Lexipedia

0.192.110.02

Convenzione
sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite

RU 2012 5683

Traduzione

Conclusa a New York il 13 febbraio 1946

Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 25 settembre 2012

Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 2012

(Stato 22 settembre 2021)

Considerato che l’articolo 104 dello Statuto delle Nazioni Unite 1 (Statuto) stabilisce che l’Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini;

considerato che l’articolo 105 dello Statuto stabilisce che l’Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini e che i rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione,

l’Assemblea generale ha approvato la seguente Convenzione mediante una risoluzione adottata il 13 febbraio 1946 e l’ha proposta a ciascun Membro delle Nazioni Unite per adesione :

Art. I Personalità giuridica

Sezione 1

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (Organizzazione) ha personalità giuridica. Essa ha la facoltà di:

  1. contrattare;
  2. acquistare e vendere beni immobili e mobili;
  3. stare in giudizio.

Art. II Beni, fondi e averi

Sezione 2 L’Organizzazione, con i suoi beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, gode dell’immunità di giurisdizione, salvo esplicita rinuncia dell’Organizzazione a tale immunità in un caso particolare. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive. Sezione 3 I locali dell’Organizzazione sono inviolabili. I suoi beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. Sezione 4 Gli archivi dell’Organizzazione e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o conservati, sono inviolabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Sezione 5 Sezione 6 Nell’esercizio dei diritti a essa concessi in virtù della sezione 5 di cui sopra, l’Organizzazione tiene conto di ogni esigenza presentatale dal Governo di uno Stato Membro, nella misura in cui ritenga di potervi adempiere senza pregiudicare i propri interessi. Sezione 7 Sezione 8 Sebbene l’Organizzazione non rivendichi in linea di principio l’esenzione dalle accise e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili e immobili, gli Stati Membri provvedono a stabilire, ove possibile, adeguati accordi amministrativi volti a garantirle l’esenzione o il rimborso di dette accise e tasse, qualora incluse nel prezzo di acquisti importanti cui essa proceda per il suo impiego ufficiale.

Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l’Organizzazione può:

  1. possedere fondi, oro o divise di qualsiasi natura e avere conti in qualsiasi moneta;
  2. trasferire liberamente, da un Paese a un altro o all’interno di un qualsiasi Paese, i fondi, l’oro o le divise in suo possesso e convertire queste ultime in qualsiasi altra moneta.

L’Organizzazione, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti:

  1. da qualsiasi imposta diretta. Rimane tuttavia inteso che l’Organizzazione non chiedono l’esenzione da imposte non eccedenti la semplice rimunerazione di servizi d’utilità pubblica;
  2. da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione d’importazione o d’esportazione, per gli oggetti importati o esportati dall’Organizzazione per il proprio uso ufficiale. Rimane tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non sono venduti sul territorio del Paese d’importazione, salvo che ciò avvenga alle condizioni stabilite dal Governo di detto Paese;
  3. da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione d’importazione o di esportazione sulle sue pubblicazioni.

Art. III Agevolazioni di comunicazione

Sezione 9 L’Organizzazione beneficia, sul territorio di ogni Membro, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello da esso concesso a qualsiasi Governo o relativa rappresentanza diplomatica, per quanto concerne le priorità, le tariffe e le tasse di corriere, i cablogrammi, i telegrammi, i radiotelegrammi, le telefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altre comunicazioni, nonché le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione non possono essere sottoposte a censura. Sezione 10 L’Organizzazione ha il diritto di utilizzare codici e di spedire e ricevere la sua corrispondenza per corrieri o valigie che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri e valigie diplomatici.

Art. IV Rappresentanti dei Membri

Sezione 11 Sezione 12 Al fine di garantire ai rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dall’Organizzazione piena libertà di parola e totale indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione concernente parole, scritti o atti relativi a detto adempimento continua ad essere loro concessa anche dopo la cessazione del loro mandato. Sezione 13 I periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dall’Organizzazione si trovano sul territorio di uno Stato Membro per l’esercizio delle loro funzioni non sono considerati periodi di residenza nei casi in cui l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza del contribuente. Sezione 14 I privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti dei Membri a loro vantaggio personale, bensì allo scopo di garantire l’esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative all’Organizzazione. Un Membro ha pertanto non solo il diritto ma il dovere di revocare l’immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa. Sezione 15 Le disposizioni delle sezioni 11, 12 e 13 non sono applicabili nel caso di un rappresentante di fronte alle autorità dello Stato di cui questi sia cittadino o di cui sia o sia stato rappresentante. Sezione 16 Ai fini del presente articolo, il termine «rappresentante» designa tutti i delegati aggiunti, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari di delegazione.

I rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dalle Nazioni Unite, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità:

  1. immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti in qualità di rappresentanti (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione;
  2. inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;
  3. diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate;
  4. esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel Paese visitato o attraversato nell’esercizio delle proprie funzioni;
  5. stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cambio;
  6. stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici per i loro bagagli personali, nonché
  7. altri privilegi, immunità e agevolazioni non incompatibili con quanto precede, concessi agli agenti diplomatici, salvo il diritto di chiedere l’esenzione da dazi doganali sugli oggetti importati (diversi da quelli che costituiscono i loro bagagli personali) o l’esenzione da accise o da tasse sulle vendite.

Art. V Funzionari

Sezione 17 Il Segretario generale determina le categorie di funzionari a cui si applicano le disposizioni del presente articolo e dell’articolo VII. Questi ne presenta l’elenco all’Assemblea generale e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti i Membri. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi dei Membri. Sezione 18 Sezione 19 Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nella sezione 18, il Segretario generale e tutti i Sottosegretari generali, così come i loro congiunti e figli minorenni, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agli inviati diplomatici conformemente al diritto internazionale. Sezione 20 I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell’interesse delle Nazioni Unite e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale può e deve revocare l’immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione. Il Consiglio di Sicurezza è competente per la revoca delle immunità del Segretario generale. Sezione 21 L’Organizzazione collabora costantemente con le autorità competenti degli Stati Membri allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare ogni abuso che possa essere causato dai privilegi, immunità e agevolazioni elencati nel presente articolo.

I funzionari dell’Organizzazione:

  1. godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi);
  2. sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle gratificazioni versati dall’Organizzazione;
  3. sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
  4. unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, non sono soggetti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
  5. in materia di agevolazioni di cambio, godono degli stessi privilegi concessi ai funzionari di rango corrispondente appartenenti alle missioni diplomatiche accreditate presso il Governo interessato;
  6. unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, godono delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionale;
  7. godono del diritto di importare in franchigia i mobili ed effetti di loro proprietà in occasione della loro prima entrata in funzione nel Paese interessato.

Art. VI Esperti in missione per l’Organizzazione

Sezione 22 Sezione 23 I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo V) in missione per l’Organizzazione godono dei privilegi e delle immunità necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni durante tutta la durata della missione, incluso il tempo del viaggio. Essi godono in particolare dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali;
  2. immunità da qualsiasi giurisdizione per quanto concerne gli atti da essi compiuti durante le loro missioni (parole e scritti compresi). Tale immunità continua a essere loro concessa anche dopo la conclusione delle loro missioni per l’Organizzazione;
  3. inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;
  4. diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l’Organizzazione;
  5. stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cambio;
  6. stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici per i loro bagagli personali.

Art. VII Lasciapassare delle Nazioni Unite

Sezione 24 L’Organizzazione può rilasciare lasciapassare ai suoi funzionari. Tali lasciapassare sono riconosciuti e accettati dalle autorità degli Stati Membri come titoli di viaggio validi, tenuto conto delle disposizioni della sezione 25. Sezione 25 Le domande di visto (qualora sia necessario un visto) presentate dai titolari di detti lasciapassare e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto dell’Organizzazione devono essere esaminate entro il più breve tempo possibile. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido. Sezione 26 Agli esperti e alle altre persone che, senza essere in possesso di un lasciapassare delle Nazioni Unite, presentano un certificato attestante il fatto che essi viaggiano per conto dell’Organizzazione sono concesse agevolazioni analoghe a quelle menzionate nella sezione 25. Sezione 27 Il Segretario generale, i Sottosegretari generali e i direttori, quando viaggiano per conto dell’Organizzazione con lasciapassare rilasciato dalla stessa, godono delle stesse agevolazioni concesse agli inviati diplomatici. Sezione 28 Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate ai funzionari di rango analogo appartenenti a istituzioni specializzate qualora gli accordi che stabiliscono i rapporti di queste istituzioni con l’Organizzazione, di cui all’articolo 63 dello Statuto, contemplino una disposizione in tal senso.

Art. VIII Composizione delle controversie

Sezione 29 Sezione 30 Ogni divergenza sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione è portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, salvo ove le parti abbiano stabilito, per un determinato caso, di ricorrere a una diversa modalità di composizione. Se nasce una controversia tra l’Organizzazione e uno Stato Membro, è chiesto un parere consultivo su ogni questione giuridica controversa, in conformità all’articolo 96 dello Statuto e all’articolo 65 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945 2 . Il parere della Corte è accettato dalle parti come definitivo.

L’Organizzazione prevede procedure adeguate per comporre:

  1. le controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato in cui l’Organizzazione sia parte in causa;
  2. le controversie in cui sia coinvolto un funzionario dell’Organizzazione che, in virtù della sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora questa non sia stata revocata dal Segretario generale.

Articolo finale

Sezione 31

La presente Convenzione è sottoposta a tutti i Membri dell’Organizzazione per adesione.

Sezione 32

L’adesione avviene mediante deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione e la Convenzione entra in vigore nei confronti di ciascun Membro alla data in cui esso deposita il proprio strumento di adesione.

Sezione 33

Il Segretario generale informa tutti i Membri dell’Organizzazione del deposito di ogni strumento di adesione.

Sezione 34

Resta inteso che, quando uno strumento di adesione è depositato da un qualsiasi Membro, quest’ultimo deve essere in grado, in virtù del proprio diritto, di applicare i disposti della presente Convenzione.

Sezione 35

La presente Convenzione tra l’Organizzazione e ciascun Membro che abbia depositato il proprio strumento di adesione rimane in vigore per tutto il tempo in cui quest’ultimo è Membro dell’Organizzazione o fino a quando l’Assemblea generale non approvi una convenzione generale riveduta cui partecipi detto Membro.

Sezione 36

Il Segretario generale può concludere, con uno o più Membri, accordi aggiuntivi che modifichino i disposti della presente Convenzione, relativamente a quel Membro o quei Membri. Tali accordi aggiuntivi sono sottoposti, caso per caso, all’approvazione dell’Assemblea generale.

(Seguono le firme)

0.192.110.02

Campo d’applicazione il 22 settembre 20213

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

5 settembre

1947 A

5 settembre

1947

Albania*

2 luglio

1957 A

2 luglio

1957

Algeria*

31 ottobre

1963 A

31 ottobre

1963

Angola

9 agosto

1990 A

9 agosto

1990

Antigua e Barbuda

25 ottobre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita*

3 settembre

2015 A

3 settembre

2015

Argentina

12 ottobre

1956 A

12 ottobre

1956

Armenia*

29 aprile

2004 A

29 aprile

2004

Australia

2 marzo

1949 A

2 marzo

1949

Austria

10 maggio

1957 A

10 maggio

1957

Azerbaigian

13 agosto

1992 A

13 agosto

1992

Bahama

17 marzo

1977 S

10 luglio

1973

Bahrein

17 settembre

1992 A

17 settembre

1992

Bangladesh

13 gennaio

1978 S

26 marzo

1971

Barbados

10 gennaio

1972 S

30 novembre

1966

Belgio

25 settembre

1948 A

25 settembre

1948

Belize

14 settembre

2005 A

14 settembre

2005

Bielorussia*

22 ottobre

1953 A

22 ottobre

1953

Bolivia

23 dicembre

1949 A

23 dicembre

1949

Bosnia ed Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Brasile

15 dicembre

1949 A

15 dicembre

1949

Brunei

1° agosto

2013 A

1° agosto

2013

Bulgaria

30 settembre

1960 A

30 settembre

1960

Burkina Faso

27 aprile

1962 A

27 aprile

1962

Burundi

17 marzo

1971 A

17 marzo

1971

Cambogia

6 novembre

1963 A

6 novembre

1963

Camerun

20 ottobre

1961 S

1° gennaio

1960

Canada*

22 gennaio

1948 A

22 gennaio

1948

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Centrafricana, Repubblica

4 settembre

1962 S

14 agosto

1960

Cile

15 ottobre

1948 A

15 ottobre

1948

Cina*

11 settembre

1979 A

11 settembre

1979

Hong Kong

1° luglio

1997

1° luglio

1997

Macao

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

5 novembre

1963 S

16 agosto

1960

Colombia

6 agosto

1974 A

6 agosto

1974

Congo (Brazzaville)

15 ottobre

1962 S

15 agosto

1960

Congo (Kinshasa)

8 dicembre

1964 A

8 dicembre

1964

Corea del Sud*

9 aprile

1992 A

9 aprile

1992

Costa d’Avorio

8 dicembre

1961 S

7 agosto

1960

Costa Rica

26 ottobre

1949 A

26 ottobre

1949

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

9 settembre

1959 A

9 settembre

1959

Danimarca

10 giugno

1948 A

10 giugno

1948

Dominica

24 novembre

1987 S

3 novembre

1978

Dominicana, Repubblica

7 marzo

1947 A

7 marzo

1947

Ecuador

22 marzo

1956 A

22 marzo

1956

Egitto

17 settembre

1948 A

17 settembre

1948

El Salvador

9 luglio

1947 A

9 luglio

1947

Emirati Arabi Uniti

2 giugno

2003 A

2 giugno

2003

Estonia

21 ottobre

1991 A

21 ottobre

1991

Etiopia

22 luglio

1947 A

22 luglio

1947

Figi

21 giugno

1971 S

10 ottobre

1970

Filippine

28 ottobre

1947 A

28 ottobre

1947

Finlandia

31 luglio

1958 A

31 luglio

1958

Francia

18 agosto

1947 A

18 agosto

1947

Gabon

13 marzo

1964 A

13 marzo

1964

Gambia

1° agosto

1966 S

18 febbraio

1965

Georgia

17 dicembre

2007 A

17 dicembre

2007

Germania

5 novembre

1980 A

5 novembre

1980

Ghana

5 agosto

1958 A

5 agosto

1958

Giamaica

9 settembre

1963 A

9 settembre

1963

Giappone

18 aprile

1963 A

18 aprile

1963

Gibuti

6 aprile

1978 S

27 giugno

1977

Giordania

3 gennaio

1958 A

3 gennaio

1958

Grecia

29 dicembre

1947 A

29 dicembre

1947

Guatemala

7 luglio

1947 A

7 luglio

1947

Guinea

10 gennaio

1968 A

10 gennaio

1968

Guyana

28 dicembre

1972 A

28 dicembre

1972

Haiti

6 agosto

1947 A

6 agosto

1947

Honduras

16 maggio

1947 A

16 maggio

1947

India

13 maggio

1948 A

13 maggio

1948

Indonesia*

8 marzo

1972 A

8 marzo

1972

Iran

8 maggio

1947 A

8 maggio

1947

Iraq

15 settembre

1949 A

15 settembre

1949

Irlanda

10 maggio

1967 A

10 maggio

1967

Islanda

10 marzo

1948 A

10 marzo

1948

Israele

21 settembre

1949 A

21 settembre

1949

Italia

3 febbraio

1958 A

3 febbraio

1958

Kazakistan

26 agosto

1998 A

26 agosto

1998

Kenya

1° luglio

1965 A

1° luglio

1965

Kirghizistan

28 gennaio

2000 A

28 gennaio

2000

Kuwait

13 dicembre

1963 A

13 dicembre

1963

Laos*

24 novembre

1956 A

24 novembre

1956

Lesotho

26 novembre

1969 A

26 novembre

1969

Lettonia

21 novembre

1997 A

21 novembre

1997

Libano

10 marzo

1949 A

10 marzo

1949

Liberia

14 marzo

1947 A

14 marzo

1947

Libia

28 novembre

1958 A

28 novembre

1958

Liechtenstein

25 marzo

1993 A

25 marzo

1993

Lituania*

9 dicembre

1993

9 dicembre

1993

Lussemburgo

14 febbraio

1949 A

14 febbraio

1949

Macedonia del Nord

18 agosto

1993 S

17 novembre

1991

Madagascar

23 maggio

1962 S

26 giugno

1960

Malawi

17 maggio

1966 A

17 maggio

1966

Malaysia

28 ottobre

1957 S

31 agosto

1957

Mali

28 marzo

1968 A

28 marzo

1968

Malta

27 giugno

1968 S

21 settembre

1964

Marocco

18 marzo

1957 A

18 marzo

1957

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messico*

26 novembre

1962 A

26 novembre

1962

Micronesia

5 dicembre

2008 A

5 dicembre

2008

Moldova

12 aprile

1995 A

12 aprile

1995

Monaco

8 marzo

2005 A

8 marzo

2005

Mongolia

31 maggio

1962 A

31 maggio

1962

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

8 maggio

2001 A

8 maggio

2001

Myanmar

25 gennaio

1955 A

25 gennaio

1955

Namibia

17 luglio

2006 A

17 luglio

2006

Nepal*

28 settembre

1965 A

28 settembre

1965

Nicaragua

29 novembre

1947 A

29 novembre

1947

Niger

25 agosto

1961 S

3 agosto

1960

Nigeria

26 giugno

1961 S

1° ottobre

1960

Norvegia

18 agosto

1947 A

18 agosto

1947

Nuova Zelanda

10 dicembre

1947 A

10 dicembre

1947

Tokelau

10 dicembre

1947 A

10 dicembre

1947

Paesi Bassi

19 aprile

1948 A

19 aprile

1948

Pakistan

22 settembre

1948 A

22 settembre

1948

Panama

27 maggio

1947 A

27 maggio

1947

Papua Nuova Guinea

4 dicembre

1975 S

16 settembre

1975

Paraguay

2 ottobre

1953 A

2 ottobre

1953

Perù

24 luglio

1963 A

24 luglio

1963

Polonia

8 gennaio

1948 A

8 gennaio

1948

Portogallo

14 ottobre

1998 A

14 ottobre

1998

Qatar*

26 settembre

2007 A

26 settembre

2007

Regno Unito

17 settembre

1946 A

17 settembre

1946

Romania*

5 luglio

1956 A

5 luglio

1956

Ruanda

15 aprile

1964 A

15 aprile

1964

Russia*

22 settembre

1953 A

22 settembre

1953

San Marino

22 febbraio

2012 A

22 febbraio

2012

Santa Lucia

27 agosto

1986 S

22 febbraio

1979

Seicelle

26 agosto

1980 A

26 agosto

1980

Senegal

27 maggio

1963 S

20 giugno

1960

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Singapore

18 marzo

1966 S

9 agosto

1965

Siria

29 settembre

1953 A

29 settembre

1953

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

9 luglio

1963 A

9 luglio

1963

Spagna

31 luglio

1974 A

31 luglio

1974

Sri Lanka

19 giugno

2003 A

19 giugno

2003

Stati Uniti d’America*

29 aprile

1970 A

29 aprile

1970

Sudafrica*

30 agosto

2002 A

30 agosto

2002

Sudan

21 marzo

1977 A

21 marzo

1977

Svezia

28 agosto

1947 A

28 agosto

1947

Svizzera

25 settembre

2012 A

25 settembre

2012

Tagikistan

19 ottobre

2001 A

19 ottobre

2001

Tanzania

29 ottobre

1962 A

29 ottobre

1962

Thailandia*

30 marzo

1956 A

30 marzo

1956

Timor Est

23 gennaio

2015 A

23 gennaio

2015

Togo

27 febbraio

1962 S

27 aprile

1960

Trinidad e Tobago

19 ottobre

1965 A

19 ottobre

1965

Tunisia

7 maggio

1957 A

7 maggio

1957

Turchia*

22 agosto

1950 A

22 agosto

1950

Turkmenistan

23 novembre

2007 A

23 novembre

2007

Ucraina*

20 novembre

1953 A

20 novembre

1953

Uganda

9 luglio

2001 A

9 luglio

2001

Ungheria

30 luglio

1956 A

30 luglio

1956

Uruguay

16 febbraio

1984 A

16 febbraio

1984

Venezuela*

21 dicembre

1998 A

21 dicembre

1998

Vietnam*

6 aprile

1988 A

6 aprile

1988

Yemen

23 luglio

1963 A

23 luglio

1963

Zambia

16 giugno

1975 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

13 maggio

1991 A

13 maggio

1991

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.