L’espressione «membri della Corte» designa i membri e i membri supplenti del Bureau della Corte di conciliazione e d’arbitrato dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE; qui appresso la Corte) nonché i membri delle commissioni di conciliazione e dei tribunali arbitrali istituiti ad hoc dalla Corte.
0.192.120.193.1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
gli Stati Parte della Convenzione relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro dell’Organizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in Europa (OSCE) al fine di determinare
lo statuto giuridico in Svizzera della Corte di conciliazione e
d’arbitrato nel quadro dell’OSCE
RU 2004 675
Traduzione1
Concluso il 17 novembre 1997
Entrato in vigore il 17 novembre 1997
(Stato 17 novembre 1997)
Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e
gli Stati Parte della Convenzione del 15 dicembre 1992 2 relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro dell’OSCE,
dall’altra,
visti gli articoli 6 e 10 di tale Convenzione;
animati dal desiderio di disciplinare mediante un accordo lo statuto giuridico Svizzera della Corte di conciliazione e di arbitrato nel quadro dell’OSCE,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizione
I. Statuto giuridico, privilegi e immunità della Corte
Art. 2 Diritti civili
Il Consiglio federale svizzero riconosce alla Corte il godimento dei diritti civili in Svizzera.
Art. 3 Indipendenza e libertà d’azione
Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione della Corte.
Le riconosce, come agli Stati Parte nei loro rapporti con la Corte, una libertà di riunione assoluta sul territorio svizzero, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.
Art. 4 Inviolabilità dei locali
Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che, qualunque ne sia il proprietario, sono utilizzati ai fini della Corte, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza esplicito consenso del Presidente della Corte o della persona da questi designata.
Art. 5 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi della Corte e, in generale, tutti i documenti e i supporti di dati che le appartengono o che si trovano in suo possesso sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.
Art. 6 Immunità giurisdizionale e di esecuzione
La Corte gode dell’immunità giurisdizionale e di esecuzione, salvo in caso di:
- sua rinuncia esplicita in un caso particolare;
- azione di responsabilità civile intentata contro la Corte per danni causati da veicoli che le appartengono o che circolano per suo conto;
- pignoramento, ordinato da una decisione giudiziaria, sugli stipendi, salari ed altre gratificazioni da essa dovuti ad uno dei suoi funzionari;
- domanda riconvenzionale direttamente connessa con un’azione giudiziale intentata dalla Corte;
- esecuzione di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione dell’articolo 29.
Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni di proprietà della Corte o utilizzati da questa ai suoi fini, qualunque siano il luogo in cui si trovano e il loro detentore, sono esenti da:
- qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione;
- qualsiasi forma di sequestro, coercizione amministrativa o misure preliminari a una sentenza, salvo nei casi previsti nel paragrafo 1.
Art. 7 Pubblicazioni e comunicazioni
Le pubblicazioni e comunicazioni della Corte non sottostanno ad alcuna restrizione.
Art. 8 Regime fiscale
La Corte, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, tale esenzione vale solo per quelli di proprietà della Corte e occupati dai suoi servizi, come pure per i redditi che ne derivano.
La Corte è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. È in particolar modo esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti destinati all’uso ufficiale e per tutte le prestazioni di servizio ad uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera.
La Corte è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, sempre che non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi.
Se del caso, le esenzioni summenzionate possono, a domanda della Corte, essere effettuate mediante rimborso, secondo una procedura da stabilirsi di comune accordo tra la Corte e le autorità competenti.
Art. 9 Regime doganale
Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale della Corte è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 1985 3 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 10 Libera disposizione di averi
La Corte può ricevere, possedere, convertire e trasferire qualsiasi avere, oro, divise, numerari o altri valori mobiliari e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 11 Comunicazioni
La Corte gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, nella misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 1992 4 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
La Corte ha il diritto di utilizzare codici per le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di inviare e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, debitamente autenticate, non possono essere censurate.
La Corte è esonerata dall’obbligo di omologare gli impianti d’utente collegati per filo (comunicazioni per filo) che installi e di cui si serva esclusivamente all’interno dei suoi edifici, parti di essi o terreni adiacenti. Gli impianti d’utente dovranno essere installati e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e in modo da non interferire con le telecomunicazioni e la radiodiffusione.
L’esercizio degli impianti di telecomunicazione (comunicazioni per filo e senza filo) deve essere coordinato tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunicazioni e l’Azienda svizzera delle PTT 5 .
Art. 12 Cassa pensioni
Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza che svolge ufficialmente la sua attività in favore di membri della Corte, del cancelliere o dei funzionari della Cancelleria, gode in Svizzera dei medesimi diritti civili della Corte. Essa gode, nei limiti della sua attività in favore di membri della Corte, del cancelliere o dei funzionari della Cancelleria, degli stessi privilegi e delle stesse immunità accordati alla Corte medesima per quanto concerne i beni mobili.
Art. 13 Previdenza sociale
La Corte, quale datore di lavoro, non è assoggettata alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sull’assicurazione per l’invalidità, sull’assicurazione contro la disoccupazione, sul regime delle indennità per la perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, né a quella sull’assicurazione contro le malattie.
I membri della Corte, il cancelliere e i funzionari della Cancelleria che non sono cittadini svizzeri non sono assoggettati alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sull’assicurazione per l’invalidità, sull’assicurazione contro la disoccupazione, sul regime delle indennità per la perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La situazione dei membri della Corte, del cancelliere e dei funzionari della Cancelleria di nazionalità svizzera è regolata mediante scambio di lettere 6 .
I membri della Corte, il cancelliere e i funzionari della Cancelleria, sia di nazionalità svizzera, sia stranieri, non sono tenuti ad assicurarsi all’assicurazione svizzera contro le malattie. Possono tuttavia richiedere di essere assoggettati all’assicurazione svizzera contro le malattie.
I membri della Corte, il cancelliere e i funzionari della Cancelleria non sono assoggettati all’assicurazione contro gli infortuni, obbligatoria in Svizzera, purché la Corte accordi loro una protezione equivalente dalle conseguenze di infortuni professionali e non professionali e malattie professionali.
II. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate ufficialmente presso la Corte
Art. 14 Privilegi e immunità accordati ai membri della Corte
I membri della Corte godono dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 7 sulle relazioni diplomatiche e beneficiano delle agevolazioni accordate ai capimissione.
I membri della Corte che non sono cittadini svizzeri beneficiano dell’esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale o comunale sugli stipendi, le gratificazioni e le indennità pagati loro dalla Corte; la Svizzera può tuttavia tener conto di tali redditi per il calcolo dell’imposta pagabile sui redditi provenienti da altre fonti. In Svizzera, l’esenzione concerne anche, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale dovute a qualsiasi titolo dalla Corte; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che fossero pagate a membri della Corte a titolo d’indennità per malattia, infortunio, ecc.; non concerne invece i redditi dei capitali versati, né le pensioni pagate agli ex membri della Corte.
I membri della Corte che non sono cittadini svizzeri sono esonerati dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per gli acquisti destinati ad uso strettamente personale e per tutte le prestazioni di servizio ad uso strettamente personale.
I membri della Corte godono dei privilegi doganali accordati ai capimissione conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985 8 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 15 Privilegi e immunità accordati al cancelliere e agli alti funzionari della Cancelleria
Fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo, il cancelliere e gli alti funzionari della Cancelleria ammessi dal Dipartimento federale degli affari esteri godono dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 9 sulle relazioni diplomatiche.
Il cancelliere e gli alti funzionari della Cancelleria che non sono cittadini svizzeri beneficiano dell’esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, le gratificazioni e le indennità pagati loro dalla Corte; la Svizzera può tuttavia tener conto di tali redditi per il calcolo dell’imposta pagabile sui redditi provenienti da altre fonti. In Svizzera, l’esenzione concerne anche, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale dovute a qualsiasi titolo dalla Corte; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che fossero pagate al cancelliere e agli alti funzionari della Cancelleria a titolo d’indennità per malattia, infortuni, ecc.; essa non concerne invece i redditi dei capitali versati, né le rendite e le pensioni pagate ad un ex cancelliere e agli altri ex funzionari della Cancelleria.
Il cancelliere e gli alti funzionari della Cancelleria, che non sono cittadini svizzeri, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per gli acquisti destinati ad un uso strettamente personale e per tutte le prestazioni di servizio sempre a titolo strettamente personale.
I privilegi doganali vengono accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985 10 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 16 Privilegi e immunità accordati ad altri funzionari della Cancelleria
Gli altri funzionari della Cancelleria, indipendentemente dalla loro nazionalità, godono:
- dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone non sono più funzionari, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- dell’inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali.
Art. 17 Privilegi e immunità accordati agli altri funzionari non svizzeri della Cancelleria
Gli altri funzionari della Cancelleria che non sono cittadini svizzeri:
- beneficiano dell’esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, le gratificazioni e le indennità pagati loro dalla Corte; la Svizzera può tuttavia tener conto di tali redditi per il calcolo dell’imposta pagabile sui redditi provenienti da altre fonti. In Svizzera l’esenzione concerne anche, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale dovute a qualsiasi titolo dalla Corte; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che fossero pagate agli altri funzionari della Cancelleria a titolo d’indennità per malattia, infortunio, ecc.; non concerne invece i redditi dei capitali versati, né le rendite e le pensioni pagate agli altri ex funzionari della Cancelleria;
- sono esenti da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale in Svizzera;
- non soggiacciono, unitamente al coniuge e ai familiari a loro carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- godono, in materia di facilitazioni di cambio e di trasferimento dei loro averi in Svizzera e all’estero, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- godono, unitamente ai familiari a loro carico e ai loro domestici, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- godono, in materia doganale, dei privilegi previsti dall’ordinanza del 13 novembre 198511 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 18 Servizio militare dei funzionari svizzeri della Cancelleria
I funzionari della Cancelleria di nazionalità svizzera restano soggetti agli obblighi militari in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto svizzero vigente.
Un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero) può essere accordato a funzionari svizzeri della Cancelleria che esercitino funzioni dirigenziali in seno alla Corte; i beneficiari di un tale congedo sono dispensati dall’obbligo di prestare servizio, dall’ispezione e dal tiro fuori del servizio.
Per i funzionari di nazionalità svizzera della Cancelleria che non rientrano nella categoria prevista dal paragrafo 2 sopracitato, possono essere presentare domande di mutazione del servizio d’istruzione, dovutamente motivate e sottoscritte dall’interessato.
Le domande di congedo per l’estero e le domande di mutazione del servizio d’istruzione sono sottoposte dalla Corte al Dipartimento federale degli affari esteri all’attenzione del Dipartimento militare federale.
Art. 19 Privilegi e immunità accordati agli agenti, consiglieri, avvocati, periti e testimoni delle Parti
Gli agenti, i consiglieri, gli avvocati, i periti e i testimoni delle Parti:
- godono, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo, dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche dopo aver terminato la loro missione;
- godono dell’inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- non soggiacciono alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri.
Art. 20 Eccezioni all’immunità di giurisdizione e di esecuzione
Le persone designate dagli articoli 15, 16 e 19 non godono dell’immunità di giurisdizione né, all’occorrenza, dell’immunità di esecuzione in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da veicoli di loro proprietà da esse guidati, o in caso di contravvenzione alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale passibili di multa disciplinare.
Art. 21 Oggetto delle immunità
I privilegi e le immunità contemplati dal presente Accordo non sono accordati nell’intento di concedere vantaggi personali a coloro che ne beneficiano. Sono istituiti unicamente al fine di garantire, in qualsiasi circostanza, il funzionamento della Corte e la completa indipendenza delle persone interessate.
La Corte ha non solo il diritto ma anche il dovere di levare l’immunità ad un membro della Corte, al cancelliere o ad un funzionario della sua Cancelleria qualora ritenga che l’immunità intralci il corso della giustizia e possa essere levata senza pregiudicare gli interessi della Corte.
Art. 22 Entrata, soggiorno e uscita
Le autorità svizzere adottano ogni provvedimento inteso ad agevolare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita da tale territorio e il soggiorno a tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate ufficialmente presso la Corte, vale a dire:
- i membri della Corte, e i familiari a loro carico;
- il cancelliere della Corte, e i familiari a suo carico;
- i funzionari della Cancelleria, e i familiari a loro carico;
- gli agenti, consulenti, avvocati, periti e testimoni delle Parti dinanzi alla Corte.
Le domande di visto presentate dalle persone sopracitate sono esaminate nel più breve tempo possibile. I visti sono rilasciati gratuitamente. Per agevolare la procedura, tali persone presentano, a sostegno della domanda di visto, una lettera ufficiale rilasciata dalla Corte che attesti le loro funzioni.
Art. 23 Documento di legittimazione
Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia alla Corte, per i suoi membri, il cancelliere e i funzionari della Cancelleria, come pure per i familiari a loro carico conviventi nell’economia domestica, un documento di legittimazione con fotografia del titolare. Tale documento serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
La Corte comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri i nomi dei membri della Corte, del cancelliere, dei funzionari della Cancelleria e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione a cui appartengono.
Art. 24 Prevenzione di abusi
La Corte e le autorità svizzere cooperano al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservazione dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti nel presente Accordo.
Art. 25 Controversie di ordine privato
La Corte prende provvedimenti adeguati per comporre in modo soddisfacente:
- le controversie derivanti da contratti, di cui la Corte è parte, e altre controversie di diritto privato;
- le controversie in cui è implicato un membro della Corte, il cancelliere o un funzionario della Cancelleria che, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora questa non sia stata levata conformemente all’articolo 21.
III. Irresponsabilità e sicurezza della Svizzera
Art. 26 Irresponsabilità della Svizzera
In merito all’attività della Corte in territorio svizzero la Svizzera non assume alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni della Corte o per quelli dei suoi membri, del cancelliere o dei funzionari della Cancelleria.
Art. 27 Sicurezza della Svizzera
È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di adottare qualsiasi misura atta a salvaguardare la sicurezza della Svizzera.
Qualora ritenesse opportuno esercitare tale competenza nei confronti della Corte, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto con questa il più presto possibile, allo scopo di stabilire di comune intesa i provvedimenti necessari a proteggere gli interessi di quest’ultima.
La Corte collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività possa recare pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.
IV. Disposizioni finali
Art. 28 Esecuzione
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Art. 29 Composizione delle controversie
Ogni controversia tra le Parti del presente Accordo circa l’interpretazione o l’applicazione di quest’ultimo, che non ha potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti, può essere sottoposta da ciascuna parte, previa richiesta, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.
Il Consiglio federale svizzero e gli Stati contraenti della Convenzione del 15 dicembre 1992 relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro dell’OSCE designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
I membri così designati scelgono di comune accordo il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di accordo in un lasso di tempo ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta di una o dell’altra parte.
Il tribunale stabilisce la propria procedura.
Il lodo è obbligatorio e definitivo per le Parti nella controversia.
Art. 30 Revisione
Il presente Accordo può essere riveduto in qualsiasi momento a richiesta di una delle Parti.
In tal caso, le due Parti si concertano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 31 Denuncia
Il presente Accordo può essere denunciato a una data stabilita d’intesa dalle due Parti o da una delle due con preavviso scritto di due anni.
Art. 32 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Fatto a Berna, il 17 novembre 1997 in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Il direttore della Direzione | Per gli Il Presidente della Corte di conciliazione e di arbitrato dell’OSCE: |