Lexipedia

0.191.021

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 24 aprile 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 1964 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 maggio 1965 Entrato in vigore per la Svizzera il 19 marzo 1967

RU 1968 876; FF 1964 II 1849

Traduzione

(Stato 11 dicembre 2024)

Gli Stati Parti al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari 1 ,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963, desiderosi di fare capo, per quanto li riguarda, alla giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia per la soluzione di ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, qualora le parti non abbiano accettato di comune accordo, entro un termine ragionevole, un altro modo di regolamento,

hanno convenuto:

Art. I

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione sono obbligatoriamente di competenza della Corte internazionale di Giustizia, la quale può essere adita a petizione di ogni parte in conflitto che sia Parte al presente Protocollo.

Art. II

Le parti possono convenire, nel termine di due mesi dalla notificazione dell’una all’altra parte che c’è a suo parere un conflitto, d’applicare di comune accordo, in luogo di fare capo alla Corte internazionale di Giustizia, una procedura davanti a un tribunale arbitrale. Decorso tale termine, ciascuna parte può, mediante petizione, sottoporre la controversia alla Corte.

Art. III

Le parti possono parimente convenire, nel medesimo termine di due mesi, di ricorrere a una procedura di conciliazione, prima d’adire la Corte internazionale di Giustizia.

La Commissione di conciliazione deve fare le raccomandazioni nei cinque mesi che seguono la sua costituzione. Se esse non sono accolte dalle parti in conflitto entro due mesi dal giorno in cui sono state fatte, ciascuna parte ha facoltà di sottoporre alla Corte, mediante petizione, la controversia.

Art. IV

Gli Stati che partecipano alla Convenzione, al Protocollo di firma facoltativa concernente l’acquisto della cittadinanza e al presente Protocollo possono dichiarare in ogni tempo d’estendere quest’ultimo alle controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del Protocollo di firma facoltativo concernente l’acquisto della cittadinanza. Queste dichiarazioni sono notificate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo rimane aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari esteri della Repubblica d’Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. VI

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII

Il presente Protocollo rimarrà aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VIII

Il presente Protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.

Per ogni Stato che avrà ratificato il presente Protocollo o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione e di adesione.

Art. IX

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

  1. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione conformemente agli articoli V, VI e VII;
  2. le dichiarazioni fatte conformemente all’articolo IV;
  3. il giorno in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all’articolo VIII.

Art. X

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese, russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati menzionati nell’articolo V.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.

(Seguono le firme)

0.191.021

Campo d’applicazione l’11 dicembre 20242

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Australia

12 febbraio

1973 A

14 marzo

1973

Austria

12 giugno

1969

12 luglio

1969

Belgio

9 settembre

1970

9 ottobre

1970

Botswana

12 maggio

2008 A

11 giugno

2008

Bulgaria

11 luglio

1989 A

10 agosto

1989

Burkina Faso

11 agosto

1964

19 marzo

1967

Corea (Sud)

7 marzo

1977 A

6 aprile

1977

Danimarca

15 novembre

1972

15 dicembre

1972

Dominicana, Repubblica

4 marzo

1964

19 marzo

1967

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Filippine

15 novembre

1965

19 marzo

1967

Finlandia

2 luglio

1980

1° agosto

1980

Francia

31 dicembre

1970

30 gennaio

1971

Gabon

23 febbraio

1965

19 marzo

1967

Germania

7 settembre

1971

7 ottobre

1971

Giappone

3 ottobre

1983 A

2 novembre

1983

India

28 novembre

1977 A

28 dicembre

1977

Iran

5 giugno

1975 A

5 luglio

1975

Islanda

1° giugno

1978 A

1° luglio

1978

Italia

25 giugno

1969

25 luglio

1969

Kenya

1° luglio

1965 A

19 marzo

1967

Laos

9 agosto

1973 A

8 settembre

1973

Liechtenstein

18 maggio

1966

19 marzo

1967

Lituania

26 settembre

2012 A

26 ottobre

2012

Lussemburgo

8 marzo

1972

7 aprile

1972

Madagascar

17 febbraio

1967 A

19 marzo

1967

Malawi

23 febbraio

1981 A

25 marzo

1981

Maurizio

13 maggio

1970 A

12 giugno

1970

Messico

15 marzo

2002 A

14 aprile

2002

Nepal

28 settembre

1965 A

19 marzo

1967

Nicaragua

9 gennaio

1990 A

8 febbraio

1990

Niger

21 giugno

1978

21 luglio

1978

Norvegia

13 febbraio

1980

14 marzo

1980

Nuova Zelanda

10 settembre

1974 A

10 ottobre

1974

Oman

31 maggio

1974 A

30 giugno

1974

Paesi Bassi a

17 dicembre

1985 A

16 gennaio

1986

Aruba

17 dicembre

1985

16 gennaio

1986

Curaçao

17 dicembre

1985

16 gennaio

1986

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

17 dicembre

1985

16 gennaio

1986

Sint Maarten

17 dicembre

1985

16 gennaio

1986

Pakistan

29 marzo

1976 A

28 aprile

1976

Palestina

18 marzo

2019 A

17 aprile

2019

Panama

28 agosto

1967

27 settembre

1967

Paraguay

23 dicembre

1969 A

22 gennaio

1970

Perù

23 marzo

2007

22 aprile

2007

Regno Unito

9 maggio

1972

8 giugno

1972

territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito

9 maggio

1972

8 giugno

1972

Romania

19 settembre

2007 A

19 ottobre

2007

Seicelle

29 maggio

1979 A

28 giugno

1979

Senegal

29 aprile

1966 A

19 marzo

1967

Slovacchia

27 aprile

1999 A

27 maggio

1999

Spagna

21 settembre

2011 A

21 ottobre

2011

Suriname

11 settembre

1980 A

11 ottobre

1980

Svezia

19 marzo

1974

18 aprile

1974

Svizzera

3 maggio

1965

19 marzo

1967

Ungheria

8 dicembre

1989 A

7 gennaio

1990

  1. Per il Regno in Europa.