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0.142.40

Convenzione sullo statuto degli apolidi Conchiusa a Nuova York il 28 settembre 1954 Approvata dall’Assemblea federale il 27 aprile 1972 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 luglio 1972 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972

RU 1972 2150; FF 1971 II 181

Traduzione

(Stato 9 giugno 2023)

Preambolo

Le Alte Parti contraenti,

considerando che la Carta delle Nazioni Unite 1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno affermato il principio che gli esseri umani, senza discriminazione, devono godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

considerando che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e si è preoccupata di garantire loro, nella maggiore misura possibile, l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

considerando che unicamente gli apolidi rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 28 luglio 1951 2 sullo statuto dei rifugiati e che esistono numerosi apolidi ai quali detta Convenzione non è applicabile,

considerando che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizione del termine «apolide»

Ai fini della presente Convenzione, il termine «apolide» indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione.

Questa Convenzione non sarà applicabile:

  1. alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di un’assistenza da parte di un organismo o di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, fin tanto che beneficieranno di detta protezione o assistenza;
  2. alle persone considerate dalle autorità competenti dei Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di questo Paese;
  3. alle persone delle quali si avranno fondate ragioni per credere:a)che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, ai sensi degli istrumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini,b)che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse,c)che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite.

Art. 2 Obblighi generali

Ogni apolide ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono segnatamente l’obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Art. 3 Divieto delle discriminazioni

Gli Stati contraenti applicheranno agli apolidi le disposizioni di questa Convenzione senza discriminazione quanto alla razza, la religione o al paese d’origine.

Art. 4 Religione

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi, sul loro territorio, un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello concesso ai propri cittadini per ciò che concerne la libertà di praticare la religione e la libertà d’istruzione religiosa dei figli.

Art. 5 Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi indipendentemente da questa Convenzione.

Art. 6 La locuzione «nelle stesse circostanze»

Agli effetti della presente Convenzione, la locuzione «nelle stesse circostanze» implica che tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per il soggiorno o la residenza) che l’interessato dovrebbe adempiere per poter esercitare il diritto in causa, se non fosse un apolide, devono essere adempiute dallo stesso, escluse le condizioni che per loro natura non possono essere adempiute da un apolide.

Art. 7 Esenzione dalla condizione della reciprocità

Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente deve accordare agli apolidi il trattamento concesso agli stranieri in genere.

Dopo un soggiorno di tre anni, tutti gli apolidi fruiscono, sul territorio degli Stati contraenti, dell’esenzione della condizione della reciprocità legislativa.

Ciascuno Stato contraente continua a concedere agli apolidi i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di concedere agli apolidi, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l’esenzione dalla condizione della reciprocità ad apolidi che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti ed ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

Art. 8 Esenzione da misure straordinarie

Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini o degli ex‑cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non le applicheranno a un apolide per il solo fatto di questa cittadinanza. Gli Stati contraenti che, secondo la loro legislazione, non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni in favore di tali apolidi.

Art. 9 Misure provvisorie

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente di cui si tratta abbia accertato che tale persona è effettivamente un apolide e che le misure prese devono essere mantenute nei suoi confronti nell’interesse della sicurezza nazionale.

Art. 10 Continuità della residenza

Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato e trasferito sul territorio di uno Stato contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato è computata come residenza regolare su detto territorio.

Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi è ritornato prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi la sua residenza, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto, per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.

Art. 11 Gente di mare apolide

Trattandosi di apolidi regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio di un natante che batte bandiera di uno Stato contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali apolidi a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione del domicilio in un altro Paese.

Capitolo II Condizione giuridica

Art. 12 Statuto personale

Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.

I diritti precedentemente acquisiti dall’apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli risultanti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell’adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand’anche l’interessato non fosse divenuto un apolide.

Art. 13 Proprietà mobiliare ed immobiliare

Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare.

Art. 14 Proprietà intellettuale ed industriale

In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, ed in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun apolide fruisce, nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati contraenti, egli fruisce della protezione concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

Art. 15 Diritto d’associazione

Per quanto concerne le associazioni a scopo apolitico e non lucrativo e i sindacati professionali, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 16 Diritto di adire i tribunali

Ciascun apolide può adire liberamente i tribunali sul territorio degli Stati contraenti.

Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, l’apolide fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla cautio judicatum solvi .

Negli Stati contraenti in cui non ha la sua residenza abituale, l’apolide fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del paese in cui ha la sua residenza abituale.

Capitolo III Attività lucrativa

Art. 17 Professioni dipendenti

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per ciò che concerne l’esercizio di una attività professionale dipendente.

Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di prendere misure intese a parificare i diritti degli apolidi a quelli dei loro cittadini per quanto concerne l’esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di apolidi entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d’opera oppure di un piano d’immigrazione.

Art. 18 Professioni indipendenti

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile, e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere, per ciò che concerne l’esercizio di una professione indipendente nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, come pure la costituzione di società commerciali ed industriali.

Art. 19 Professioni liberali

Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che risiedono regolarmente sul suo territorio, se sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Capitolo IV Vantaggi sociali

Art. 20 Razionamento

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarseggianti, gli apolidi saranno trattati come i cittadini nazionali.

Art. 21 Alloggio

In materia di alloggi, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e regolamenti o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 22 Pubblica educazione

In materia di scuola primaria, gli Stati contraenti concedono agli apolidi lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

Per ciò che riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all’estero, l’esenzione dalle tasse scolastiche e l’assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono agli apolidi un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 23 Assistenza pubblica

In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:

  1. la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti ed il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, nella misura in cui tali problemi siano disciplinati dalla legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;
  2. la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni sul lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di assicurazioni sociali), con riserva:i)di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e diritti in corso d’acquisizione,ii)delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.

I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un apolide in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non sono lesi dal fatto che l’avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.

Gli Stati contraenti estenderanno agli apolidi i vantaggi degli accordi conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o in corso d’acquisizione in materia di sicurezza sociale, sempreché gli apolidi adempiano le condizioni previste per i cittadini dei paesi firmatari di siffatti accordi.

Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere agli apolidi, entro i limiti dei possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

Capitolo V Provvedimenti amministrativi

Art. 25 Assistenza amministrativa

Qualora, per esercitare un diritto, un apolide necessitasse normalmente della cooperazione di autorità straniere, alle quali egli non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio egli risiede vigileranno che detta cooperazione gli sia concessa dalle proprie autorità.

Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare agli apolidi, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

I documenti o gli attestati rilasciati in tal modo sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati agli stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.

Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse delle tasse, che devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle imposte ai cittadini dello Stato di cui si tratta, per servizi analoghi.

Le disposizioni dei presente articolo non pregiudicano affatto gli articoli 27 e 28.

Art. 26 Libera circolazione

Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 27 Documenti d’identità

Gli Stati contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti gli apolidi che si trovano sul loro territorio e non posseggono un valido titolo di viaggio.

Art. 28 Titoli di viaggio

Gli Stati contraenti rilasciano agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico. Le disposizioni dell’allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro apolide che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di apolidi che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

Art. 29 Oneri fiscali

Gli Stati contraenti non devono riscuotere dagli apolidi imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere diversi da quelli o d’importo superiore a quelli imposti ai loro cittadini in circostanze analoghe.

Le disposizioni del paragrafo precedente non si oppongono all’applicazione agli apolidi delle disposizioni di leggi e regolamenti concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d’identità.

Art. 30 Trasferimento di averi

Ciascuno Stato contraente deve permettere agli apolidi, conformemente alle leggi e ai regolamenti del loro paese, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

Ciascuno Stato contraente esaminerà con benevolenza le domande di apolidi che desiderano ottenere l’autorizzazione di trasferire ogni altro avere necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

Art. 31 Espulsione

Gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.

L’espulsione può essere eseguita soltanto in base ad una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L’apolide deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongono, essere ammesso a produrre prove a sua discolpa, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti ad un’autorità competente o davanti ad una o più persone specialmente designate dall’autorità competente.

Gli Stati contraenti assegnano a detto apolide un termine adeguato per permettergli di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano opportune.

Art. 32 Naturalizzazione

Gli Stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 33 Informazioni inerenti a leggi e regolamenti nazionali

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che essi potrebbero promulgare per garantire l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 34 Composizione delle contestazioni

Per quanto non possano essere composte in altro modo, le contestazioni tra le Parti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti in causa, alla Corte internazionale di Giustizia.

Art. 35 Firma, ratificazione e adesione

La presente Convenzione è aperta alla firma presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite fino al 31 dicembre 1955.

Essa può essere firmata:

  1. da tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
  2. da ogni altro Stato non membro, invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto degli apolidi;
  3. da tutti gli Stati che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato a firmare o a aderire.

Essa dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 36 Campo d’applicazione territoriale

Ogni Stato può, all’atto della firma, della ratificazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

In seguito, l’estensione dell’applicazione può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite e ha effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ricevuto la notificazione, oppure alla data d’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, se quest’ultima data è posteriore.

Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o adesione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere, appena possibile, le misure necessarie per l’estensione dell’applicazione a detti territori, con riserva del consenso dei governi di tali territori, qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.

Art. 37 Clausola federale

Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicate le seguenti disposizioni:

  1. per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
  2. per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
  3. uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione comunicherà, su domanda di qualsiasi altro Stato contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costitutive, per ciò che concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione; nell’esposto, dev’essere indicato in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.

Art. 38 Riserve

All’atto della firma, della ratificazione o dell’adesione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33 a 42 compreso.

Ciascuno Stato contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 39 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione.

Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione da parte di detto Stato.

Art. 40 Disdetta

Ciascuno Stato contraente può disdire la presente Convenzione, in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all’articolo 36 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta, un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.

Art. 41 Revisione

Ciascuno Stato contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanda, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda.

Art. 42 Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 35:

  1. le firme, ratificazioni e adesioni previste nell’articolo 35;
  2. le dichiarazioni e le notificazioni previste nell’articolo 36;
  3. le riserve fatte o ritirate conformemente all’articolo 38;
  4. la data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 39;
  5. le disdette e le notificazioni previste nell’articolo 40;
  6. le domande di revisione previste nell’articolo 41.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.

Fatto a Nuova York, il ventotto settembre millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri indicati nell’articolo 35.

( Seguono le firme )

Allegato

Paragrafo 1

1. Il titolo di viaggio previsto dall’articolo 28 della presente Convenzione deve indicare che il portatore è un apolide, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954.

2. Questo titolo dev’essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev’essere la lingua inglese o francese.

3. Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità d’adottare un titolo di viaggio conforme al modello qui accluso.

Paragrafo 2

Con riserva dei regolamenti dei Paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro adulto.

Paragrafo 3

Le tasse riscosse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tariffa minima prevista per i passaporti nazionali.

Paragrafo 4

Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di paesi.

Paragrafo 5

la durata di validità del titolo sarà di almeno tre mesi e di due anni al massimo.

Paragrafo 6

1. Per il rinnovamento del titolo o la proroga della sua validità è competente l’autorità che l’ha rilasciato, fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l’autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l’allestimento di un nuovo titolo.

2. I rappresentanti diplomatici o consolari possono essere autorizzati a prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi.

3. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prorogare la validità dei titoli di viaggio, o di rilasciarne dei nuovi, agli apolidi che non risiedono più regolarmente sul loro territorio, se quest’ultimi non possono ottenere un titolo di viaggio dal Paese della loro residenza regolare.

Paragrafo7

Gli Stati contraenti riconoscono la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 della presente Convenzione.

Paragrafo 8

Le autorità competenti del paese nel quale l’apolide desidera recarsi devono, se sono disposte a permettergli l’entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio, sempreché un visto sia necessario.

Paragrafo 9

1. Gli Stati contraenti s’impegnano a rilasciare visti di transito agli apolidi che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.

2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in genere.

Paragrafo 10

Le tasse per il rilascio di visti d’uscita, d’entrata o di transito non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.

Paragrafo 11

Se un apolide cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, il rilascio di un nuovo titolo, conformemente ai termini e alle condizioni dell’articolo 28 della Convenzione, spetta all’autorità competente di detto territorio, alla quale l’apolide ha il diritto di presentare la sua richiesta.

Paragrafo 12

L’autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l’ha rilasciato, se nel documento scaduto è specificato che il titolo dev’essere restituito al paese che l’ha rilasciato; in caso contrario, l’autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto.

Paragrafo 13

1. Ogni titolo di viaggio rilasciato conformemente all’articolo 28 della presente Convenzione darà al titolare, salvo menzione contraria, il diritto di ritornare sul territorio dello Stato che l’ha rilasciato in qualunque momento del periodo di validità di tale titolo. Tuttavia, il periodo durante il quale il titolare potrà rientrare sul territorio del paese che ha rilasciato il titolo di viaggio non potrà essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui il paese nel quale l’apolide desidera recarsi non esige che il titolo di viaggio implichi il diritto di rientro.

2. Con riserva delle disposizioni del capoverso precedente, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano.

Paragrafo 14

Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati contraenti, le condizioni di entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d’uscita.

Paragrafo 15

Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano né pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la cittadinanza.

Paragrafo 16

Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce ipso facto, a questi rappresentanti, un diritto di protezione.

Modello del titolo di viaggio

Si raccomanda che il titolo abbia la forma di un libretto (cm 15 × 10 circa), stampato in modo da rendere facilmente individuabili la cancellature e le alterazioni fatte con mezzi chimici od altri, e che la frase «Convenzione del 28 settembre 1954» sia impressa ripetutamente su ogni pagina, nella lingua del paese che rilascia il titolo.

Copertina del libretto

Titolo di viaggio

(Convenzione del 28 settembre 1954)

No. .....................

(1)

Titolo di viaggio

(Convenzione del 28 settembre 1954)

Questo documento scade .................. il salvo proroga della validità.

Cognome

Nome(i)

Accompagnato da ........... figli(o)

  1. Il presente titolo è rilasciato unicamente per fornire al titolare un documento di viaggio, in sostituzione dei passaporto nazionale. Esso non pregiudica la cittadinanza del titolare e non ha effetto alcuno sulla stessa.
  2. Il titolare è autorizzato a ritornare in ................... (indicazione del paese le cui autorità rilasciano il titolo) fino al ................. salvo indicazione qui appresso di una data posteriore. (Il periodo durante il quale il titolare è autorizzato a ritornare non deve essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui il paese nel quale il titolare desidera recarsi non esige che tale documento implichi il diritto di rientro).
  3. In caso di trasferimento del domicilio in un paese diverso da quello in cui il presente titolo è stato rilasciato, il titolare deve, se intende trasferirsi nuovamente, richiedere un nuovo titolo alle autorità competenti dei paese di residenza. (Il vecchio titolo di viaggio sarà rimesso all’autorità che rilascia quello nuovo, al fine di rinviarlo all’autorità che l’ha rilasciato3).

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa).

(2)

Luogo e data di nascita

Professione

Residenza attuale

Cognome (antecedente il matrimonio) e nome(i) della moglie*

Cognome e nome(i) del marito*

*

Cancellare quanto non fa al caso.

Connotati

Statura

Capelli

Colore degli occhi

Naso

Forma del viso

Colorito

Segni particolari

Figli accompagnanti il titolare

Cognome

Nome(i)

Luogo di nascita

Sesso

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(3)

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Proroga

Tassa riscossa:

dal

al

Fatto a

il

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Fatto a

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Visti

Iscrivere in ogni visto il nome del titolare.

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Campo d’applicazione il 9 giugno 20234

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

23 giugno

2003 A

22 settembre

2003

Algeria

15 luglio

1964 A

13 ottobre

1964

Angola

7 ottobre

2019 A

5 gennaio

2020

Antigua e Barbuda*

25 ottobre

1988 S

1° novembre

1981

Argentina*

1° giugno

1972 A

30 agosto

1972

Armenia

18 maggio

1994 A

16 agosto

1994

Australia

13 dicembre

1973 A

13 marzo

1974

Austria*

8 febbraio

2008 A

8 maggio

2008

Azerbaigian

16 agosto

1996 A

14 novembre

1996

Barbados*

6 marzo

1972

30 novembre

1960

Belgio

27 maggio

1960

25 agosto

1960

Belize

14 settembre

2006 A

13 dicembre

2006

Benin

8 dicembre

2011 A

7 marzo

2012

Bolivia

6 ottobre

1983 A

4 gennaio

1984

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana*

25 febbraio

1969

30 settembre

1966

Brasile

13 agosto

1996

11 novembre

1996

Bulgaria*

22 marzo

2012 A

20 giugno

2012

Burkina Faso

1° maggio

2012 A

30 luglio

2012

Ceca, Repubblica*

19 luglio

2004 A

17 ottobre

2004

Ciad

12 agosto

1999 A

10 novembre

1999

Cile

11 aprile

2018 A

10 luglio

2018

Cina

Cina-Hong Kong* a

10 giugno

1997

1° luglio

1999

Colombia

7 ottobre

2019

5 gennaio

2020

Corea (Sud)

22 agosto

1962 A

20 novembre

1962

Costa d’Avorio

3 ottobre

2013 A

1° gennaio

2014

Costa Rica

2 novembre

1977

31 gennaio

1978

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca*

17 gennaio

1956

16 aprile

1956

Ecuador

2 ottobre

1970

31 dicembre

1970

El Salvador*

9 febbraio

2015

10 maggio

2015

Eswatini

16 novembre

1999 A

14 febbraio

2000

Figi*

12 giugno

1972

10 ottobre

1970

Filippine

22 settembre

2011

21 dicembre

2011

Finlandia*

10 ottobre

1968 A

8 gennaio

1969

Francia*

8 marzo

1960

6 giugno

1960

Gambia

1° luglio

2014 A

29 settembre

2014

Georgia

23 dicembre

2011 A

22 marzo

2012

Germania*

2 agosto

1976

24 gennaio

1977

Grecia

4 novembre

1975 A

2 febbraio

1976

Guatemala*

28 novembre

2000

26 febbraio

2001

Guinea

21 marzo

1962 A

19 giugno

1962

Guinea-Bissau

19 settembre

2016 A

18 dicembre

2016

Haiti

27 settembre

2018 A

26 dicembre

2018

Honduras

1° ottobre

2012

30 dicembre

2012

Irlanda*

17 dicembre

1962 A

17 marzo

1963

Islanda

26 gennaio

2021 A

26 aprile

2021

Israele

23 dicembre

1958

23 marzo

1959

Italia*

3 dicembre

1962

3 marzo

1963

Kiribati*

29 novembre

1983 S

12 luglio

1979

Lesotho*

4 novembre

1974

4 ottobre

1966

Lettonia*

5 novembre

1999 A

3 febbraio

2000

Liberia

11 settembre

1964 A

10 dicembre

1964

Libia

16 maggio

1989 A

14 agosto

1989

Liechtenstein

25 settembre

2009

24 dicembre

2009

Lituania

7 febbraio

2000 A

7 maggio

2000

Lussemburgo

27 giugno

1960

25 settembre

1960

Macedonia del Nord

18 gennaio

1994 S

17 novembre

1991

Malawi

7 ottobre

2009 A

5 gennaio

2010

Mali

27 maggio

2016 A

25 agosto

2016

Malta*

11 dicembre

2019

10 marzo

2020

Messico*

7 giugno

2000 A

5 settembre

2000

Moldova*

19 aprile

2012 A

18 luglio

2012

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

1° ottobre

2014 A

30 dicembre

2014

Nicaragua*

15 luglio

2013 A

13 ottobre

2013

Niger

7 novembre

2014 A

5 febbraio

2015

Nigeria

20 settembre

2011 A

19 dicembre

2011

Norvegia

19 novembre

1956

17 febbraio

1957

Paesi Bassi*

12 aprile

1962

11 luglio

1962

Panama

2 giugno

2011 A

31 agosto

2011

Paraguay

1° luglio

2014 A

29 settembre

2014

Perù

23 gennaio

2014 A

23 aprile

2014

Portogallo*

1° ottobre

2012 A

30 dicembre

2012

Regno Unito*

16 aprile

1959

17 luglio

1959

Romania*

27 gennaio

2006 A

27 aprile

2006

Ruanda

4 ottobre

2006 A

2 gennaio

2007

Saint Vincent e Grenadine*

27 aprile

1999 S

27 ottobre

1979

Senegal

21 settembre

2005 A

20 dicembre

2005

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

9 maggio

2016 A

7 agosto

2016

Slovacchia*

3 aprile

2000 A

2 luglio

2000

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna*

12 maggio

1997 A

10 agosto

1997

Svezia*

2 aprile

1965

1° luglio

1965

Svizzera

3 luglio

1972

1° ottobre

1972

Togo

14 luglio

2021 A

12 ottobre

2021

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966

31 agosto

1962

Tunisia

29 luglio

1969 A

27 ottobre

1969

Turchia

26 marzo

2015 A

24 giugno

2015

Turkmenistan

7 dicembre

2011 A

6 marzo

2012

Ucraina

25 marzo

2013 A

23 giugno

2013

Uganda

15 aprile

1965 A

14 luglio

1965

Ungheria*

21 novembre

2001 A

19 febbraio

2002

Uruguay

2 aprile

2004 A

1° luglio

2004

Zambia*

1° novembre

1974

24 ottobre

1964

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: https://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Dal 19 mar. 1963 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è
    diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.