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0.192.110.978.4

Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità d’INTELSAT Conchiuso a Washington il 19 maggio 1978 Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 1980 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 29 gennaio 1981 Entrato in vigore per la Svizzera il 28 febbraio 1981

RU 1981 270; FF 1980 I 886

Traduzione

(Stato 7 luglio 2020)

Preambolo

Gli Stati Partecipi del presente Protocollo,

considerando che il paragrafo (c) dell’articolo XV dell’Accordo istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite «INTELSAT» 1 stipula che ogni Parte, compresa la Parte sul cui territorio è situata la sede d’INTELSAT, accorda i privilegi, le esenzioni e le immunità necessarie;

considerando che INTELSAT ha conchiuso con il governo degli Stati Uniti d’America un Accordo di sede entrato in vigore il 24 novembre 1976;

considerando che il paragrafo (c) dell’articolo XV dell’Accordo concernente INTELSAT prevede la conclusione tra le Parti, diverse da quelle di sede, di un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità;

affermando che lo scopo dei privilegi, esenzioni e immunità, coperti dal presente Protocollo, è quello di assicurare l’esercizio efficace delle funzioni d’INTELSAT;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

  1. il termine «Accordo» designa l’Accordo istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite «INTELSAT», compresi i suoi allegati, aperto alla firma dei governi in Washington, il 20 agosto 1971;
  2. il termine «Accordo d’esercizio» designa l’accordo, compreso il suo allegato, aperto, il 20 agosto 19712 in Washington, alla firma dei governi o degli organismi delle telecomunicazioni designati dai governi;
  3. il termine «Accordi d’INTELSAT» designa l’Accordo e l’Accordo d’esercizio, contemplati nei paragrafi (a) e (b) qui innanzi;
  4. il termine «Parte di INTELSAT» designa uno Stato verso il quale l’Accordo è in vigore;
  5. il termine «Firmatario di INTELSAT» designa una Parte di INTELSAT, o l’organismo delle telecomunicazioni designato da una Parte di INTELSAT, verso i quali l’Accordo d’esercizio è in vigore;
  6. il termine «Parte contraente» designa una Parte di INTELSAT verso la quale il presente Protocollo è entrato in vigore;
  7. il termine «membri del personale di INTELSAT» designa il Direttore generale e i membri del personale dell’organo esecutivo nominati a titolo permanente o per una durata determinata di almeno un anno e che esercitano la loro attività a tempo pieno nell’ambito dell’Organizzazione, diversi dalle persone impiegate nel servizio domestico dell’Organizzazione;
  8. il termine «rappresentanti delle Parti» designa i rappresentanti delle Parti di INTELSAT e in ogni caso designa i capi di delegazione, i loro supplenti e consulenti;
  9. il termine «rappresentanti dei Firmatari» designa i rappresentanti dei Firmatari di INTELSAT e in ogni caso designa i capi di delegazione, i loro supplenti e consulenti;
  10. il termine «beni» comprende ogni elemento, di qualunque natura, verso il quale può essere esercitato un diritto di proprietà come anche ogni diritto contrattuale;
  11. il termine «archivi» comprende registri, corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, film, registrazioni ottiche e magnetiche appartenenti a INTELSAT oppure da essa detenuti.

Capitolo I Beni e operazioni di INTELSAT

Art. 2 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi di INTELSAT, ovunque si trovino, sono inviolabili.

Art. 3 Immunità giurisdizionale ed esecutiva

INTELSAT beneficia, nell’ambito delle attività autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, dell’immunità giurisdizionale e di esecuzione, salvo:

  1. nella misura in cui il Direttore generale vi rinunci espressamente in un caso particolare;
  2. per le sue attività commerciali;
  3. in caso d’azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente a INTELSAT oppure circolante per conto di quest’ultimo, o in caso d’infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale interessante il veicolo citato;
  4. in caso di sequestro degli stipendi ed emolumenti dovuti da INTELSAT ad un membro del proprio personale, in esecuzione di una decisione delle autorità giudiziarie;
  5. in caso di una domanda riconvenzionale direttamente vincolata a una procedura avviata a titolo principale da INTELSAT;
  6. in caso d’esecuzione di una decisione arbitrale resa in virtù dell’articolo XVIII dell’Accordo o dell’articolo 20 dell’Accordo d’esercizio.

I beni di INTELSAT, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti:

  1. da ogni forma di perquisizione, requisizione, confisca o sequestro;
  2. da espropriazione, a meno che trattisi di beni immobiliari espropriabili per causa d’utilità pubblica con riserva del pagamento immediato di un’equa indennità;
  3. da qualsiasi forma di coercizione amministrativa o provvedimenti preliminari ad un giudizio, salvo nella misura ove lo necessiti temporaneamente la prevenzione degli incidenti che coinvolgano i veicoli a motore o altri mezzi di trasporto appartenenti a INTELSAT oppure circolanti per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.

Art. 4 Disposizioni fiscali e doganali

INTELSAT e i suoi beni, nel quadro delle attività autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, sono esenti da qualsiasi imposta nazionale sul reddito ed imposta diretta nazionale sul patrimonio.

Qualora il prezzo dei satelliti di telecomunicazione, acquistati da INTELSAT, come anche quello degli elementi e pezzi staccati dei medesimi, che devono essere lanciati in vista del loro impiego nel sistema mondiale, comprendessero imposte o dazi di natura tale da esservi normalmente incorporati, la Parte contraente che ha riscosso le imposte o i dazi prende disposizioni adeguate onde condonare o rimborsare a INTELSAT le imposte oppure i dazi identificabili.

INTELSAT è esentata dai dazi doganali e altre tasse, proibizioni o restrizioni, imposte in ragione dell’importazione o esportazione dei satelliti di telecomunicazione e degli elementi e pezzi staccati dei medesimi, che devono essere lanciati in vista del loro impiego nel sistema mondiale. Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti utili al fine di agevolare le formalità doganali.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non s’applicano alle tasse costituenti unicamente la rimunerazione dei servizi resi.

I beni di INTELSAT che hanno fruito dell’esenzione di cui ai paragrafi 2 o 3 saranno ceduti, affittati o prestati a titolo definitivo oppure provvisorio soltanto giusta le leggi interne della Parte contraente che ha accordato l’esenzione.

Art. 5 Comunicazioni

Per quanto concerne le proprie comunicazioni ufficiali come anche la trasmissione dei propri documenti, INTELSAT fruisce, sul territorio di ciascuna Parte contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altre organizzazioni intergovernative non regionali in materia di priorità, tariffe e imposte sul corriere e su ogni mezzo di telecomunicazione, nella misura compatibile con le convenzioni, i regolamenti e gli accordi internazionali cui partecipi la Parte contraente. Nessuna censura può essere esercitata verso le comunicazioni ufficiali di INTELSAT, qualunque sia la via di comunicazione utilizzata.

Art. 6 Restrizioni

Nell’ambito delle attività autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, i fondi detenuti da INTELSAT non saranno sottoposti a controllo, restrizione, regolamentazione o moratoria, con riserva che le operazioni relative a questi fondi siano conformi alla legislazione nazionale della Parte contraente.

Capitolo II Membri del personale di INTELSAT

Art. 7

I membri del personale di INTELSAT godono dei privilegi, esenzioni e immunità seguenti:

  1. immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso INTELSAT, per gli atti (ivi comprese parole e scritti) da loro compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali ed entro i limiti delle loro attribuzioni. Tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo, o altro mezzo di trasporto, loro appartenente o da essi guidato, oppure nel caso d’infrazione alla regolamentazione della circolazione, da loro commessa e interessante il veicolo precitato;
  2. inviolabilità di tutti i documenti e incartamenti ufficiali concernenti l’adempimento delle loro funzioni nel quadro delle attività di INTELSAT;
  3. esenzione dagli obblighi relativi al servizio nazionale;
  4. analoga esenzione, per essi e per i familiari conviventi, da restrizioni concernenti l’ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalità di partenza, e analoghe agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale come quelle generalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
  5. esenzione da qualsiasi imposta nazionale sul reddito, stipendi ed emolumenti loro versati da INTELSAT, ad eccezione delle pensioni e di altre prestazioni analoghe erogate da INTELSAT; le Parti contraenti si riservano la possibilità di prendere in considerazione gli stipendi ed emolumenti menzionati per il calcolo dell’imposta sul reddito di altre fonti;
  6. le stesse agevolazioni per quanto concerne le restrizioni monetarie o di cambio che sono normalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
  7. diritto di importare in franchigia di dazi e tasse doganali (ad eccezione della rimunerazione dei servizi resi) la loro mobilia e i loro effetti personali, compresa un’automobile, in occasione della loro entrata in servizio nel territorio di una Parte contraente, e di esportarli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni, fatte salve le condizioni previste dalla legislazione della Parte contraente interessata.

I beni appartenenti ai membri del personale di INTELSAT che beneficiano dell’esonero di cui al paragrafo 1 (g) saranno ceduti, affittati o prestati a titolo definitivo o provvisorio soltanto giusta le leggi interne della Parte contraente che ha accordato l’esenzione.

INTELSAT e il personale, coperto dal suo sistema di sicurezza sociale, sono esenti da ogni contributo obbligatorio ai regimi nazionali di sicurezza sociale, salvo gli accordi da conchiudersi a tal fine con le Parti contraenti interessate, alle condizioni previste dall’articolo 12. La presente esenzione non vieta la partecipazione volontaria a un regime nazionale di sicurezza sociale giusta la legislazione della Parte contraente di cui si tratta; essa non obbliga neppure una Parte contraente ad accordare prestazioni nel quadro del regime di sicurezza sociale ai membri del personale fruenti dell’esenzione contemplata nel presente paragrafo.

Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti appropriati onde agevolare, sul loro territorio, l’entrata, il soggiorno o la partenza dei membri del personale di INTELSAT.

Le Parti contraenti non sono tenute di accordare ai propri cittadini e ai residenti permanenti i privilegi, esenzioni e immunità di cui nel paragrafo 1 capoversi (c), (d), (e), (f) e (g) e nel paragrafo 3.

Il Direttore generale di INTELSAT notifica alle Parti contraenti interessate il nome dei membri del personale ai quali saranno applicate le disposizioni del presente articolo. Il Direttore generale notifica parimenti senza indugio alla Parte contraente, che accorda l’esenzione contemplata nel paragrafo 1 capoverso (d) del presente articolo, la cessazione delle funzioni ufficiali di qualsiasi membro del personale nel territorio di questa Parte contraente.

Capitolo III Rappresentanti delle Parti di INTELSAT e Firmatari di INTELSAT e partecipanti alle procedure d’arbitrato

Art. 8

I rappresentanti delle Parti di INTELSAT partecipanti a riunioni convocate dall’organizzazione, oppure tenute sotto i suoi auspici, godono, nell’esercizio delle loro funzioni nonché nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi e immunità seguenti:

  1. immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione della loro missione, per gli atti (ivi compresi parole e scritti) da loro compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e entro i limiti delle loro attribuzioni. Nondimeno, tale immunità è priva di effetto nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo, o altro mezzo di trasporto, loro appartenente o da essi guidato, oppure nel caso d’infrazione alla regolamentazione della circolazione, da loro commessa e interessante il veicolo precitato;
  2. inviolabilità di tutti i documenti e incartamenti ufficiali;
  3. analoga esenzione, per essi e per i familiari conviventi, da restrizioni concernenti l’ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalità di partenza, come quella generalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nondimeno nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare la presente disposizione ai suoi residenti permanenti.

I rappresentanti dei Firmatari partecipanti a riunioni convocate da INTELSAT, o tenute sotto i suoi auspici, godono, nell’esercizio delle loro funzioni nonché nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi e immunità seguenti:

  1. inviolabilità dei documenti e incartamenti ufficiali relativi al compimento delle loro funzioni nel quadro delle attività di INTELSAT;
  2. analoga esenzione, per essi e per i familiari conviventi, da restrizioni concernenti l’ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalità di partenza, come quella generalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nondimeno nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare la presente disposizione ai suoi residenti permanenti.

I membri del tribunale arbitrale e i testimoni, convocati dal medesimo, che partecipano alle procedure d’arbitrato conformemente all’Allegato C dell’Accordo, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni, nonché nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi e immunità di cui al paragrafo 1 (a), (b) e (c).

Nessuna Parte contraente è tenuta ad accordare ai propri cittadini o ai propri rappresentanti i privilegi e immunità enunciate nei paragrafi 1 e 2.

Capitolo IV Rinuncia ai privilegi, esenzioni e immunità

Art. 9

I privilegi, esenzioni e immunità previsti dal presente Protocollo non sono stabiliti a vantaggio personale dei beneficiari. Se questi privilegi, esenzioni e immunità rischiano di ostacolare l’azione della giustizia, e in tutti i casi in cui essi possono essere tolti senza pregiudicare l’esercizio efficace delle funzioni di INTELSAT, le seguenti autorità acconsentiranno alla rinuncia ai detti privilegi, esenzioni e immunità:

  1. le Parti contraenti, verso i loro rappresentanti e i rappresentanti dei loro Firmatari;
  2. il Consiglio dei Governatori, verso il Direttore generale di INTELSAT;
  3. il Direttore generale di INTELSAT, verso INTELSAT e gli altri membri del personale;
  4. il Consiglio dei Governatori, verso i partecipanti alle procedure d’arbitrato contemplati nel paragrafo 3 dell’articolo 8 del presente Protocollo.

Capitolo V Disposizioni generali

Art. 10 Provvedimenti precauzionali

Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di adottare tutti i provvedimenti utili alla propria sicurezza.

Art. 11 Cooperazione con le Parti contraenti

INTELSAT e i membri del suo personale cooperano in ogni momento, con le autorità competenti delle Parti contraenti considerate, onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l’osservanza delle leggi e regolamenti delle Parti contraenti nonché impedire ogni abuso dei privilegi, esenzioni e immunità previsti dal presente Protocollo.

Art. 12 Accordi completivi

INTELSAT può conchiudere con una o più Parti contraenti accordi completivi ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo, per quanto concerne questa o queste Parti contraenti, nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento di INTELSAT.

Art. 13 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra INTELSAT e una Parte contraente o tra Parti contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo, sarà, ove non fosse composta per via negoziale o altra via convenuta tra le Parti, sottoposta, ai fini di decisione definitiva, a un tribunale di tre arbitri. Due di questi saranno designati rispettivamente da ciascuna parte alla controversia, entro i sessanta (60) giorni successivi alla notifica data da una Parte, dell’intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. Il terzo arbitro, che presiederà il tribunale, sarà scelto dagli altri due. Se i due primi arbitri non possono intendersi circa il terzo entro i sessanta (60) giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro sarà scelto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 14

Il presente Protocollo sarà aperto sino al 20 novembre 1978 alla firma delle Parti di INTELSAT diverse dalla Parte di sede.

Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione saranno deposti presso il Direttore generale di INTELSAT.

Il presente Protocollo rimarrà aperto all’adesione di ogni Parte di INTELSAT contemplata nel paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Direttore generale di INTELSAT.

Art. 15

Ogni Parte di INTELSAT, al momento di deporre i suoi strumenti di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, può formulare riserve in merito a qualsiasi disposizione del presente Protocollo. Tali riserve possono essere revocate in ogni momento mediante dichiarazione al Direttore generale di INTELSAT. Tranne ove la dichiarazione disponesse altrimenti, il ritiro delle riserve diviene effettivo non appena il Direttore generale riceve la dichiarazione menzionata.

Art. 16

Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno. successivo alla data di deposito del dodicesimo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno il presente Protocollo, o vi aderiranno dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, ad opera di questo Stato, del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 17

Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino a scadenza dell’Accordo.

Ogni Parte contraente può disdire il presente Protocollo mediante notificazione scritta indirizzata al Direttore generale di INTELSAT. La disdetta diverrà effettiva sei mesi dopo la data di ricezione da parte del Direttore generale.

Il ritiro di una Parte da INTELSAT, conformemente alle disposizioni dell’articolo XVI dell’Accordo, comporterà per essa anche la disdetta del presente Protocollo.

Art. 18

Il Direttore generale di INTELSAT informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo, o che vi hanno aderito, del deposito di ciascuno strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della data d’entrata in vigore del presente Protocollo, nonché di tutte le altre comunicazioni relative al medesimo.

All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Direttore generale di INTELSAT lo registrerà presso la Segreteria delle Nazioni Unite, giusta le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 .

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, sarà depositato presso il Direttore generale di INTELSAT, il quale ne invierà copia certificata conforme alle Parti di INTELSAT.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Washington il 19 maggio 1978.

(Seguono le firme)

0.192.110.978.4

Campo d’applicazione il 7 luglio 20204

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Arabia Saudita

19 aprile

1990 A

19 maggio

1990

Argentina*

5 agosto

1996

4 settembre

1996

Austria

5 maggio

1988 A

4 giugno

1988

Bahamas

13 febbraio

1990 A

15 marzo

1990

Barbados

8 aprile

1981 A

8 maggio

1981

Belgio

14 gennaio

1992

13 febbraio

1992

Brasile

10 dicembre

1979

9 ottobre

1980

Camerun

29 marzo

1982

28 aprile

1982

Canada

15 dicembre

1981 A

14 gennaio

1982

Ciad

7 luglio

1986

6 agosto

1986

Cile

8 gennaio

1980

9 ottobre

1980

Cina

27 marzo

1986 A

26 aprile

1986

Colombia

2 luglio

1990

1° agosto

1990

Corea (Nord)

14 dicembre

1978 A

9 ottobre

1980

Danimarca

22 marzo

1988

21 aprile

1988

Egitto

28 luglio

1986

27 agosto

1986

El Salvador*

9 settembre

1980

9 ottobre

1980

Filippine

13 giugno

1988 A

13 luglio

1988

Finlandia

26 maggio

1981 A

25 giugno

1981

Francia*

31 gennaio

1989 A

2 marzo

1989

Germania*

5 settembre

1980

9 ottobre

1980

Giappone*

17 agosto

1981 A

16 settembre

1981

Giordania*

9 ottobre

1979 A

9 ottobre

1980

Grecia

2 settembre

1988

2 ottobre

1988

India*

14 ottobre

1987 A

13 novembre

1987

Indonesia*

6 maggio

1986

5 giugno

1986

Iraq

17 settembre

1982

17 ottobre

1982

Irlanda

2 agosto

1993 A

1° settembre

1993

Italia

25 settembre

1981

25 ottobre

1981

Kuwait

26 luglio

1979 A

9 ottobre

1980

Liechtenstein

24 settembre

1980

24 ottobre

1980

Lussemburgo

19 settembre

1994

19 ottobre

1994

Malawi

25 luglio

1986

24 agosto

1986

Messico*

7 marzo

1980

9 ottobre

1980

Norvegia*

11 gennaio

1991 A

10 febbraio

1991

Oman

30 giugno

1987 A

30 luglio

1987

Paesi Bassi*

15 giugno

1983 A

15 luglio

1983

Antille olandesi

15 giugno

1983

15 luglio

1983

Aruba

15 giugno

1983

15 luglio

1983

Curaçao

15 giugno

1983

15 luglio

1983

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

15 giugno

1983

15 luglio

1983

Sint Maarten

15 giugno

1983

15 luglio

1983

Pakistan

31 luglio

1979

9 ottobre

1980

Portogallo*

19 gennaio

1996 A

19 febbraio

1996

Regno Unito

24 ottobre

1979

9 ottobre

1980

Romania

7 aprile

1992 A

8 maggio

1992

Senegal

28 luglio

1980

9 ottobre

1980

Spagna

20 febbraio

1981

22 marzo

1981

Svezia

22 febbraio

1979 A

9 ottobre

1980

Svizzera*

29 gennaio

1981

28 febbraio

1981

Thailandia

20 novembre

1981 A

20 dicembre

1981

Venezuela*

13 settembre

1984

13 ottobre

1984

Zambia

28 maggio

1981

27 giugno

1981

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere ottennuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

0.192.110.978.4

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 5

La Svizzera considera che l’imposta sulla cifra d’affari identificabile, giusta l’articolo 4 capoverso 2, è quella che colpisce la fornitura a INTELSAT di merci d’un valore superiore a 100 franchi svizzeri.