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0.172.030.3

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 1970 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 agosto 1970 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1970

Traduzione

(Stato 5 luglio 2023)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri;

considerando che le relazioni tra gli Stati membri, come anche tra i loro agenti diplomatici. o consolari, sono vieppiù fondati sulla reciproca fiducia;

considerando che la soppressione della legalizzazione tende a corroborare i vincoli tra gli Stati membri, consentendo l’utilizzazione di documenti esteri alla stessa stregua di quelli emananti dalle autorità nazionali;

convinti della necessità di sopprimere l’esigenza della legalizzazione degli atti compilati dai loro agenti diplomatici o consolari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, copre soltanto la formalità intesa ad attestare la veridicità della firma apposta ad un atto, la qualità in cui ha agito il firmatario dell’atto e, ove occorra, l’identità del sigillo o del timbro di cui l’atto è munito.

Art. 2

La presente Convenzione è applicabile agli atti stesi, nella loro qualità ufficiale, dagli agenti diplomatici o consolari di una Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, per essere prodotti:

  1. sul territorio di una Parte Contraente;
  2. davanti agli agenti diplomatici o consolari di un’altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non partecipe della presente Convenzione.

Essa si applica parimente alle dichiarazioni ufficiali, come menzioni di registrazioni, visti per una data e certificati di firma, apposti dagli agenti diplomatici e consolari su atti diversi da quelli di cui al paragrafo precedente.

Art. 3

Ciascuna Parte Contraente esenta dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione.

Art. 4

Ciascuna Parte Contraente prende ogni utile provvedimento per evitare che le sue autorità non provvedano alla legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la soppressione.

Essa verifica, ove occorra, l’origine degli atti cui si applica la presente Convenzione. La verificazione non dev’essere vincolata al pagamento di tasse o spese e deve essere svolta nel modo possibilmente più rapido.

Art. 5

La presente Convenzione è poziore, nelle relazioni tra gli Stati Contraenti, sugli accordi che sottopongono o sottoporranno alla legalizzazione la veridicità della firma degli agenti diplomatici o consolari, la qualità in cui ha agito il firmatario di un atto e, ove occorra, l’identità del sigillo o del timbro del quale l’atto è munito.

Art. 6

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri dei Consiglio d’Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno in cui sarà depositato il terzo strumento di ratificazione o di accettazione.

Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l’accetterà ulteriormente, tre mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.

Art. 7

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.

Art. 8

Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.

Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l’applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale è autorizzata a stipulare.

Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell’articolo 9 della presente Convenzione.

Art. 9

La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.

Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 10

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione;
  3. qualsiasi data d’entrata in vigore della presente Convenzione;
  4. qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 8;
  5. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 e la data in cui avrà effetto la disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.

(Seguono le firme)

0.172.030.3

Campo d’applicazione il 5 luglio 20231

Stati partecipanti

Ratifica

Accettazione (a)

Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

9 aprile

1973

10 luglio

1973

Belgio

14 marzo

2016

15 giugno

2016

Ceca, Repubblica

24 giugno

1998

25 settembre

1998

Cipro

16 aprile

1969

14 agosto

1970

Estonia

16 marzo

2011

17 giugno

2011

Francia

13 maggio

1970 a

14 agosto

1970

Germania*

18 giugno

1971

19 settembre

1971

Grecia

22 febbraio

1979

23 maggio

1979

Irlanda

8 dicembre

1998

9 marzo

1999

Italia

18 ottobre

1971

19 gennaio

1972

Lettonia

20 maggio

2022

21 agosto

2022

Liechtenstein

6 novembre

1972 A

7 febbraio

1973

Lussemburgo

30 marzo

1979

30 giugno

1979

Malta

14 marzo

2018

15 giugno

2018

Moldova

30 maggio

2002

31 agosto

2002

Norvegia

19 giugno

1981

20 settembre

1981

Paesi Bassi

9 luglio

1970

10 ottobre

1970

Aruba

24 dicembre

1985

1° gennaio

1986

Curaçao

9 luglio

1970

10 ottobre

1970

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

9 luglio

1970

10 ottobre

1970

Sint Maarten

9 luglio

1970

10 ottobre

1970

Polonia

11 gennaio

1995

12 aprile

1995

Portogallo

13 dicembre

1982

14 marzo

1983

Regno Unito*

24 settembre

1969

14 agosto

1970

Guernesey

9 settembre

1971

9 settembre

1971

Isola di Man

24 settembre

1969

14 agosto

1970

Jersey

9 settembre

1971

9 settembre

1971

Romania

2 gennaio

2012

3 aprile

2012

Russia

8 dicembre

2020

9 marzo

2021

Spagna

10 giugno

1982

11 settembre

1982

Svezia

27 settembre

1973

28 dicembre

1973

Svizzera

19 agosto

1970

20 novembre

1970

Turchia

22 giugno

1987

23 settembre

1987

Ucraina

5 gennaio

2023

6 aprile

2023

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.