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Accordo concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati Conchiuso a Londra il 15 ottobre 1946 Entrato in vigore per la Svizzera il 13 gennaio 1947

CS 11 749

Traduzione dai testi originali francese e inglese

(Stato 1° luglio 1971)

I Governi contraenti,

dopo avere proceduto all’esame di una risoluzione adottata il 17 agosto 1944 dal Comitato intergovernamentale per i Rifugiati, riunito in sessione plenaria, risoluzione che concerne l’istituzione di un titolo d’identità e di viaggio per i rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati,

considerate le misure internazionali prese in precedenza in materia di titoli di viaggio per certe categorie di rifugiati,

persuasi della necessità di prendere misure analoghe in favore dei rifugiati, di cui si tratta in detta risoluzione, soprattutto allo scopo di permettere a questi rifugiati di cambiar paese,

considerando che la preparazione dell’emigrazione dei rifugiati che non possono stabilirsi nei paesi d’asilo costituisce un elemento essenziale dell’opera intrapresa a profitto di detti rifugiati,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Con riserva delle disposizioni degli articoli 2 e 16, un titolo di viaggio, conforme alle disposizioni dell’articolo 3, sarà rilasciato dai Governi contraenti ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza dei Comitato intergovernamentale, alla condizione tuttavia che detti rifugiati siano apolidi o non abbiano la protezione effettiva di nessun governo, che dimorino regolarmente nel territorio del Governo contraente interessato e non siano posti al beneficio delle disposizioni concernenti il rilascio di titoli di viaggio, contenute negli accordi del 5 luglio 1922, 31 maggio 1924, 12 maggio 1926, 30 giugno 1928, 30 luglio 1935, o nella Convenzione del 28 ottobre 1933.

Il titolo è rilasciato ai rifugiati che ne fanno domanda per viaggi fuori dei loro paese di residenza.

Art. 2

Se il Governo interessato lo reputa opportuno, il documento previsto all’articolo 1 può, a titolo transitorio, essere rilasciato a quei rifugiati che, pur adempiendo le altre condizioni previste dal presente Accordo, non dimorano sul territorio del Governo contraente interessato alla data in cui l’Accordo stesso è messo in vigore, se si annunciano al Governo interessato entro un termine da stabilire, ma che non deve essere inferiore a tre mesi.

Art. 3

Il titolo di viaggio previsto dal presente Accordo deve essere conforme al modello unito (vedi Allegato 1 ).

Esso deve essere redatto in almeno due lingue: in francese e nella lingua nazionale, rispettivamente nelle diverse lingue nazionali, dell’autorità che rilascia il titolo.

Art. 4

Con riserva dei regolamenti dei paesi che rilasciano il titolo di viaggio, nello stesso possono essere menzionati i figli di un rifugiato adulto.

Art. 5

Le tasse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tassa minima prevista per i passaporti nazionali.

Art. 6

Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è concesso per il più grande numero possibile di paesi.

Art. 7

La durata di validità del titolo sarà di un anno o di due anni, a scelta dell’autorità che lo rilascia.

Art. 8

Per la rinnovazione dei titolo o il prolungamento della sua validità è competente, finchè il titolare dimora regolarmente sul suo territorio, la autorità che l’ha rilasciato. Nelle medesime condizioni, l’autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente anche per l’allestimento di un nuovo titolo.

I rappresentanti diplomatici o consolari, a ciò specialmente autorizzati, possono prolungare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro rispettivi Governi.

Art. 9

I Governi contraenti riconosceranno la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dei presente Accordo.

Art. 10

Le autorità competenti dei paese nel quale il rifugiato desidera recarsi apporranno il loro visto sul titolo del rifugiato, se sono disposte a permettergli l’entrata.

Art. 11

Le autorità dei territori, ai quali s’applica il presente Accordo, si impegnano a rilasciare visti di transito ai rifugiati che hanno ottenuto il visto del territorio di destinazione finale.

Art. 12

Le tasse per il rilascio di visti d’uscita, d’entrata o di transito, non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.

Art. 13

Se un rifugiato cambia il luogo di dimora e si stabilisce regolarmente in un territorio al quale è applicabile il presente Accordo, il rilascio di un nuovo titolo spetta all’autorità competente di detto territorio; il rifugiato deve indirizzare la sua domanda a quest’autorità.

Art. 14

L’autorità che rilascia un nuovo titolo deve ritirare il titolo scaduto.

Art. 15

Il titolo di viaggio autorizza il suo titolare ad uscire dal paese che l’ha rilasciato ed a ritornarvi, durante la validità dello stesso, senza il visto delle autorità di questo paese; restano riservati solo le leggi ed i regolamenti applicabili ai titolari di passaporti debitamente vistati.

I Governi contraenti si riservano la possibilità di limitare, in casi eccezionali, ed al momento in cui il titolo è rilasciato, il periodo durante il quale il rifugiato potrà ritornare; detto periodo non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 16

Con la sola riserva dell’articolo 15, le presenti disposizioni non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che reggono, nei territori cui si applica il presente Accordo, le condizioni d’entrata, di transito, di dimora, di domicilio e d’uscita.

Esse non pregiudicano neppure le disposizioni speciali concernenti i beneficiari del presente Accordo nei territori ai quali esso si applica.

Art. 17

Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano nè pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la sua nazionalità.

Art. 18

Il rilascio del titolo non conferisce al titolare nessun diritto alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari del paese che rilascia il titolo e non conferisce a questi rappresentanti un diritto di protezione.

Art. 19

I titoli di viaggio rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo a persone al beneficio delle disposizioni degli art. 1 e 2 restano valevoli fino alla loro scadenza normale.

Art. 20

Qualora le funzioni del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati fossero trasferite ad un’altra organizzazione internazionale, le disposizioni del presente Accordo concernenti il Comitato intergovernamentale per i Rifugiati saranno reputate applicabili a detta organizzazione. 2

Art. 21

Il presente Accordo, il cui testo inglese e francese fanno egualmente fede, porterà la data di oggi e rimarrà aperto, a Londra, alla firma dei Governi membri del Comitato intergovernamentale, come pure dei Governi che non ne sono membri.

Art. 22

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord è designato come autorità incaricata di notificare le firme ricevute, precisando la data del ricevimento, a tutti i Governi membri del Comitato intergovernamentale ed a tutti i Governi non membri che firmano il presente Accordo.

Art. 23

Il presente Accordo entra in vigore novanta giorni dopo la firma dello stesso da parte di sei Governi.

Per quanto concerne gli altri Governi che depositano la loro firma ulteriormente, il presente Accordo entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 24

Il presente Accordo può essere disdetto da qualsiasi Governo contraente dopo un anno a contare dalla data della sua entrata in vigore; la disdetta deve essere notificata per iscritto ed indirizzata al Governo dei Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, il quale informa tutti i Governi, contemplati nell’articolo 22, di ogni notificazione, precisandone la data dei ricevimento.

La disdetta è effettiva sei mesi dopo la data in cui essa è ricevuta dal Governo del Regno Unito.

Art. 25

Ogni Governo contraente può, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo conformemente all’articolo 23, dichiarare per iscritto al Governo del Regno Unito che l’Accordo si applica a tutte o a parte delle sue colonie, territori d’oltre mare, protettorati, territori sotto mandato o sotto tutela, e l’Accordo a contare dalla data della dichiarazione sarà applicabile al territorio od ai territori in questione.

La partecipazione di un territorio, cui l’Accordo si applica in virtù dei precedente paragrafo, può cessare per notificazione scritta indirizzata al Governo del Regno Unito; l’Accordo cessa di essere applicabile al territorio od ai territori in questione, indicati nella notificazione, sei mesi dopo la data di ricevimento di quest’ultima.

Il Governo dei Regno Unito comunica ai Governi contemplati nell’articolo 22 tutte le dichiarazioni, ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo e tutte le notificazioni, ricevute in applicazione del secondo paragrafo, come pure la data in cui queste dichiarazioni o notificazioni entrano in vigore.

In fede di che, i sottoscritti hanno apposto, in nome dei loro rispettivi Governi, la loro firma al presente Accordo.

Fatto a Londra, il quindici ottobre mille novecento quarantasei, in inglese ed in francese, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord; copie autentiche saranno inviate a tutti i Governi contemplati nell’articolo 22.

(Seguono le firme)

0.142.37

Campo d’applicazione dell’accordo il 1° gennaio 1977

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)
Conferma (C)

Entrata in vigore

Belgio

*

13 gennaio

1947

Brasile

6 maggio

1952 (A)

4 agosto

1952

Cile

*

13 gennaio

1947

Cina (Taiwan)

23 febbraio

1948

23 maggio

1948

Danimarca

30 novembre

1950

28 febbraio

1951

Francia.

*

13 gennaio

1947

Gran Bretagna**

*

13 gennaio

1947

Grecia

*

13 gennaio

1947

India

8 novembre

1946

6 febbraio

1947

Italia

1° ottobre

1947

30 dicembre

1947

Liberia

16 agosto

1950

14 novembre

1950

Lussemburgo

*

13 gennaio

1947

Norvegia

6 luglio

1949

4 ottobre

1949

Paesi Bassi

*

13 gennaio

1947

Pakistan

13 gennaio

1949 (C)

15 agosto

1947

Rep. Dominicana

*

13 gennaio

1947

Rep. fed. di Germania***

21 marzo

1951

19 giugno

1951

Sud‑Africa

8 marzo

1948

6 giugno

1948

Svezia

*

13 gennaio

1947

Svizzera

*

13 gennaio

1947

Venezuela

*

13 gennaio

1947

  1. Firma senza riserva di ratificazione (art. 23 cpv. 1).
  1. Estensione dell’applicazione territoriale, vedi qui di seguito.
  1. L’accordo è parimente applicabile al Land Berlino.

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Estensione dell’applicazione territoriale dell’Accordo

Gran Bretagna

Il 28 febbraio 1948, l’applicazione territoriale dell’accordo è stata estesa ai seguenti territori:

Bahamas

Gambia

Seychelles

Bermuda

Kenya

Tanganyika

Guaiana britannica

Nyassaland

Trinità

Honduras britannico

Sarawak

Uganda

Per quanto non facenti parte dell’accordo gli Stati e territori seguenti hanno dichiarato di riconoscere i titoli di viaggio rilasciati in applicazione dell’accordo:

Australia

Haiti

Nuova Zelanda

Barbados

Honduras

Pacifico Ovest

Canada

Irlanda

Portogallo

Ceylon

Libano

Isole Sotto Vento

Isole Falkland

Liechtenstein

Ste‑Hélène

Isole Fidji

Federazione malese

Sierra Leone

Gibilterra

Malta

Singapore

Guatemala

Nigeria

Zanzibar