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0.192.110.31

Protocollo addizionale all’accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa Conchiuso a Strasburgo il 6 novembre 1952 Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1965 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

RU 1966 803; FF 1965 I 381

Traduzione

(Stato 16 marzo 2022)

I Governi firmatari dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa,

firmato a Parigi il 2 settembre 1949 1 (appresso chiamato «Accordo»);

desiderosi di completare le disposizioni dell’Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Membro presente o futuro del Consiglio d’Europa, non firmatario dell’Accordo, può aderire a questo e al presente Protocollo, depositando l’istrumento d’adesione ai due atti presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale ne notifica il deposito ai Membri del Consiglio.

Art. 2

  1. Le disposizioni del Titolo IV dell’Accordo si applicano ai rappresentanti che assistono ad adunanze dei Delegati dei Ministri.
  2. Le disposizioni del Titolo IV dell’Accordo si applicano ai rappresentanti (esclusi i rappresentanti all’Assemblea Consultiva) che assistono ad adunanze convocate dal Consiglio d’Europa e tenute fuori dei tempi di sessione dei Comitato dei Ministri e dei Delegati dei Ministri; i rappresentanti che assistono a queste adunanze non potranno, per altro, opporre quest’immunità a un arresto o perseguimento giudiziario consecutivo a un caso di flagrante delitto.

Art. 3

Le disposizioni dell’articolo 15 dell’Accordo si applicano del pari, sedente o no l’Assemblea Consultiva, ai rappresentanti dell’Assemblea e ai loro supplenti, quando partecipano a un’adunanza d’una commissione o a un comitato della stessa, si recano al luogo dell’adunanza o ne tornano.

Art. 4

I rappresentanti permanenti dei Membri al Consiglio d’Europa godono, durante l’esercizio dei loro ufficio e i viaggi al o dal luogo delle adunanze, dei privilegi, immunità e agevolezze degli agenti diplomatici di grado equiparabile.

Art. 5

Questi privilegi, immunità e agevolezze sono concesse ai rappresentanti dei Membri, non per il loro utile, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio rispetto al Consiglio d’Europa. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 6

Le disposizioni dell’articolo 4 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui il rappresentante è cittadino o del Membro di cui è o è stato rappresentante.

Art. 7

  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri che hanno firmato l’Accordo. Esso sarà ratificato insieme con l’Accordo o dopo la ratificazione di questo. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato ratificato da tutti i firmatari che, in quel giorno, avranno ratificato l’Accordo e alla condizione che i firmatari ratificanti l’Accordo e il Protocollo siano almeno sette.
  3. Per i firmatari che l’avranno ratificato ulteriormente, il Protocollo entrerà in vigore a contare dal deposito del loro strumento di ratificazione.
  4. Per i Membri che avranno aderito all’Accordo e al Protocollo in conformità dell’articolo 1, l’Accordo e il Protocollo entreranno in vigore:(i)il giorno menzionato nel paragrafo b, qualora lo strumento d’adesione sia stato depositato prima;(ii)a contare dal deposito dello strumento d’adesione, qualora avvenga dopo il giorno menzionato nel paragrafo b.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 6 novembre 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia, certificata conforme, a ciascun Governo firmatario o aderente.

(Seguono le firme)

0.192.110.31

Campo d’applicazione il 16 marzo 20222

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

4 giugno

1998 A

4 giugno

1998

Andorra

24 novembre

1998 A

24 novembre

1998

Armenia

25 giugno

2001 A

25 giugno

2001

Austria

9 maggio

1957 A

9 maggio

1957

Azerbaigian

16 gennaio

2002 A

16 gennaio

2002

Belgio

24 luglio

1953

11 luglio

1956

Bosnia e Erzegovina

3 ottobre

2003 A

3 ottobre

2003

Bulgaria

7 maggio

1992 A

7 maggio

1992

Cipro

30 novembre

1967 A

30 novembre

1967

Croazia

11 ottobre

1997 A

11 ottobre

1997

Danimarca

2 settembre

1953

11 luglio

1956

Estonia

11 gennaio

1995 A

11 gennaio

1995

Finlandia

16 novembre

1989 A

16 novembre

1989

Francia

10 marzo

1978

10 marzo

1978

Georgia

25 maggio

2000 A

25 maggio

2000

Germania

10 settembre

1954 A

11 luglio

1956

Grecia

17 novembre

1953

11 luglio

1956

Irlanda

21 settembre

1967

21 settembre

1967

Islanda

11 marzo

1955 A

11 luglio

1956

Italia

11 luglio

1956

11 luglio

1956

Lettonia

15 gennaio

1998 A

15 gennaio

1998

Liechtenstein

16 maggio

1979 A

16 maggio

1979

Lituania

22 luglio

1998 A

22 luglio

1998

Lussemburgo

29 giugno

1953

11 luglio

1956

Macedonia del Nord

10 aprile

1997 A

10 aprile

1997

Malta

22 gennaio

1969 A

22 gennaio

1969

Moldova

2 ottobre

1997 A

2 ottobre

1997

Monaco

30 novembre

2005 A

30 novembre

2005

Norvegia

24 aprile

1953

11 luglio

1956

Paesi Bassi

19 giugno

1953

11 luglio

1956

Polonia

16 marzo

1993 A

16 marzo

1993

Portogallo

6 luglio

1982 A

6 luglio

1982

Regno Unito

19 novembre

1954

11 luglio

1956

Repubblica Ceca

28 aprile

1995 A

28 aprile

1995

Romania

4 ottobre

1994 A

4 ottobre

1994

San Marino

22 marzo

1989 A

22 marzo

1989

Serbia

26 aprile

2005 A

26 aprile

2005

Slovacchia

5 dicembre

1996 A

5 dicembre

1996

Slovenia

8 novembre

1994 A

8 novembre

1994

Spagna

23 giugno

1982 A

23 giugno

1982

Svezia

30 aprile

1953

11 luglio

1956

Svizzera

29 novembre

1965 A

29 novembre

1965

Turchia

7 gennaio

1960

7 gennaio

1960

Ucraina

6 novembre

1996 A

6 novembre

1996

Ungheria

6 novembre

1990 A

6 novembre

1990