Il presente Protocollo completa la Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994 (in seguito «la Convenzione»); la Convenzione e il Protocollo saranno considerati e interpretati tra le Parti al presente Protocollo come un solo e unico strumento.
0.192.110.011
Protocollo facoltativo
relativo alla Convenzione sulla sicurezza del personale
delle Nazioni Unite e del personale associato
RU 2010 3449; FF 20068161
Traduzione
Concluso a New York l’8 dicembre 2005
Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 20071
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 novembre 2007
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 2010
(Stato 10 gennaio 2019)
Gli Stati parte al presente Protocollo,
ricordando i termini della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994 2 ;
profondamente preoccupati per i ripetuti attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato;
consapevoli che i rischi particolari ai quali è esposto il personale che partecipa alle operazioni delle Nazioni Unite condotte per fornire un aiuto umanitario o politico, o un aiuto allo sviluppo nel quadro del consolidamento della pace e per fornire un aiuto umanitario d’urgenza, richiedono di estendere la portata della protezione giuridica prevista dalla Convenzione per tale personale;
convinti della necessità di disporre di un regime efficace che permetta di tradurre in giudizio gli autori degli attacchi commessi contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato che partecipa a operazioni delle Nazioni Unite,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I Relazione tra il presente Protocollo e la Convenzione
Art. II Applicazione della Convenzione alle operazioni delle Nazioni Unite
Oltre alle operazioni definite dall’articolo 1 lettera c della Convenzione, le Parti al presente Protocollo applicano la Convenzione a tutte le altre operazioni delle Nazioni Unite stabilite dall’organo competente delle Nazioni Unite, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite3 e condotte sotto l’autorità ed il controllo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per fornire:
- un aiuto umanitario o politico o un aiuto allo sviluppo nel quadro del consolidamento della pace; o
- un aiuto umanitario d’urgenza.
Il paragrafo 1 non si applica agli uffici permanenti delle Nazioni Unite, quali la Sede dell’Organizzazione o le sedi delle sue istituzioni specializzate, stabiliti in virtù di un accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Uno Stato ospite può dichiarare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che non applica le disposizioni del presente Protocollo a un’operazione di cui al paragrafo 1 lettera b condotta con il solo obiettivo di reagire a una catastrofe naturale. Tale dichiarazione è fatta prima che l’operazione sia avviata.
Art.
III
Obbligo degli Stati parte per quanto concerne l’applicazione
dell’articolo 8 della Convenzione
L’obbligo degli Stati parte al presente Protocollo per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione alle operazioni delle Nazioni Unite definite nell’articolo II del presente Protocollo non pregiudica il loro di diritto di adottare provvedimenti, nell’ambito dell’esercizio della loro giurisdizione nazionale, nei confronti di ogni membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato che viola le loro leggi e regolamenti, a condizione che tali provvedimenti non violino nessun altro loro obbligo giuridico internazionale.
Art. IV Firma
Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite durante dodici mesi, dal 16 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.
Art. V Consenso a essere vincolati
Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Dopo il 16 gennaio 2007, il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati non firmatari. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni Stato che non è parte alla Convenzione può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi, se ratifica, accetta o approva contemporaneamente la Convenzione, o vi aderisce conformemente agli articoli 25 e 26 della Convenzione medesima.
Art. VI Entrata in vigore
Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. VII Denuncia
Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto tale notifica.
Art. VIII Testi facenti fede
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati. Fatto a New York l’8 dicembre 2005.
(Seguono le firme)
0.192.110.011
Campo d’applicazione il 10 gennaio 20194
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Austria | 1° ottobre | 2007 | 19 agosto | 2010 |
Azerbaigian | 18 marzo | 2010 | 19 agosto | 2010 |
Belgio | 3 ottobre | 2012 | 2 novembre | 2012 |
Benin | 2 novembre | 2017 A | 2 dicembre | 2017 |
Bosnia e Erzegovina | 1° ottobre | 2009 A | 19 agosto | 2010 |
Botswana | 13 giugno | 2007 A | 19 agosto | 2010 |
Ceca, Repubblica | 23 settembre | 2008 | 19 agosto | 2010 |
Colombia | 10 giugno | 2016 A | 10 luglio | 2016 |
Danimarca | 20 aprile | 2011 A | 20 maggio | 2011 |
Dominicana, Repubblica | 16 marzo | 2012 A | 15 aprile | 2012 |
Finlandia | 9 gennaio | 2017 | 8 febbraio | 2017 |
Francia | 8 agosto | 2008 A | 19 agosto | 2010 |
Germania | 17 dicembre | 2007 | 19 agosto | 2010 |
Giamaica | 5 maggio | 2009 A | 19 agosto | 2010 |
Guatemala | 11 novembre | 2008 A | 19 agosto | 2010 |
Kenia | 12 gennaio | 2007 | 19 agosto | 2010 |
Liechtenstein | 4 maggio | 2007 | 19 agosto | 2010 |
Mali | 5 novembre | 2009 | 19 agosto | 2010 |
Monaco | 19 aprile | 2007 A | 19 agosto | 2010 |
Norvegia | 24 febbraio | 2006 | 19 agosto | 2010 |
Nuova Zelanda | 20 settembre | 2011 | 20 ottobre | 2011 |
Paesi Bassi a | 12 settembre | 2007 | 19 agosto | 2010 |
Palestina | 2 gennaio | 2015 A | 1° febbraio | 2015 |
Polonia | 1° novembre | 2010 | 1° dicembre | 2010 |
Regno Unito | 20 luglio | 2010 A | 19 agosto | 2010 |
Man, Isola di | 19 febbraio | 2013 A | 21 marzo | 2013 |
Singapore | 25 aprile | 2011 A | 25 maggio | 2011 |
Slovacchia | 7 maggio | 2007 | 19 agosto | 2010 |
Slovenia | 20 aprile | 2009 | 19 agosto | 2010 |
Spagna | 27 settembre | 2007 | 19 agosto | 2010 |
Svezia | 30 agosto | 2006 | 19 agosto | 2010 |
Svizzera | 9 novembre | 2007 | 19 agosto | 2010 |
Tunisia | 31 gennaio | 2008 | 19 agosto | 2010 |
Turkmenistan | 26 dicembre | 2018 A | 25 gennaio | 2019 |
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