Ai fini del presente Protocollo:
- il termine «Accordo» designa l’Accordo istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite «INTELSAT», compresi i suoi allegati, aperto alla firma dei governi in Washington, il 20 agosto 1971;
- il termine «Accordo d’esercizio» designa l’accordo, compreso il suo allegato, aperto, il 20 agosto 19712 in Washington, alla firma dei governi o degli organismi delle telecomunicazioni designati dai governi;
- il termine «Accordi d’INTELSAT» designa l’Accordo e l’Accordo d’esercizio, contemplati nei paragrafi (a) e (b) qui innanzi;
- il termine «Parte di INTELSAT» designa uno Stato verso il quale l’Accordo è in vigore;
- il termine «Firmatario di INTELSAT» designa una Parte di INTELSAT, o l’organismo delle telecomunicazioni designato da una Parte di INTELSAT, verso i quali l’Accordo d’esercizio è in vigore;
- il termine «Parte contraente» designa una Parte di INTELSAT verso la quale il presente Protocollo è entrato in vigore;
- il termine «membri del personale di INTELSAT» designa il Direttore generale e i membri del personale dell’organo esecutivo nominati a titolo permanente o per una durata determinata di almeno un anno e che esercitano la loro attività a tempo pieno nell’ambito dell’Organizzazione, diversi dalle persone impiegate nel servizio domestico dell’Organizzazione;
- il termine «rappresentanti delle Parti» designa i rappresentanti delle Parti di INTELSAT e in ogni caso designa i capi di delegazione, i loro supplenti e consulenti;
- il termine «rappresentanti dei Firmatari» designa i rappresentanti dei Firmatari di INTELSAT e in ogni caso designa i capi di delegazione, i loro supplenti e consulenti;
- il termine «beni» comprende ogni elemento, di qualunque natura, verso il quale può essere esercitato un diritto di proprietà come anche ogni diritto contrattuale;
- il termine «archivi» comprende registri, corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, film, registrazioni ottiche e magnetiche appartenenti a INTELSAT oppure da essa detenuti.