I dati di cui all’articolo 3 paragrafo 1, trasmessi in virtù del presente Accordo, sono cancellati dalla Parte contraente richiedente se vengono a mancare i requisiti per l’uso o se non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.
La Parte contraente richiesta è inoltre tenuta a cancellare i dati trasmessi quando la trasmissione o l’elaborazione di tali dati da parte della Parte contraente che trasmette i dati è avvenuta in violazione di leggi o trattati internazionali. Le Parti contraenti si informano immediatamente se vengono a conoscenza di un simile caso.
I dati di cui all’articolo 3 paragrafo 1 sono parimenti cancellati qualora emerga che la persona in questione ha acquisito la cittadinanza di una delle Parti contraenti o di uno Stato membro dell’Unione europea, inclusi Norvegia e Islanda, oppure 10 anni dopo una decisione passata in giudicato di rigetto, di rinvio o di ritiro di una domanda per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato o di prolungamento dell’asilo o qualsiasi altra forma di chiusura di una procedura d’asilo conformemente alla legislazione nazionale delle Parti contraenti.
Alla cancellazione dei dati di cui all’articolo 3 paragrafo 1 da parte della Parte contraente richiesta consegue una cancellazione dei dati trasmessi anche da parte della Parte contraente richiedente. La Parte contraente richiesta informa immediatamente la Parte contraente richiedente di tali cancellazioni.
L’autorità che trasmette i dati è tenuta a verificare l’esattezza dei dati da trasmettere. Al momento della trasmissione dei dati informa la Parte contraente richiedente di eventuali particolari termini di conservazione ai quali la Parte contraente richiedente deve attenersi.
Su domanda della Parte contraente che trasmette i dati la Parte contraente destinataria dà informazioni su qualsiasi uso dei dati trasmessi ai sensi del presente Accordo.
La persona interessata, che può provare la sua identità e ne faccia espressamente richiesta, ha diritto a ricevere informazioni sui dati esistenti relativi alla sua persona, sulla loro provenienza, sull’uso previsto, sulla base legale per il loro trattamento e sul destinatario. Tale comunicazione deve essere comprensibile e avvenire entro un termine ragionevole e senza ritardi ingiustificati o costi sproporzionati. I dettagli sono retti dalle disposizioni e dalle procedure in vigore sul territorio delle Parti contraenti in cui è stata chiesta l’informazione.
La persona interessata deve avere la possibilità di ottenere la cancellazione, la rettificazione o il blocco dei dati personali che la concernono in caso di trasmissione o trattamento di tali dati in violazione delle disposizioni del presente Accordo o in violazione di norme di diritto nazionale. Se una tale richiesta è irricevibile, la persona interessata deve poter disporre di un diritto di ricorso effettivo dinnanzi a un tribunale o a un altro organo di controllo indipendente.