Preambolo
Le Alte Parti contraenti,
considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno affermato il principio che gli esseri umani, senza discriminazione, devono godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
considerando che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e si è preoccupata di garantire loro, nella maggiore misura possibile, l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
considerando che unicamente gli apolidi rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e che esistono numerosi apolidi ai quali detta Convenzione non è applicabile,
considerando che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Fatto a Nuova York, il ventotto settembre millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri indicati nell’articolo 35.
Allegato
Paragrafo 1
1. Il titolo di viaggio previsto dall’articolo 28 della presente Convenzione deve indicare che il portatore è un apolide, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954.
2. Questo titolo dev’essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev’essere la lingua inglese o francese.
3. Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità d’adottare un titolo di viaggio conforme al modello qui accluso.
Paragrafo 2
Con riserva dei regolamenti dei Paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro adulto.
Paragrafo 3
Le tasse riscosse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tariffa minima prevista per i passaporti nazionali.
Paragrafo 4
Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di paesi.
Paragrafo 5
la durata di validità del titolo sarà di almeno tre mesi e di due anni al massimo.
Paragrafo 6
1. Per il rinnovamento del titolo o la proroga della sua validità è competente l’autorità che l’ha rilasciato, fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l’autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l’allestimento di un nuovo titolo.
2. I rappresentanti diplomatici o consolari possono essere autorizzati a prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi.
3. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prorogare la validità dei titoli di viaggio, o di rilasciarne dei nuovi, agli apolidi che non risiedono più regolarmente sul loro territorio, se quest’ultimi non possono ottenere un titolo di viaggio dal Paese della loro residenza regolare.
Paragrafo7
Gli Stati contraenti riconoscono la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 della presente Convenzione.
Paragrafo 8
Le autorità competenti del paese nel quale l’apolide desidera recarsi devono, se sono disposte a permettergli l’entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio, sempreché un visto sia necessario.
Paragrafo 9
1. Gli Stati contraenti s’impegnano a rilasciare visti di transito agli apolidi che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.
2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in genere.
Paragrafo 10
Le tasse per il rilascio di visti d’uscita, d’entrata o di transito non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.
Paragrafo 11
Se un apolide cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, il rilascio di un nuovo titolo, conformemente ai termini e alle condizioni dell’articolo 28 della Convenzione, spetta all’autorità competente di detto territorio, alla quale l’apolide ha il diritto di presentare la sua richiesta.
Paragrafo 12
L’autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l’ha rilasciato, se nel documento scaduto è specificato che il titolo dev’essere restituito al paese che l’ha rilasciato; in caso contrario, l’autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto.
Paragrafo 13
1. Ogni titolo di viaggio rilasciato conformemente all’articolo 28 della presente Convenzione darà al titolare, salvo menzione contraria, il diritto di ritornare sul territorio dello Stato che l’ha rilasciato in qualunque momento del periodo di validità di tale titolo. Tuttavia, il periodo durante il quale il titolare potrà rientrare sul territorio del paese che ha rilasciato il titolo di viaggio non potrà essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui il paese nel quale l’apolide desidera recarsi non esige che il titolo di viaggio implichi il diritto di rientro.
2. Con riserva delle disposizioni del capoverso precedente, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano.
Paragrafo 14
Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati contraenti, le condizioni di entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d’uscita.
Paragrafo 15
Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano né pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la cittadinanza.
Paragrafo 16
Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce ipso facto, a questi rappresentanti, un diritto di protezione.
Modello del titolo di viaggio
Si raccomanda che il titolo abbia la forma di un libretto (cm 15 × 10 circa), stampato in modo da rendere facilmente individuabili la cancellature e le alterazioni fatte con mezzi chimici od altri, e che la frase «Convenzione del 28 settembre 1954» sia impressa ripetutamente su ogni pagina, nella lingua del paese che rilascia il titolo.
Copertina del libretto
Titolo di viaggio
(Convenzione del 28 settembre 1954)
No. .....................
(1)
Titolo di viaggio
(Convenzione del 28 settembre 1954)
Questo documento scade .................. il salvo proroga della validità.
Cognome
Nome(i)
Accompagnato da ........... figli(o)
- Il presente titolo è rilasciato unicamente per fornire al titolare un documento di viaggio, in sostituzione dei passaporto nazionale. Esso non pregiudica la cittadinanza del titolare e non ha effetto alcuno sulla stessa.
- Il titolare è autorizzato a ritornare in ................... (indicazione del paese le cui autorità rilasciano il titolo) fino al ................. salvo indicazione qui appresso di una data posteriore. (Il periodo durante il quale il titolare è autorizzato a ritornare non deve essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui il paese nel quale il titolare desidera recarsi non esige che tale documento implichi il diritto di rientro).
- In caso di trasferimento del domicilio in un paese diverso da quello in cui il presente titolo è stato rilasciato, il titolare deve, se intende trasferirsi nuovamente, richiedere un nuovo titolo alle autorità competenti dei paese di residenza. (Il vecchio titolo di viaggio sarà rimesso all’autorità che rilascia quello nuovo, al fine di rinviarlo all’autorità che l’ha rilasciato).
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa).
(2)
Connotati
Figli accompagnanti il titolare
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa).
(3)
Fotografia del titolare e sigillo dell’autorità che rilascia il titolo Impronte digitali del titolare (facoltativo)
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)
(4)
1. Questo titolo è rilasciato per i paesi seguenti:
2. Documento (i) sulla cui base il presente titolo è rilasciato:
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)
(5)
Proroga
Proroga
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)
(6)
Proroga
Proroga
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)
(7–32)
Visti
Iscrivere in ogni visto il nome del titolare.
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)