Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:
- «capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;
- «membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;
- «membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
- «membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
- «agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione;
- «membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
- «membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
- «domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
- «stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qualunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa.