Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:
- «posto consolare», ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia consolare;
- «circoscrizione consolare», il territorio assegnato a un posto consolare per l’esercizio delle funzioni consolari;
- «capo d’un posto consolare», la persona incaricata d’agire in tale qualità;
- «funzionario consolare», ogni persona, compreso il capo del posto consolare, incaricata in tale qualità d’esercitare le funzioni consolari;
- «impiegato consolare», ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici d’un posto consolare;
- «membri del personale di servizio», ogni persona addetta al servizio domestico d’un posto consolare;
- «membri d’un posto consolare», i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- «membri del personale consolare», i funzionari consolari, escluso il capo del posto consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- «membro del personale privato », una persona impiegata esclusivamente nel servizio privato d’un membro del posto consolare;
- «stanze consolari», gli edifici o parti d’edifici e il terreno annesso, adoperati, qualunque ne sia il proprietario, esclusivamente ai fini del posto consolare;
- «archivio consolare», ogni carta, documento, corrispondenza, libro, pellicola cinematografica, nastro magnetico e registro del posto consolare, compresi il materiale della cifra, gli schedari e la mobilia destinata a proteggerli e a conservarli.
I funzionari consolari sono distinti in due categorie: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capo Il della presente Convenzione s’applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capo III, s’applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.
Lo stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza è disciplinato nell’articolo 71 della presente Convenzione.