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0.191.2

Convenzione sulle missioni speciali Conchiusa a New York l’8 dicembre 1969 Approvata dall’Assemblea federale il 25 marzo 1977 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1985

RU 1985 1260; FF 1976 III 325

Traduzione

(Stato 12 maggio 2022)

Gli Stati Partecipanti alla presente Convenzione,

Rammentando che sempre è stato concesso un trattamento particolare alle missioni speciali;

Coscienti delle finalità e dei principi della Carta delle Nazioni Unite 1 concernente l’uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni pacifiche della cooperazione tra gli Stati;

Rammentando che l’importanza del problema delle missioni speciali è stato riconosciuto nella Conferenza delle Nazioni Unite sui rapporti e le immunità diplomatiche come anche nella risoluzione prima adottata da detta Conferenza il 10 aprile 1961;

Considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sui rapporti e le immunità diplomatiche ha adottato la Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici che è stata aperta alla firma il 18 aprile 1961 2 ;

Considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sui rapporti consolari ha adottato la Convenzione di Vienna sui rapporti consolari che è stata aperta alla firma il 24 aprile 1963 3 ;

Persuasi che una Convenzione internazionale sulle missioni speciali completerebbe le due menzionate Convenzioni e contribuirebbe a promuovere i rapporti d’amicizia tra i Paesi indipendentemente dai loro regimi costituzionali e sociali;

Convinti che la finalità dei privilegi e dell’immunità concernenti le missioni speciali non risiedono nell’avvantaggiare individui bensì nel garantire il compimento efficace delle funzioni della missione avente carattere rappresentativo di uno Stato;

Affermando che le regole del diritto internazionale abitudinario continuano a reggere le questioni che non sono state disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:

  1. l’espressione «missione speciale» intende una missione temporanea, avente carattere rappresentativo dello Stato, inviata da uno Stato presso un altro Stato con il consenso di quest’ultimo per trattare con esso questioni determinate o per compiere presso di esso un compito determinato;
  2. l’espressione «missione diplomatica permanente» intende una missione diplomatica giusta la Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici4;
  3. l’espressione «posto consolare» intende qualsiasi consolato generale, consolato, viceconsolato o agenzia consolare;
  4. l’espressione «capo della missione speciale» intende la persona incaricata dallo Stato inviante ad agire in tale qualità;
  5. l’espressione «rappresentante dello Stato inviante nella missione speciale» intende qualsiasi persona cui lo Stato inviante ha attribuito questa qualità;
  6. l’espressione «membri della missione speciale» intende il capo della missione speciale, i rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale della missione speciale;
  7. l’espressione «membri del personale della missione speciale» intende i membri del personale diplomatico, del personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione speciale;
  8. l’espressione «membri del personale diplomatico» intende i membri del personale della missione speciale che hanno qualità di diplomazia al fine della missione speciale;
  9. l’espressione «membri del personale amministrativo e tecnico» intende i membri del personale della missione speciale impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della missione speciale;
  10. l’espressione «membri del personale di servizio» intende i membri del personale della missione speciale assunti da quest’ultimi come impiegati domestici o per compiti analoghi;
  11. l’espressione «persone al servizio privato» intende le persone impiegate esclusivamente al servizio privato dei membri della missione speciale.

Art. 2 Invio di una missione speciale

Uno Stato può inviare una missione speciale presso l’altro Stato con il consenso di quest’ultimo ottenuto anticipatamente per via diplomatica o per qualsiasi altra via convenuta o mutualmente accettabile.

Art. 3 Funzioni di una missione speciale

Le funzioni di una missione speciale sono determinate col consenso reciproco dello Stato inviante e di quello ospitante.

Art. 4 Invio della stessa missione speciale presso due o più Stati

Uno Stato che desidera inviare la stessa missione speciale presso due o più Stati ne informa ciascuno di essi per ottenerne il consenso.

Art. 5 Invio di una missione speciale comune da due o più Stati

Due o più Stati che desiderano inviare una missione speciale comune presso un altro Stato informano quest’ultimo per ottenerne il consenso.

Art. 6 Invio di missioni speciali da due o più Stati per trattare un problema di interesse comune

Due o più Stati possono inviare ciascuno contemporaneamente una missione speciale presso un altro Stato con il consenso di quest’ultimo ottenuto conformemente all’articolo 2 per trattare insieme, con il consenso di tutti questi Stati, un problema presentante interesse comune.

Art. 7 Inesistenza di relazioni diplomatiche o consolari

L’esistenza di relazioni diplomatiche o consolari non è necessaria per l’invio o la ricezione di una missione speciale.

Art. 8 Nomina dei membri della missione speciale

Con riserva delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 lo Stato inviante nomina a propria scelta i membri delle missioni speciali dopo aver dato allo Stato ospitante tutte le informazioni utili circa l’effettivo e la composizione della missione speciale e segnatamente i nomi e le qualità che esso si propone di nominare. Lo Stato ospitante può rifiutare d’ammettere una missione speciale di cui non considera ragionevole l’effettivo in considerazione delle circostanze e delle condizioni che regnano in questo Stato e del bisogno della missione di cui si tratta. Esso può parimente, senza enunciarne i motivi, rifiutare l’ammissione di qualsiasi persona in qualità di membro della missione speciale.

Art. 9 Composizione della missione speciale

La missione speciale è costituita da uno o più rappresentanti dello Stato inviante fra i quali quest’ultimo può designare un capo. Essa può comprendere inoltre un personale diplomatico, un personale amministrativo e tecnico come anche un personale di servizio.

Se i membri di una missione diplomatica permanente o di un posto consolare dello Stato ospitante sono inclusi in una missione speciale, essi serbano i loro privilegi e immunità in quanto membri della missione diplomatica permanente o del posto consolare in più dei privilegi e immunità accordati giusta la presente Convenzione.

Art. 10 Cittadinanza dei membri della missione speciale

I rappresentanti degli Stati invianti nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima devono avere per norma la cittadinanza dello Stato inviante.

I cittadini dello Stato ospitante possono far parte della missione speciale soltanto con il consenso di questo Stato che può in ogni momento revocarlo.

Lo Stato ospitante può riservarsi il diritto previsto al paragrafo 2 del presente articolo per quanto concerne i cittadini di uno Stato terzo che non sono cittadini dello Stato inviante.

Art. 11 Notificazioni

Sono notificati al ministero degli affari esteri o a un altro organo analogo dello Stato ospitante:

  1. la composizione della missione speciale come anche qualsiasi ulteriore mutamento di tale composizione;
  2. l’arrivo e la partenza definitiva dei membri della missione come anche la cessazione delle loro funzioni in seno alla missione;
  3. l’arrivo e la partenza definitiva di qualsiasi persona che accompagna un membro della missione;
  4. l’assunzione e il congedo di persone residenti nello Stato ospitante in quanto membri delle missioni o in quanto persone al servizio privato;
  5. la designazione del capo della missione speciale o, in mancanza del capo, del rappresentante di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 come anche dell’eventuale supplente;
  6. l’ubicazione dei locali occupati dalla missione speciale e degli alloggi privati che godono dell’inviolabilità conformemente agli articoli 30, 36 e 39 come anche ogni altra informazione che fosse necessaria per identificare tali locali e tali abitazioni.

Salvo impossibilità. l’arrivo e la partenza definitiva devono essere oggetto di una notificazione.

Art. 12 Persona dichiarata non grata o non accettabile

Lo Stato ospitante può in ogni momento e senza motivare la decisione informare lo Stato inviante che una persona della missione speciale o un membro del personale diplomatico di quest’ultima è persona non grata e che qualsiasi altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato inviante deve allora richiamare la persona di cui si tratta o porre fine alle funzioni di quest’ultima presso la missione speciale secondo il caso. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile prima che arrivi sul territorio dello Stato ospitante.

Se lo Stato inviante rifiuta di eseguire o non eseguisce entro un termine ragionevole gli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato ospitante può rifiutare di riconoscere alla persona di cui si tratta la qualità di membro di una missione speciale.

Art. 13 Inizio delle funzioni di una missione speciale

Le funzioni di una missione speciale iniziano con l’entrata in contatto ufficiale della missione con il ministero degli affari esteri o altro organo analogo convenuto dello Stato ospitante.

L’inizio delle funzioni di una missione speciale non dipende da una presentazione di quest’ultima da parte della missione diplomatica permanente dello Stato inviante né dalla consegna di credenziali o di pieni poteri.

Art. 14 Autorizzazione ad agire in nome della missione speciale

Il capo della missione speciale o, se lo Stato inviante non ha designato un capo, uno dei rappresentanti dello Stato inviante, designato da quest’ultimo, è autorizzato ad agire in nome della missione speciale e a rivolgere comunicazioni allo Stato ospitante. Lo Stato ospitante rivolge le comunicazioni concernenti la missione speciale al capo della missione o, in assenza di quest’ultimo, al rappresentante di cui sopra sia direttamente sia per il tramite della missione diplomatica permanente.

Tuttavia, un membro della missione speciale può essere autorizzato dallo Stato inviante, dal capo della missione speciale o, in assenza di quest’ultimo, dal rappresentante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sia a supplire il capo della missione speciale o detto rappresentante sia a compiere determinati atti in nome della missione.

Art. 15 Organo dello Stato ospitante con cui si trattano gli affari ufficiali

Gli affari ufficiali trattati con lo Stato ospitante, affidati alla missione speciale dallo Stato invitante devono essere trattati con il ministero degli affari esteri o per il suo tramite o con altro organo analogo convenuto dello Stato ospitante.

Art. 16 Norme circa la presenza

Se due o più missioni speciali si riuniscono sul territorio dello Stato ospitante o di uno Stato terzo, la precedenza tra tali missioni è determinata, salvo accordo particolare, secondo l’ordine alfabetico del nome degli Stati usato dal protocollo dello Stato sul territorio del quale esse si riuniscono.

La presenza fra due o più missioni speciali che si incontrano per una cerimonia o per un’occasione solenne è disciplinata dal protocollo vigente nello Stato ospitante.

L’ordine di presenza dei membri di una stessa missione speciale è quello notificato allo Stato ospitante o allo Stato terzo sul territorio del quale due o più missioni speciali si riuniscono.

Art. 17 Sede della missione speciale

La missione speciale ha sede nella località convenuta di comune intesa tra gli Stati interessati.

In mancanza di accordo, la missione speciale ha sede nella località dove si trova il ministero degli affari esteri dello Stato ospitante.

Se la missione speciale compie le proprie funzioni in località diverse, gli Stati interessati possono convenire che essa abbia diverse sedi tra le quali può essere scelta una sede principale.

Art. 18 Riunione di missioni speciali sul territorio di uno Stato terzo

Missioni speciali di due o più Stati possono riunirsi sul territorio di uno Stato terzo soltanto dopo aver ottenuto l’esplicito consenso di questo Stato che serba il diritto di revoca.

Con il proprio consenso, lo Stato terzo può porre condizioni che gli Stati invianti devono osservare.

Lo Stato terzo dando il consenso assume, nei confronti degli Stati invianti, i diritti e gli obblighi di uno Stato ospitante nella misura da esso indicata.

Art. 19 Diritto della missione speciale di utilizzare la bandiera e l’emblema dello Stato inviante

La missione speciale ha il diritto di issare la bandiera e l’emblema dello Stato inviante sui locali che essa occupa e sui propri mezzi di trasporto se sono utilizzati per i bisogni di servizio.

Nell’esercizio del diritto accordato dal presente articolo è tenuto conto delle leggi, regolamenti e usi dello Stato ospitante.

Art. 20 Fine delle funzioni di una missione speciale

Le funzioni di una missione speciale prendono fine segnatamente con:

  1. l’accordo degli Stati interessati;
  2. l’adempimento del compito della missione speciale;
  3. la scadenza della durata assegnata alla missione speciale, salvo proroga esplicita;
  4. la notifica dello Stato inviante che pone fine alla missione speciale o la richiama;
  5. notifica dello Stato ospitante che considera la missione speciale come terminata.

La rottura dei rapporti diplomatici o consolari tra lo Stato inviante e lo Stato ospitante non comporta di per sé la fine delle missioni speciali esistenti nel momento di questa rottura.

Art. 21 Statuto del capo dello Stato e delle personalità di rango elevato

Il capo dello Stato inviante, quando si trova a capo di una missione speciale, gode in uno Stato ospitante o in uno Stato terzo, delle agevolazioni, dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal diritto internazionale ai capi di Stato in visita ufficiale.

Il capo del governo, il ministro degli affari esteri e le altre personalità di rango elevato, quando partecipano a una missione speciale dello Stato inviante, godono, nello Stato ospitante o in uno Stato terzo, oltre a quanto accordato dalla presente Convenzione, delle agevolazioni, dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal diritto internazionale.

Art. 22 Agevolazioni in generale

Lo Stato ospitante accorda alla missione speciale le agevolazioni richieste per l’adempimento delle proprie funzioni, tenuto conto della natura e del compito della missione speciale.

Art. 23 Locali e alloggi

Lo Stato ospitante aiuta la missione speciale, se quest’ultima lo chiede, a procurarsi i locali necessari e a ottenere gli alloggi adeguati per i propri membri.

Art. 24 Esenzione fiscale dei locali della missione speciale

In misura compatibile con la natura e la durata delle funzioni esercitate dalla missione speciale, lo Stato inviante e i membri della missione speciale che agiscono per conto di quest’ultima sono esenti da tutte le imposte e le tasse nazionali, regionali o comunali, riguardanti i locali occupati dalla missione speciale, sempre che non si tratti di imposte e tasse riscosse in rimunerazione dei servizi speciali resi.

L’esenzione fiscale prevista nel presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo la legislazione dello Stato ospitante, sono a carico della persona che tratta con lo Stato inviante o con un membro della missione speciale.

Art. 25 Inviolabilità dei locali

I locali in cui la missione speciale è sistemata conformemente alla presente Convenzione sono inviolabili. Non è permesso agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi salvo previo consenso del capo della missione speciale o, all’occorrenza, del capo della missione diplomatica permanente dello Stato inviante accreditato presso lo Stato ospitante. Tale consenso può essere presunto acquisito in caso d’incendio o altro sinistro che minacci gravemente la sicurezza pubblica e soltanto nel caso in cui non sia stato possibile ottenere il consenso esplicito del capo della missione speciale, o, all’occorrenza, del capo della missione permanente.

Lo Stato ospitante ha l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti adeguati al fine di impedire che i locali della missione speciale siano invasi o danneggiati, sia compromessa la pace della missione o ne sia menomata la propria dignità.

I locali della missione speciale, il mobilio, gli altri beni che servono al funzionamento della missione speciale e i mezzi di trasporto non possono essere oggetto di perquisizione alcuna, requisizione, confisca, né provvedimento d’esecuzione.

Art. 26 Inviolabilità degli archivi e dei documenti

Gli archivi e i documenti della missione speciale sono inviolabili in ogni momento e in qualsiasi luogo si trovino. Essi dovrebbero, ogni qualvolta risulti necessario, recare i marchi esterni visibili d’identificazione.

Art. 27 Libertà di movimento

Con riserva delle proprie leggi e regolamenti relativi alle zone cui l’accesso è vietato o disciplinato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato ospitante garantisce a tutti i membri della missione speciale libertà di spostamento e di circolazione sul proprio territorio nella misura necessaria all’adempimento delle funzioni della missione speciale.

Art. 28 Libertà di comunicazione

Lo Stato ospitante permette e protegge la libera comunicazione della missione speciale per tutti gli scopi ufficiali. Nelle comunicazioni con il governo dello Stato inviante come anche con le proprie missioni diplomatiche, i posti consolari e le sue altre missioni speciali o con sezioni della stessa missione indipendentemente da dove si trovino, la missione speciale può impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i corrieri e messaggi codificati o cifrati. Tuttavia, la missione speciale può istallare o utilizzare un’emittente radio soltanto con il consenso dello Stato ospitante.

La corrispondenza ufficiale della missione speciale è inviolabile. L’espressione «corrispondenza ufficiale» si estende a tutta la corrispondenza relativa alla missione speciale e alle proprie funzioni.

Quando è possibile praticamente, la missione speciale utilizza i mezzi di comunicazione, compresa la valigia e il corriere della missione diplomatica permanente dello Stato inviante.

La valigia della missione speciale non deve essere né aperta né trattenuta.

I colli costituenti la valigia della missione speciale devono recare marchi esterni visibili e possono contenere soltanto documenti o oggetti d’uso ufficiale della missione speciale.

Il corriere della missione speciale, delatore di un documento ufficiale attestante la propria qualità e precisante il numero dei colli costituenti la valigia è, nell’esercizio delle proprie funzioni, protetto dallo Stato ospitante. Egli gode dell’inviolabilità della propria persona e non può essere sottoposto a nessuna forma d’arresto o di detenzione.

Lo Stato inviante o la missione speciale può nominare corrieri ad hoc della missione speciale. In tal caso, le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo sono parimente applicabili, con la riserva che le immunità menzionate cesseranno di essere applicate non appena il corriere ad hoc avrà consegnato al destinatario la valigia della missione speciale.

La valigia della missione speciale può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile commerciale che devono giungere ad un punto d’entrata autorizzato. Tale comandante deve recare un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituente la valigia ma non è considerato come corriere della missione speciale. In seguito ad accordo con le autorità competenti, la missione speciale può inviare uno dei propri membri a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia dalle mani del comandante della nave o dell’aeromobile.

Art. 29 Inviolabilità della persona

La persona dei rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale come anche quella dei membri del personale diplomatico di detta missione è inviolabile. Non è ammessa nessuna forma d’arresto o di detenzione. Lo Stato ospitante tratta tali persone con il rispetto loro dovuto e prende tutti i provvedimenti adeguati per impedire qualsiasi pregiudizio alla, persona, alla libertà e alla dignità.

Art. 30 Inviolabilità dell’alloggio privato

L’alloggio privato dei rappresentanti dello Stato inviante della missione speciale e dei membri del personale diplomatico di quest’ultima gode della stessa inviolabilità e della stessa protezione dei locali della missione speciale.

I loro documenti, la corrispondenza e, con riserva del paragrafo 4 dell’articolo 31, i loro beni godono parimente dell’inviolabilità.

Art. 31 Immunità di giurisdizione

I rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima godono dell’immunità della giurisdizione penale dello Stato ospitante.

Essi godono parimente dell’immunità della giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante a meno che si tratti:

  1. di un’azione reale concernente un immobile privato situato sul territorio dello Stato ospitante, a meno che la persona interessata non lo possieda per conto dello Stato inviante ai fini della missione;
  2. di un’azione concernente una successione nella quale la persona interessata figura come esecutore testamentario, amministratore, crede o legatario a titolo privato e non in nome dello Stato inviante;
  3. di un’azione concernente un’attività professionale o commerciale, qualunque essa sia, esercitata dalla persona interessata nello Stato ospitante al di fuori delle proprie funzioni ufficiali,
  4. di un’azione di risarcimento di danni risultanti da un infortunio causato da un veicolo utilizzato al di fuori delle funzioni ufficiali della persona interessata.

I rappresentanti dello Stato inviante della missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima non sono obbligate a prestare testimonianza.

Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un rappresentante dello Stato inviante in una missione speciale o di un membro del personale diplomatico di quest’ultima salvo nei casi di cui ai capoversi a), b), c) e d) del paragrafo 2 del presente articolo e sempre che l’esecuzione avvenga senza che sia pregiudicata l’inviolabilità della persona o della sua abitazione.

L’immunità di giurisdizione dei rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e dei membri del personale diplomatico di quest’ultima non esenta queste persone dalla giurisdizione dello Stato inviante.

Art. 32 Esenzione di disposizioni di sicurezza sociale

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima, per quanto attiene ai servizi resi allo Stato inviante, sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato ospitante.

L’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente Art. si applica parimente alle persone che sono al servizio privato esclusivo di un rappresentante dello Stato inviante nella missione speciale o di un membro del personale diplomatico di quest’ultima a condizione:

  1. che non siano cittadini dello Stato ospitante o non vi abbiano la loro residenza permanente, e
  2. che sottostanno alle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere vigenti nello Stato inviante o in uno Stato terzo.

I rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima che hanno al loro servizio persone alle quali non è applicata l’esenzione prevista al paragrafo 2 del presente Art. devono osservare gli obblighi e le disposizioni di sicurezza sociale che lo Stato ospitante impone al datore di lavoro.

L’esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Art. non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato ospitante sempreché sia ammessa da detto Stato.

Le disposizioni del presente Art. non pregiudicano gli accordi bilaterali o multilaterali relativi alla sicurezza sociale conclusi precedentemente e non infirmano l’ulteriore conclusione di tali accordi.

Art. 33 Esenzione da imposte e tasse

I rappresentanti dello Stato inviante della missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale o comunale eccettuate:

  1. le imposte dirette di natura tale che sono normalmente incluse nei prezzi delle merci e dei servizi;
  2. le imposte e le tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato ospitante, a meno che la persona interessata non li possegga per conto dello Stato inviante ai fini della missione;
  3. le tasse di successione riscosse dallo Stato ospitante, con riserva delle disposizioni dell’Art. 44;
  4. le imposte e le tasse sui redditi privati che hanno fonte nello Stato ospitante e le imposte sui capitali prelevate da investimenti effettuati in aziende commerciali situate nello Stato ospitante;
  5. le imposte e le tasse riscosse in rimunerazione di servizi speciali resi;
  6. le tasse di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo con riserva delle disposizioni dell’Art. 24.

Art. 34 Esenzione delle prestazioni personali

Lo Stato ospitante deve esentare i rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico di qualsiasi natura e degli oneri militari come requisizioni, contribuzioni e alloggi militari.

Art. 35 Esenzione doganale

Nel quadro delle disposizioni legali regolamentari che possono essere adottate, lo Stato ospitante autorizza l’entrata e accorda l’esenzione da dazi, tasse e diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e spese inerenti a servizi analoghi per quanto concerne:

  1. gli oggetti destinati all’uso ufficiale nella missione speciale;
  2. gli oggetti destinati all’uso personale dei rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e dei membri del personale diplomatico di quest’ultima.

I rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima sono esentati dall’ispezione del loro bagaglio personale a meno che esistano seri motivi per ritenere che contenga oggetti non beneficianti delle esenzioni menzionate nel paragrafo 1 del presente Art. o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalla legislazione o sottoposta a quarantena dallo Stato ospitante. In siffatti casi l’ispezione può essere fatta soltanto in presenza della persona interessata o del suo rappresentante autorizzato.

Art. 36 Personale amministrativo e tecnico

I membri del personale amministrativo e tecnico della missione speciale beneficiano dei privilegi e immunità menzionati negli articoli 29 a 34, salvo per l’immunità della giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante menzionata nel paragrafo 2 dell’Art. 31 che non si applica agli atti compiuti fuori dell’esercizio delle loro funzioni. Essi beneficiano anche dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell’Art. 35 per quanto concerne gli oggetti importati all’atto della prima entrata nel territorio dello Stato ospitante.

Art. 37 Personale di servizio

I membri del personale di servizio della missione speciale beneficiano dell’immunità di giurisdizione dello Stato ospitante per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e dell’esenzione da imposte e tasse sui salari che ricevono per i servizi prestati come anche dell’esenzione della legislazione sulla sicurezza sociale prevista all’Art. 32.

Art. 38 Personale al servizio privato

Le persone al servizio privato dei membri della missione speciale sono esentate da imposte e tasse sui salari che riscuotono per le loro prestazioni. Per tutti gli altri effetti essi beneficiano dei privilegi e immunità soltanto nella misura ammessa dallo Stato ospitante. Tuttavia, lo Stato ospitante deve esercitare la propria giurisdizione su tali persone in modo da non pregiudicare eccessivamente l’adempimento delle funzioni della missione speciale.

Art. 39 Familiari

I familiari dei rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i familiari dei membri del personale diplomatico di quest’ultima beneficiano dei privilegi e immunità menzionati nell’articolo 29 a 35 se accompagnano tali membri della missione speciale, sempre che non siano cittadini dello Stato ospitante o non vi abbiano la loro residenza permanente.

I familiari dei membri del personale amministrativo e tecnico della missione speciale beneficiano dei privilegi e immunità menzionati nell’articolo 36 se accompagnano tali membri delle missioni speciali e sempre che non siano cittadini dello Stato ospitante o non vi abbiano la loro residenza permanente.

Art. 40 Cittadini dello Stato ospitante e persone aventi residenza permanente in quest’ultimo

A meno che lo Stato ospitante non abbia accordato privilegi e immunità supplementari, i rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima, che sono cittadini dello Stato ospitante o che vi hanno residenza permanente beneficiano unicamente dell’immunità di giurisdizione e di inviolabilità degli atti ufficiali compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.

Gli altri membri della missione speciale e le persone al servizio privato che sono cittadini dello Stato ospitante o che vi hanno residenza permanente beneficiano unicamente dei privilegi e immunità nella misura riconosciuta da detto Stato. Tuttavia, lo Stato ospitante deve esercitare la propria giurisdizione su tali persone in modo da non pregiudicare eccessivamente l’adempimento delle funzioni della missione speciale.

Art. 41 Rinuncia all’immunità

Lo Stato inviante può rinunciare all’immunità di giurisdizione dei suoi rappresentanti nella missione speciale, dei membri del personale diplomatico di quest’ultima e di altre persone che beneficiano dell’immunità in virtù degli articoli 36 a 40.

La rinuncia deve essere sempre espressa.

Se una delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo avvia una procedura, essa non è più atta a invocare l’immunità di giurisdizione per quanto concerne qualsiasi richiesta riconvenzionale direttamente vincolata alla domanda principale.

La rinuncia all’immunità di giurisdizione per un’azione civile o amministrativa non implica necessariamente la rinuncia all’immunità quanto ai provvedimenti d’esecuzione del giudizio per i quali occorre una rinuncia distinta.

Art. 42 Transito attraverso il territorio di Stati terzi

Se un rappresentante dello Stato inviante nella missione speciale o un membro del personale diplomatico di quest’ultima attraversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo per andare ad assumere le proprie funzioni o per rientrare nello Stato inviante, lo Stato terzo gli accorda l’inviolabilità e tutte le altre immunità necessarie per permettergli il passaggio o il ritorno. Analogamente avviene per i familiari beneficianti dei privilegi e immunità che accompagnano la persona di cui nel presente paragrafo, che viaggiano con essa o che viaggiano separatamente per raggiungerla o per rientrare nel loro Paese.

In condizioni analoghe a quelle previste nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio sul loro territorio dei membri del personale amministrativo, tecnico o di servizio della missione speciale e dei loro familiari.

Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi codificati o cifrati, le stesse libertà e protezioni che lo Stato ospitante è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, essi accordano ai corrieri e alle valigie della missione speciale in transito la stessa inviolabilità e la stessa protezione che lo Stato ospitante è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.

Lo Stato terzo è tenuto a rispettare i propri obblighi nei confronti delle persone menzionate nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo soltanto se è stato anticipatamente informato mediante domanda di visto o notificazione del transito di tali persone quali membri della missione speciale, familiari o corrieri e non si è opposto.

Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo s’applicano parimente nei confronti delle persone rispettivamente menzionate in questi paragrafi come anche nei confronti delle comunicazioni ufficiali della missione speciale, delle valigie di quest’ultima, qualora l’utilizzazione del territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore.

Art. 43 Durata dei privilegi e immunità

Ciascun membro della missione speciale beneficia dei privilegi e immunità cui ha diritto non appena entra sul territorio dello Stato ospitante per esercitare le proprie funzioni nella missione speciale oppure, se già vi si trova, non appena la sua nomina è stata notificata al ministero degli affari esteri o ad altro organo analogo convenuto dello Stato ospitante.

Se le funzioni di un membro della missione speciale terminano, i suoi privilegi e immunità cessano normalmente nel momento in cui lascia il territorio dello Stato ospitante oppure alla scadenza di un termine ragionevole che gli sarà accordato a tale scopo, ma sussistono fino a questo momento, anche in caso di conflitto armato. Tuttavia, l’immunità sussiste per quanto concerne gli atti compiuti da tale membro nell’esercizio delle sue funzioni.

In caso di decesso di un membro della missione speciale, i familiari continuano a godere dei privilegi e immunità di cui beneficiano, fino a scadenza di un termine ragionevole che consenta loro di lasciare il territorio dello Stato ospitante.

Art. 44 Beni di un membro della missione speciale o di un suo familiare in caso di decesso

In caso di decesso di un membro della missione speciale o di un familiare che lo accompagnava, se il defunto non era cittadino dello Stato ospitante o non vi aveva la residenza permanente, lo Stato ospitante permette il ritiro dei beni mobili del defunto eccettuati quelli acquistati nel Paese e oggetto di un divieto d’esportazione al momento del decesso.

Non sono riscosse tasse di successione sui beni mobili che si trovano nello Stato ospitante unicamente a causa della presenza in tale Stato del defunto in quanto membro della missione speciale o familiare di un membro della missione.

Art. 45 Agevolazioni per la partenza dal territorio dello Stato ospitante e per il ritiro degli archivi della missione speciale

Lo Stato ospitante deve, anche in caso di conflitto armato, concedere agevolazioni per permettere alle persone beneficianti di privilegi e immunità, che non siano cittadini dello Stato ospitante, come anche ai familiari di tali persone indipendentemente dalla loro nazionalità, di lasciare il territorio il più presto possibile. Esso deve segnatamente, ove occorra, mettere loro a disposizione i mezzi di trasporto necessari.

Lo Stato ospitante deve accordare allo Stato inviante facilità per ritirare dal territorio dello Stato ospitante gli archivi della missione speciale.

Art. 46 Conseguenze della fine di funzioni della missione speciale

Se le funzioni di una missione speciale prendono fine, lo Stato ospitante deve rispettare e proteggere i locali della missione speciale sinché essi sono riservati a quest’ultima come anche i beni e gli archivi della missione speciale. Lo Stato inviante deve ritirare tali beni e gli archivi entro un termine ragionevole.

In caso di assenza di rapporti diplomatici o consolari tra lo Stato inviante e lo Stato ospitante o di rottura di detti rapporti e se le funzioni della missione speciale hanno preso fine, lo Stato inviante può, anche se vi è un conflitto armato, affidare la custodia dei beni e degli archivi della missione speciale ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato ospitante.

Art. 47 Osservanza di leggi e regolamenti dello Stato ospitante e impiego dei locali della missione speciale

Senza pregiudizi per i privilegi e le immunità, tutte le persone che beneficiano di essi in virtù della presente Convenzione devono rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante. Essi hanno parimente il dovere di non immischiarsi negli affari interni di tale Stato.

I locali della missione speciale non saranno impiegati in modo incompatibile con le funzioni della missione speciale così come concepite nella presente Convenzione, in altre norme del diritto internazionale generale o in accordi speciali vigenti tra lo Stato inviante e quello ospitante.

Art. 48 Attività professionale o commerciale

I rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest’ultima non esercitano nello Stato ospitante alcuna attività professionale o commerciale per trarne profitto personale.

Art. 49 Non discriminazione

Nell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non è fatta discriminazione fra gli Stati.

Tuttavia, non sono considerati come discriminatori:

  1. il fatto che lo Stato ospitante applichi restrittivamente una delle disposizioni della presente Convenzione in quanto essa è stata analogamente applicata alla missione speciale nello Stato inviante;
  2. il fatto che gli Stati modifichino tra essi, per usanza o per accordo, le estensioni delle agevolazioni, privilegi e immunità per le loro missioni speciali anche se siffatta modificazione non è stata convenuta con altri Stati sempre che non sia incompatibile con l’oggetto e la finalità della presente Convenzione e non pregiudichi il godimento dei diritti nell’esecuzione degli obblighi di Stati terzi.

Art. 50 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione specializzata o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare come anche a tutti gli Stati partecipanti allo statuto della Corte internazionale di Giustizia nonché di qualsiasi altro Stato invitato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenirne Parte, fino al 31 dicembre 1970, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 51 Ratificazione

La presente Convenzione sottostà a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 52 Adesione

La presente Convenzione resta aperta all’adesione di ogni Stato appartenente a una delle categorie menzionate all’articolo 50. Gli strumenti d’adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 53 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per ciascuno degli Stati che ratificano la Convenzione o vi aderiscono dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del proprio strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 54 Notificazioni fatte dal depositario

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati appartenenti a una delle categorie menzionate all’articolo 50:

  1. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli 50, 51 e 52;
  2. la data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 53.

Art. 55 Testi autentici

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti a una delle categorie menzionate all’articolo 50. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma, a New York, il 16 dicembre 1969.

(Seguono le firme)

0.191.2

Campo d’applicazione il 12 maggio 20225

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Arabia Saudita

10 maggio

2022 A

9 giugno

2022

Argentina

13 ottobre

1972

21 giugno

1985

Austria

22 agosto

1978 A

21 giugno

1985

Belarus

28 agosto

1997 A

27 settembre

1997

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 febbraio

1992

Bulgaria*

14 maggio

1987 A

13 giugno

1987

Cile

19 ottobre

1979 A

21 giugno

1985

Cipro

24 gennaio

1972

21 giugno

1985

Colombia

29 ottobre

2004 A

28 novembre

2004

Corea (Nord)

22 maggio

1985 A

21 giugno

1985

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

9 giugno

1976 A

21 giugno

1985

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Figi

18 ottobre

1972 A

21 giugno

1985

Filippine

26 novembre

1976

21 giugno

1985

Georgia

22 giugno

2005 A

22 luglio

2005

Guatemala

12 febbraio

1988 A

13 marzo

1988

Indonesia

4 giugno

1982 A

21 giugno

1985

Iran

5 giugno

1975 A

21 giugno

1985

Liberia

16 settembre

2005 A

16 ottobre

2005

Liechtenstein

3 agosto

1977

21 giugno

1985

Lituania

5 agosto

2004 A

4 settembre

2004

Macedonia del Nord

29 dicembre

2005 S

17 novembre

1991

Messico

31 gennaio

1979 A

21 giugno

1985

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Palestina

22 marzo

2018 A

21 aprile

2018

Paraguay

19 settembre

1975 A

21 giugno

1985

Polonia

22 marzo

1977 A

21 giugno

1985

Repubblica Ceca

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Ruanda

29 novembre

1977 A

21 giugno

1985

Seicelle

28 dicembre

1977 A

21 giugno

1985

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

31 maggio

2001 A

30 giugno

2001

Svizzera

3 novembre

1977

21 giugno

1985

Tonga

18 gennaio

1977 A

21 giugno

1985

Tunisia

2 novembre

1971

21 giugno

1985

Ucraina

27 agosto

1993 A

26 settembre

1993

Uruguay

17 dicembre

1980 A

21 giugno

1985

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP),
    Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.