Ai fini della presente Convenzione:
- l’espressione «missione speciale» intende una missione temporanea, avente carattere rappresentativo dello Stato, inviata da uno Stato presso un altro Stato con il consenso di quest’ultimo per trattare con esso questioni determinate o per compiere presso di esso un compito determinato;
- l’espressione «missione diplomatica permanente» intende una missione diplomatica giusta la Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici4;
- l’espressione «posto consolare» intende qualsiasi consolato generale, consolato, viceconsolato o agenzia consolare;
- l’espressione «capo della missione speciale» intende la persona incaricata dallo Stato inviante ad agire in tale qualità;
- l’espressione «rappresentante dello Stato inviante nella missione speciale» intende qualsiasi persona cui lo Stato inviante ha attribuito questa qualità;
- l’espressione «membri della missione speciale» intende il capo della missione speciale, i rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale della missione speciale;
- l’espressione «membri del personale della missione speciale» intende i membri del personale diplomatico, del personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione speciale;
- l’espressione «membri del personale diplomatico» intende i membri del personale della missione speciale che hanno qualità di diplomazia al fine della missione speciale;
- l’espressione «membri del personale amministrativo e tecnico» intende i membri del personale della missione speciale impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della missione speciale;
- l’espressione «membri del personale di servizio» intende i membri del personale della missione speciale assunti da quest’ultimi come impiegati domestici o per compiti analoghi;
- l’espressione «persone al servizio privato» intende le persone impiegate esclusivamente al servizio privato dei membri della missione speciale.