Lexipedia

0.191.012

Protocollo di firma facoltativa
alla Convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche
concernente l’acquisto della cittadinanza

RU 1992 2058; FF 1987 III 307

Traduzione1

Concluso a Vienna il 18 aprile 1961
Approvato dall’Assemblea federale il 23 marzo 19902
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 12 giugno 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1992

(Stato 21 settembre 2016)

Gli Stati parte al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche 3 ,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961,

animati dal desiderio di stabilire, per quanto li concerne, regole inerenti all’acquisto della cittadinanza da parte dei membri delle loro missioni diplomatiche nonché dei familiari che con questi convivono,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo, la locuzione «membri della missione» designa, come definito dall’articolo 1 lettera b) della Convenzione, «il capomissione e i membri del personale della missione».

Art. II

I membri della missione e i familiari che con loro convivono non acquistano la cittadinanza dello Stato accreditatario semplicemente per effetto della sua legislazione.

Art. III

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, come segue: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

Art. IV

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo rimane aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI

Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.

Per ogni Stato che l’avrà ratificato o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di detto Stato, dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. VII

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

  1. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli III, IV e V;
  2. il giorno in cui il presente Protocollo entra in vigore, conformemente all’articolo VI.

Art. VIII

L’originale del presente Protocollo, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati menzionati nell’articolo III.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna il diciotto aprile millenovecentosessantuno.

(Seguono le firme)

0.191.012

Campo d’applicazione il 21 settembre 20164

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Argentina

10 ottobre

1963

24 aprile

1964

Belgio

2 maggio

1968 A

1° giugno

1968

Bosnia e Erzegovina

12 gennaio

1994 S

6 marzo

1992

Botswana

11 aprile

1969 A

11 maggio

1969

Cambogia

31 agosto

1965 A

30 settembre

1965

Congo (Kinshasa)

15 luglio

1976 A

14 agosto

1976

Corea (Sud)

7 marzo

1977

6 aprile

1977

Danimarca

2 ottobre

1968

1° novembre

1968

Dominicana, Repubblica

14 gennaio

1964

24 aprile

1964

Egitto

9 giugno

1964 A

9 luglio

1964

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Filippine

15 novembre

1965

15 dicembre

1965

Finlandia

9 dicembre

1969

8 gennaio

1970

Gabon

2 aprile

1964 A

24 aprile

1964

Germania

11 novembre

1964

11 dicembre

1964

Guinea

10 gennaio

1968 A

9 febbraio

1968

India

15 ottobre

1965 A

14 novembre

1965

Indonesia

4 giugno

1982 A

4 luglio

1982

Iran

3 febbraio

1965

5 marzo

1965

Iraq

15 ottobre

1963

24 aprile

1964

Islanda

18 maggio

1971 A

17 giugno

1971

Italia

25 giugno

1969

25 luglio

1969

Kenya

1° luglio

1965 A

31 luglio

1965

Laos

3 dicembre

1962 A

24 aprile

1964

Liberia

16 settembre

2005 A

16 ottobre

2005

Libia

7 giugno

1977 A

7 luglio

1977

Macedonia

18 agosto

1993 S

17 novembre

1991

Madagascar

31 luglio

1963 A

24 aprile

1964

Malawi

29 aprile

1980 A

29 maggio

1980

Malaysia

9 novembre

1965 A

9 dicembre

1965

Marocco

23 febbraio

1977 A

25 marzo

1977

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar

7 marzo

1980 A

6 aprile

1980

Nepal

28 settembre

1965 A

28 ottobre

1965

Nicaragua

9 gennaio

1990 A

8 febbraio

1990

Niger

28 marzo

1966 A

27 aprile

1966

Norvegia

24 ottobre

1967

23 novembre

1967

Nuova Zelanda a

5 settembre

2003 A

5 ottobre

2003

Oman

31 maggio

1974 A

30 giugno

1974

Paesi Bassi*

7 settembre

1984 A

7 ottobre

1984

Aruba

7 settembre

1984

7 ottobre

1984

Curaçao

7 settembre

1984

7 ottobre

1984

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

7 settembre

1984

7 ottobre

1984

Sint Maarten

7 settembre

1984

7 ottobre

1984

Panama

4 dicembre

1963 A

24 aprile

1964

Paraguay

23 dicembre

1969 A

22 gennaio

1970

Rep. Centrafricana

19 marzo

1973

18 aprile

1973

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sri Lanka

31 luglio

1978 A

30 agosto

1978

Suriname

28 ottobre

1992 A

27 novembre

1992

Svezia

21 marzo

1967

20 aprile

1967

Svizzera

12 giugno

1992 A

12 luglio

1992

Tanzania

5 novembre

1962

24 aprile

1964

Thailandia

23 gennaio

1985

22 febbraio

1985

Tunisia

24 gennaio

1968 A

23 febbraio

1968

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Il protocollo non si applica alle Isole Tokelau.
Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l’acquisto della cittadinanza | Lexipedia | Lexipedia