Il Consiglio Federale Svizzero garantisce all’Organizzazione Meteorologica Mondiale l’indipendenza e la libertà di azione che le appartengono in qualità di istituzione internazionale.
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Accordo tra il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale per determinare lo statuto giuridico di questa Organizzazione in Svizzera Conchiuso il 10 marzo 1955 Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1955 Entrato in vigore con effetto dal 20 dicembre 1951
(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione2
Il Consiglio Federale Svizzero
da una parte, e
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale
dall’altra,
animati dal desiderio di conchiudere un accordo nell’intento di determinare in Svizzera lo statuto giuridico dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Libertà di azione dell’OMM
Art. 2 Personalità dell’OMM
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Art. 3 Immunità dell’OMM
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale gode di tutte le immunità riconosciute all’Ufficio europeo delle Nazioni Unite. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.
Art. 4 Extra-territorialità dei terreni e dei locali
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce, in modo particolare, l’extraterritorialità dei terreni e dei locali dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e di ogni locale da essa occupato in occasione delle sue assemblee e di qualsiasi altra riunione da essa convocata in Svizzera.
Art. 5 Libertà di riunione
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce all’Organizzazione Meteorologica Mondiale e ai suoi membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.
Art. 6 Immunità di giurisdizione e immunità per altre misure
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale, come pure le sue proprietà e i suoi beni, qualunque sia il loro detentore abituale o il luogo ove essi si trovano, godono dell’immunità per qualsiasi forma di azione giudiziaria, salvo che detta immunità sia stata espressamente levata dal Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale o dal suo rappresentante regolarmente autorizzato.
Le proprietà e i beni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, qualunque sia il loro detentore abituale o il luogo ove essi si trovano, godono dell’immunità per qualsiasi misura di perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e per ogni altra forma di sequestro o di ingerenza da parte di qualunque pubblica autorità.
Art. 7 Inviolabilità dei terreni e dei locali
I terreni e i locali dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può entrare in questi luoghi senza l’esplicito consenso dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Art. 8 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, e in generale, tutti i documenti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili.
Art. 9 Pubblicazioni
L’esportazione e l’importazione delle pubblicazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale non sono sottoposte a divieti o limitazioni di carattere economico o finanziario.
Art. 103 Regime fiscale dell’OMM
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale è esente dalle imposte dirette e indirette, federali, cantonali e comunali sugli immobili di cui è proprietaria o locataria e che sono occupati dai suoi servizi, e inoltre sui suoi beni mobili, inteso che essa non può però esigere l’esenzione dalle tasse costituenti effettivamente un semplice compenso per servizi pubblici.
Art. 11 Libera disponibilità dei fondi
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale può ricevere e possedere qualsiasi fondo, divisa, numerario o altro valore mobile e ha la facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera, sia nelle sue relazioni con l’estero.
Il presente articolo è applicabile agli Stati membri nelle loro relazioni con l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Art. 12 Comunicazioni ufficiali
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso all’Ufficio europeo delle Nazioni Unite.
Art. 13 Esenzione da censura
Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere applicata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Art. 14 Libertà di entrata e di dimora
Le autorità svizzere prendono tutte le misure intese ad agevolare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita e la dimora di qualsiasi persona chiamata, in qualità ufficiale, presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, e precisamente:
- i rappresentanti dei Membri, qualunque siano i rapporti esistenti fra la Svizzera e questi Stati;
- i membri del Comitato esecutivo dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, qualunque sia la loro cittadinanza;
- gli agenti e i funzionari dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale che non sono cittadini svizzeri;
- le persone di qualsiasi cittadinanza chiamate dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
I provvedimenti concernenti la polizia degli stranieri e intesi a limitare l’entrata in Svizzera degli stranieri o a controllare le loro condizioni di dimora non sono applicabili nei confronti delle persone indicate nel presente articolo.
Art.
15
Immunità dei rappresentanti dei Membri
e del Comitato esecutivo dell’OMM
I rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e i Membri del Comitato esecutivo, che sono chiamati in Svizzera per le loro funzioni, godono su detto territorio degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi ai rappresentanti dei membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.
Art.
164
Immunità diplomatiche del Segretario generale
e di alcuni altri funzionari
Il Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e i funzionari delle classi da lui riconosciute e ammesse dal Consiglio Federale, godono dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici, conformemente al diritto e agli usi internazionali. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.
Art. 17 Immunità e agevolazioni concesse a tutti i funzionari
Tutti i funzionari dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, di qualunque cittadinanza essi siano, godono delle seguenti immunità e agevolazioni:
- esenzione da qualsiasi giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
- 5 esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, sulle gratificazioni e sulle indennità che ricevono dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Art. 18 Esenzioni e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri
I funzionari dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, che non sono cittadini svizzeri, godono delle esenzioni e delle agevolazioni contemplate dalla convenzione di esecuzione 6 del presente accordo. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.
Art. 19 Cassa pensioni, ecc.
Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza, che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, avrà, se ne esprime il desiderio, la capacità giuridica in Svizzera e godrà, per quanto concerne la sua attività in favore di detti funzionari, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all’Organizzazione.
I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto la vigilanza dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e destinati ai suoi scopi ufficiali, godono, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all’Organizzazione.
Art. 20 Ragione delle immunità/Levata dell’immunità
Le immunità contemplate dal presente accordo non sono istituite nell’intento di concedere favori e agevolazioni personali ai funzionari dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Esse sono istituite solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e la completa indipendenza dei suoi agenti.
Il Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha il diritto e il dovere di levare l’immunità a un funzionario, qualora ritenga che tale immunitá sia di impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Art. 21 Prevenzione degli abusi
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale coopererà in ogni tempo con le autorità svizzere allo scopo di agevolare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’adempimento dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente accordo.
Art. 22 Contestazioni di carattere privato
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale prende provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
- le contestazioni in materia di contratti di cui l’Organizzazione Meteorologica Mondiale è parte e le altre contestazioni dì diritto privato;
- le contestazioni in cui è implicato un funzionario dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale che, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora l’immunità non sia stata levata dal Segretario generale.
Art. 23 Non responsabilità della Svizzera
Dall’attività dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti che agiscono od omettono nel campo delle loro funzioni.
Art. 24 Sicurezza della Svizzera
Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio Federale Svizzero di prendere i necessari provvedimenti nell’interesse della sicurezza della Svizzera.
Nel caso in cui il Consiglio Federale Svizzero ritenesse opportuno di applicare il paragrafo I del presente articolo, si metterà in relazione, il più presto possibile nella misura in cui le circostanze lo permettono, con l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi dell’Organizzazione.
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale collaborerà con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio delle sue attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.
Art. 25 Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento politico federale è incaricato della esecuzione del presente accordo e della sua convenzione di esecuzione 7 da parte della Confederazione Svizzera.
Art. 26 Giurisdizione
Ogni contestazione circa l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo o della sua convenzione di esecuzione 8 , che non potè essere regolata mediante negoziati diretti fra le parti, può essere sottoposta, da ciascuna parte, al giudizio di un tribunale composto di tre membri costituito all’entrata in vigore del presente accordo.
Il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale designano ciascuno un membro del tribunale.
I giudici in tal modo designati nominano il loro presidente.
Qualora i giudici non si accordino sulla nomina del presidente, esso è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, a richiesta dei membri dei tribunale.
Il tribunale è adito a richiesta di una delle parti.
Il tribunale stabilisce la procedura.
Art. 27 Entrata in vigore
Il presente accordo ha effetto dal 20 dicembre 1951.
Art. 28 Modificazione dell’accordo
Il presente accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna parte.
In questo caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.
Qualora una intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, entro il termine di un anno, l’accordo potrà essere disdetto dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni.
Art. 29 Convenzione di esecuzione
Le disposizioni del presente accorcio sono completate dalla convenzione di esecuzione 9 . Fatto e firmato alla sede dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale in Ginevra, il 10 marzo 1955, in due esemplari.
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