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0.192.110.978.47

Protocollo
sui privilegi e le immunità
dell’organizzazione internazionale per le telecomunicazioni
mobili via satellite1

RU 1992 1691

Traduzione

Concluso a Londra il 1° dicembre 1981
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 aprile 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1992

(Stato 10 marzo 2016)

Gli Stati Parte al presente Protocollo,

tenendo conto della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976, come modificata e, segnatamente, l’articolo 9 paragrafo 6 della Convenzione come modificata;

prendendo atto che l’Organizzazione concluderà un Accordo di Sede con il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 15 aprile 1999;

considerando che lo scopo del presente Protocollo è di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell’Organizzazione e di assicurare lo svolgimento efficace delle sue funzioni;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

  1. «Convenzione»: la convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, compreso il suo Allegato, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976, come modificata;
  2. «Parte alla Convenzione»: uno Stato per il quale la Convenzione è in vigore;
  3. «Organizzazione»: l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite;
  4. «Parte che ospita la sede»: la Parte alla Convenzione sul cui territorio è situata la sede dell’Organizzazione;
  5. «Parte al Protocollo»: uno Stato per il quale il presente Protocollo, o il presente Protocollo come modificato, a seconda dei casi, è in vigore;
  6. «membro del personale»: il Direttore e qualsiasi persona impiegata a tempo pieno dall’Organizzazione conformemente al Regolamento per il personale dell’Organizzazione;
  7. «rappresentanti», nel caso delle Parti al Protocollo e della Parte che ospita la sede: i rappresentanti presso l’Organizzazione e in ogni caso i capi delegazione, i supplenti e i consulenti;
  8. «archivi»: tutti i manoscritti, la corrispondenza, i documenti, le fotografie, i film, le registrazioni ottiche e magnetiche, le registrazioni dei dati, i grafici e i programmi dei calcolatori di proprietà di o tenuti presso l’Organizzazione;
  9. «attività ufficiali» dell’Organizzazione: le attività svolte dall’Organizzazione nel perseguimento dei suoi scopi, così come definiti nella Convenzione, e include le sue attività amministrative;
  10. «esperto»: una persona non appartenente al personale, nominata per svolgere un compito specifico a favore di, o a nome dell’Organizzazione e a sue spese;
  11. «proprietà»: tutto ciò nei confronti di cui possa essere esercitato un diritto di proprietà, ivi inclusi i diritti contrattuali.

Art. 2 Immunità dell’Organizzazione da procedimenti giudiziari ed esecutivi

2) Fatto salvo il paragrafo 1, non verrà intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell’Organizzazione dalle Parti alla Convenzione, o da persone che operano per o fanno valere dei diritti ceduti da una di queste, per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

1) A meno che non abbia espressamente rinunciato all’immunità in un caso particolare, l’Organizzazione godrà dell’immunità da procedimenti giudiziari, nell’ambito delle sue attività ufficiali, salvo per quanto concerne:

  1. ogni attività commerciale;
  2. un’azione civile intentata da terzi per danni risultanti da un incidente causati da un’autovettura o altro mezzo di trasporto appartenente e/o utilizzato a nome dell’Organizzazione, o in relazione ad un’infrazione al codice stradale in cui sia coinvolto tale mezzo di trasporto;
  3. il sequestro cautelativo, a seguito di un’ordinanza definitiva di un Tribunale, di stipendi ed emolumenti, ivi inclusi i diritti pensionistici dovuti dall’Organizzazione ad un membro del personale o ad un ex-membro del personale;
  4. una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall’Organizzazione.

3) Le proprietà dell’Organizzazione, ovunque esse si trovino e chiunque le detenga, saranno immuni da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, pignoramento, confisca, esproprio, sequestro o da qualsiasi azione esecutiva di tipo amministrativo o giudiziario, salvo in relazione a:

  1. un sequestro cautelativo o un’esecuzione al fine di adempiere la sentenza definitiva, o l’ordinanza di un Tribunale, che si riferisca a qualsiasi azione legale che sia stata intentata nei confronti dell’Organizzazione conformemente al paragrafo 1;
  2. qualsiasi azione intrapresa conformemente alla legislazione dello Stato interessato, che sia temporaneamente necessaria per la prevenzione d’incidenti implicanti autovetture o altri mezzi di trasporto di proprietà di o utilizzati a nome dell’Organizzazione, come pure l’inchiesta di cui sono oggetto tali incidenti;
  3. l’esproprio di beni immobili a scopi pubblici subordinato al sollecito pagamento di un equo indennizzo, purché tale esproprio non pregiudichi le funzioni e le operazioni dell’Organizzazione.

Art. 3 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell’Organizzazione saranno inviolabili, ovunque essi si trovino e chiunque li detenga.

Art. 4 Esenzioni fiscali

1) L’Organizzazione, le sue proprietà e i suoi redditi saranno esentati, nell’ambito delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte nazionali dirette ed altre imposte che non siano normalmente incluse nel prezzo dei beni e servizi. 2) Qualora l’Organizzazione, nell’ambito delle proprie attività ufficiali, acquisti beni o si avvalga di servizi di notevole importo, e qualora il prezzo di tali beni o servizi includa imposte o tasse, le Parti al Protocollo prenderanno, ove possibile, le misure appropriate per rimettere o rimborsare l’ammontare di tali imposte o tasse. 3) I beni acquistati dall’Organizzazione nell’ambito delle sue attività ufficiali saranno esentati da ogni divieto o restrizione all’importazione o all’esportazione. 4) Non saranno concesse esenzioni da imposte e tasse rappresentanti oneri per particolari servizi resi. 5) Non saranno concesse esenzioni relativamente a beni acquistati da, o servizi forniti all’Organizzazione per il personale vantaggio dei membri della segreteria. 6) I beni esentati in conformità del presente Art. non saranno trasferiti, dati in locazione o prestati, in maniera permanente o temporanea, né venduti, salvo che in conformità delle condizioni previste dalla Parte al Protocollo che ha concesso l’esenzione.

Art. 5 Fondi, valute e titoli

L’Organizzazione può ricevere e tenere ogni tipo di fondi, valuta o titoli ed utilizzarli liberamente per qualsiasi sua attività ufficiale. Può essere titolare di conti bancari in qualsiasi valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

Art. 6 Comunicazioni e pubblicazioni ufficiali

1) Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione godrà nel territorio di ogni Parte al Protocollo di un trattamento non meno favorevole di quello generalmente accordato ad analoghe organizzazioni intergovernative relativamente a priorità, tariffe e tasse postali e su tutte le forme di telecomunicazione, purché ciò sia compatibile con qualsiasi accordo internazionale a cui quella Parte al Protocollo abbia aderito. 2) Relativamente alle sue comunicazioni ufficiali l'Organizzazione potrà impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi inclusi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non imporranno alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione o alla distribuzione delle sue pubblicazioni ufficiali. Tali comunicazioni e pubblicazioni non saranno soggette ad alcuna censura. 3) L’Organizzazione potrà installare ed utilizzare una radiotrasmittente, solo previo consenso della Parte al Protocollo interessata.

Art. 7 Membri del personale

2) Gli stipendi e gli emolumenti pagati dall’Organizzazione ai membri del personale saranno esenti dall’imposta sul reddito, a partire dalla data in cui nei confronti di tali membri del personale l’Organizzazione applicherà un’imposta sui loro stipendi a suo proprio beneficio. Le Parti al Protocollo potranno tenere conto di tali stipendi ed emolumenti allo scopo di valutare l’ammontare delle imposte da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Alle Parti al Protocollo non viene richiesto di accordare l’esenzione dall’imposta sul reddito relativamente a pensioni e rendite pagate ad ex-membri del personale. 3) A condizione che i membri del personale siano assicurati in base ad un regime di sicurezza sociale dall’Organizzazione, quest’ultima e i membri del suo personale saranno esentati da ogni contributo obbligatorio a regimi nazionali di sicurezza sociale. Tale esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un regime nazionale di sicurezza sociale, conformemente alla legislazione della Parte al Protocollo interessata, né obbliga una Parte al Protocollo ad effettuare pagamenti di prestazioni in base a regimi di sicurezza sociale a membri del personale che sono esentati ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo. 4) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del paragrafo 1.

1) I membri del personale beneficeranno dei seguenti privilegi ed immunità:

  1. l’immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che essi non siano più al servizio dell’Organizzazione, per quanto concerne gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non si applicherà tuttavia nel caso di un’infrazione al Codice stradale commessa da parte di un membro del personale, o nel caso di un danno causato da un’autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotti;
  2. l’esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei loro rispettivi nuclei familiari, da ogni obbligo di servizio nazionale, ivi incluso il servizio militare;
  3. l’inviolabilità per tutti i documenti ufficiali relativi all’esercizio delle loro funzioni nell’ambito delle attività ufficiali dell’Organizzazione;
  4. l’esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni relative all’immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
  5. lo stesso trattamento, relativamente al controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
  6. assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, le stesse facilitazioni per il rimpatrio, in caso di crisi internazionale, che vengono accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
  7. il diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e i loro effetti personali, ivi inclusa un’autovettura, al momento in cui essi assumeranno le funzioni nello Stato interessato e il diritto ad esportarli in esenzione doganale al termine delle loro funzioni in quello Stato; in entrambi i casi, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato interessato. Tuttavia, tranne che in conformità di tali leggi e regolamenti, i beni che sono stati esentati in base al presente comma non saranno trasferiti, noleggiati o prestati in maniera permanente o temporanea, né venduti.

Art. 8 Direttore

2) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti le immunità di cui al presente articolo.

1) In aggiunta ai privilegi e alle immunità previsti per i membri del personale ai sensi dell’articolo 7, il Direttore beneficerà:

  1. dell’immunità dall’arresto e dalla detenzione;
  2. dell’immunità da procedimenti giudiziari ed esecutivi civili ed amministrativi di cui beneficiano gli agenti diplomatici, tranne che in caso di danni causati da un’autovettura o altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da lui condotto;
  3. della piena immunità da procedimenti penali, tranne che in caso di un’infrazione al Codice stradale causato da un’autovettura o altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotto, subordinatamente alla lettera a) di cui sopra.

Art. 9 Rappresentanti delle Parti

2) Le disposizioni del paragrafo 1) non si applicheranno ai rapporti tra una parte al Protocollo e i suoi rappresentanti. Inoltre, le disposizioni delle lettere a), d), e) e f) del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.

1) I rappresentanti delle Parti al Protocollo e i rappresentanti della Parte ospitante la sede dell’Organizzazione beneficeranno, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:

  1. l’immunità da ogni forma di arresto o detenzione in attesa di giudizio;
  2. l’immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione, per quanto concerne gli atti, incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; non è tuttavia prevista alcuna immunità nel caso di un’infrazione al Codice stradale commessa da un rappresentante, o in caso di danno causato da un’autovettura o da altri mezzi di sua proprietà o da lui condotti;
  3. l’inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;
  4. l’esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni relative all’immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
  5. lo stesso trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
  6. lo stesso trattamento in materia di dogane, relativamente al loro bagaglio personale, di quello accordato ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

Art. 10 Esperti

2) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti, i privilegi e le immunità di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1.

1) Gli Esperti beneficeranno, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, connesse all’attività dell’Organizzazione e durante i loro viaggi verso e dal luogo delle missioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

  1. immunità da provvedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione, per quanto riguarda gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; tuttavia, non è prevista immunità in caso di un’infrazione al Codice stradale commessa da un Esperto, o nel caso di danno causato da un’autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotti;
  2. inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;
  3. il medesimo trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi accordato ai membri del personale di organizzazioni intergovernative;
  4. l’esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni relative all’immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
  5. le stesse facilitazioni, per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli Esperti di altre organizzazioni intergovernative.

Art. 11 Notifica dei Membri del personale e degli Esperti

Il Direttore generale dell’Organizzazione dovrà, almeno una volta all’anno, notificare alle Parti al Protocollo, i nomi e le nazionalità dei membri dei personale e degli esperti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 11.

Art. 12 Deroghe

11) I privilegi, le esenzioni e le immunità di cui al presente Protocollo non sono accordati a beneficio personale dei singoli, ma ai fini dello svolgimento efficace delle loro funzioni ufficiali.

2) Qualora, secondo il parere delle Autorità qui di seguito elencate, i privilegi e le immunità possano ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui sia possibile derogarvi, senza recare pregiudizio agli scopi per i quali sono stati concessi, dette Autorità hanno il diritto e il dovere di annullare tali privilegi ed immunità:

  1. le Parti al Protocollo, nei confronti dei propri rappresentanti;
  2. l’Assemblea, convocata se necessario in sessione straordinaria, nei confronti dell’Organizzazione o del Direttore dell’Organizzazione;
  3. il Direttore dell’Organizzazione, nei confronti dei membri del personale e degli esperti.

Art. 13 Assistenza ai singoli

Le Parti al Protocollo adotteranno tutte le misure appropriate per facilitare l’ingresso, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti, dei membri del personale e degli esperti.

Art. 14 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L’Organizzazione e tutte le persone che godono di privilegi e immunità in base al presente Protocollo dovranno, senza che venga recato pregiudizio alle altre disposizioni dello stesso, rispettare le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e collaborare in ogni momento con le autorità competenti di dette Parti a fine di garantire l’osservanza delle loro leggi e dei loro regolamenti.

Art. 15 Misure precauzionali

Ogni Parte al Protocollo conserva il diritto di adottare ogni necessaria misura precauzionale nell’interesse della sua sicurezza.

Art. 16 Composizione delle controversie

Ogni controversia fra le Parti al Protocollo, o fra l'Organizzazione e una Parte al Protocollo, in relazione all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, deve essere composta mediante negoziato o altro metodo convenuto. Qualora la controversia non venga risolta entro dodici mesi, le Parti interessate possono, di comune accordo, deferire la controversia alla decisione di un Tribunale composto da tre arbitri. Ciascuna delle Parti alla controversia sceglierà un arbitro ed il terzo, che sarà il Presidente del Tribunale, sarà scelto dai primi due arbitri. Qualora i primi due arbitri non si dovessero accordare, entro i due mesi successivi alla loro designazione, sul nominativo dei terzo arbitro, questi sarà scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Il Tribunale adotterà le proprie procedure e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.

Art. 17 Accordi integrativi

L’Organizzazione potrà concludere con qualsiasi Parte al Protocollo accordi integrativi per l’attuazione delle disposizioni del presente Protocollo, a fine di garantire l’efficace funzionamento dell’Organizzazione.

Art. 18 Firma, ratifica e adesione

1) Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 1° dicembre 1981 al 31 maggio 1982. 3) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avranno luogo mediante il deposito dello strumento appropriato presso il depositario. 4) Potranno essere effettuate riserve al presente Protocollo, conformemente al diritto internazionale.

2) Tutte le Parti alla Convenzione, salvo la Parte ospitante la Sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:

  1. firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione;
  2. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  3. adesione.

Art. 19 Entrata in vigore e durata del Protocollo

1) Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui dieci Parti alla Convenzione avranno adempiuto i requisiti del paragrafo 2 dell’articolo 18. 2) Il presente Protocollo non avrà più validità qualora la Convenzione cessi di essere in vigore.

Art. 20 Entrata in vigore e durata relative ad uno Stato

1) Per uno Stato che abbia soddisfatto i requisiti del paragrafo 2 dell’articolo 18 dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo entrerà in vigore il 30 giorno successivo alla data della firma o del deposito di detto strumento presso il Depositario. 2) Qualsiasi Parte al Protocollo potrà denunciare il presente Protocollo, mediante notifica per iscritto al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario o qualsiasi periodo più lungo, che possa essere specificato nella notifica. 3) Una Parte al Protocollo cesserà di essere tale, alla data in cui non sarà più Parte alla Convenzione.

Art. 21 Depositario

1) Il Direttore generale dell’Organizzazione sarà il Depositario del presente Protocollo. 2) Il Depositario dovrà in particolare notificare con sollecitudine a tutte le Parti alla Convenzione; 3) Al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmetterà una copia autenticata dell’originale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

  1. ogni firma del Protocollo;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  3. la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
  4. la data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo;
  5. ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo.

Art. 22 Testi autentici

Il Protocollo è redatto in un unico originale nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione, che ne invierà copia autenticata a ciascuna Parte alla Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 1° dicembre 1981.

(Seguono le firme)

0.192.110.978.47

Campo d’applicazione il 10 marzo 20162

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Antigua e Barbuda

12 ottobre

2009 A

11 novembre

2009

Arabia Saudita*

14 marzo

1988 A

13 aprile

1988

Argentina

7 dicembre

1988 A

6 gennaio

1989

Belarus

27 maggio

1982 F

30 luglio

1983

Belgio

7 febbraio

1992 A

8 marzo

1992

Brasile

7 gennaio

1993

6 febbraio

1993

Bulgaria

12 ottobre

1982 A

30 luglio

1983

Camerun

22 gennaio

1992 A

21 febbraio

1992

Canada*

30 giugno

1983 A

30 luglio

1983

Ceca, Repubblica

6 settembre

2012 A

6 ottobre

2012

Cile*

1° febbraio

1984

2 marzo

1984

Cina*

13 maggio

1987

12 giugno

1987

Macao

13 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

29 marzo

1994 A

28 aprile

1994

Cuba*

19 giugno

1992 A

19 luglio

1992

Danimarca

23 luglio

1986 A

22 agosto

1986

Finlandia

25 maggio

1982 F

30 luglio

1983

Francia*

19 settembre

1985

19 ottobre

1985

Gabon

16 dicembre

1998 A

15 gennaio

1999

Germania*

9 novembre

1984

9 dicembre

1984

Grecia

14 ottobre

1988

13 novembre

1988

India

7 ottobre

1987 A

6 novembre

1987

Indonesia*

14 novembre

1989 A

14 dicembre

1989

Iraq

14 agosto

1986 A

13 settembre

1986

Islanda

26 ottobre

1998 A

25 novembre

1998

Italia*

28 novembre

1988 A

28 dicembre

1988

Kuwait

25 marzo

1986

24 aprile

1986

Lettonia

17 novembre

1997 A

17 dicembre

1997

Liberia

25 novembre

1982 A

30 luglio

1983

Marocco

12 luglio

1999 A

12 agosto

1999

Monaco

8 aprile

1999 A

8 maggio

1999

Mongolia

28 settembre

2011 A

28 ottobre

2011

Norvegia

19 aprile

1982 F

30 luglio

1983

Oman

18 agosto

1986

17 settembre

1986

Paesi Bassi*

14 giugno

1983 A

30 luglio

1983

Aruba

14 giugno

1983

30 luglio

1983

Curaçao

14 giugno

1983

30 luglio

1983

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

14 giugno

1983

30 luglio

1983

Sint Maarten

14 giugno

1983

30 luglio

1983

Polonia

29 gennaio

1987 A

28 febbraio

1987

Portogallo*

17 ottobre

1995

16 novembre

1995

Qatar

14 maggio

1992 A

13 giugno

1992

Romania

8 aprile

1992 A

8 maggio

1992

Russia

27 maggio

1982 F

30 luglio

1983

Spagna*

16 gennaio

1991 A

15 febbraio

1991

Sri Lanka

27 aprile

1982 F

30 luglio

1983

Svezia

5 dicembre

1984

4 gennaio

1985

Svizzera*

23 aprile

1992 A

23 maggio

1992

Thailandia

30 maggio

2008 A

30 giugno

2008

Ucraina

27 maggio

1982 F

30 luglio

1983

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.
    I testi in inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione
    internazionale marittima (IMO): http://www.imo.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.192.110.978.47

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La Svizzera considera che l’imposta sulla cifra d’affari identificabile, ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2, sia quella che colpisce la fornitura a INMARSAT di beni di un valore superiore a 500 franchi svizzeri.