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0.192.120.252.01

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e la Alliance internationale
pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH)
ai fini di determinare lo statuto giuridico della ALIPH in Svizzera

RU 2017 5991

Traduzione

Concluso l’11 ottobre 2017

Entrato in vigore l’11 ottobre 2017

(Stato 11 ottobre 2017)

Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e
la Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH),
dall’altra,

al fine di regolare le loro relazioni attraverso un accordo di sede,

hanno convenuto quanto segue:

I. Statuto, privilegi e immunità della Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH)

Art. 1 Personalità e capacità

Il Consiglio federale svizzero riconosce, ai fini del presente Accordo, la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera della Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) (qui di seguito «ALIPH»).

Art. 2 Indipendenza e libertà d’azione

Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione della ALIPH.

Esso le riconosce una libertà assoluta di riunione sul territorio svizzero, inclusa la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.

Art. 3 Inviolabilità dei locali

Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente utilizzati per i fini della ALIPH sono inviolabili, chiunque ne sia il proprietario. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del Direttore esecutivo della ALIPH o della persona da lui designata.

Art. 4 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi della ALIPH e, in generale, tutti i documenti come pure i supporti di dati che le appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili sempre e ovunque essi si trovino.

Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione

Nell’ambito delle sue attività, la ALIPH beneficia dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei casi in cui:

  1. l’immunità è formalmente revocata, in un caso particolare, dal Presidente del Consiglio di fondazione della ALIPH o dalla persona da lui designata;
  2. un’azione di responsabilità civile è intentata contro la ALIPH per danni provocati in Svizzera da veicoli di sua proprietà o che circolano per suo conto;
  3. un pignoramento è ordinato per decisione giudiziaria, sulla base della remunerazione, del salario e di altri emolumenti dovuti dalla ALIPH a uno dei suoi funzionari;
  4. è presentata una domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale dalla ALIPH; e
  5. è eseguita una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 29 del presente Accordo.

Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni di proprietà della ALIPH o utilizzati da quest’ultima per i suoi fini, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il proprietario, sono esenti da:

  1. qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione;
  2. qualsiasi forma di sequestro, coazione amministrativa o misure preliminari a una sentenza, fatti salvi i casi previsti dal capoverso 1.

Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni

Le pubblicazioni e le comunicazioni della ALIPH non sottostanno ad alcuna restrizione.

Art. 7 Regime fiscale

La ALIPH, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Nel caso degli immobili, tuttavia, tale esenzione si applica solo a quelli di cui la ALIPH è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano.

La ALIPH è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutte le acquisizioni destinate ad uso ufficiale e per tutti i servizi effettuati per uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera.

La ALIPH è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali, purché non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi.

L’esonero dell’IVA è concesso su richiesta della ALIPH mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso conformemente alla legislazione svizzera. Se del caso, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, su richiesta della ALIPH e applicando una procedura da stabilire tra la ALIPH e le autorità competenti.

Art. 8 Regime doganale

Il trattamento alla dogana degli oggetti destinati all’uso ufficiale della ALIPH è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 1985 1 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 9 Libera disposizione dei fondi

La ALIPH può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario, oro e altro valore mobile, disporne liberamente, sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.

Art. 10 Comunicazioni

La ALIPH beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, in misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 1992 2 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.

La ALIPH ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di inviare e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati, che beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della ALIPH debitamente autenticate non possono essere censurate.

La ALIPH è esonerata dall’obbligo di omologare gli impianti terminali di telecomunicazione via cavo (comunicazione via cavo), allestiti e utilizzati esclusivamente nel perimetro dei suoi edifici o di parti di essi o del terreno adiacente. Gli impianti di telecomunicazione dovranno essere allestiti e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.

L’utilizzazione di impianti di telecomunicazione (comunicazione via cavo o comunicazione senza cavo) deve essere coordinata tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunicazioni.

Art. 11 Cassa pensioni e fondi speciali

Le casse pensioni o gli istituti di previdenza che esercitano ufficialmente la loro attività a favore di funzionari della ALIPH dispongono in Svizzera della stessa capacità giuridica garantita alla ALIPH. Per quanto riguarda i beni mobili e proporzionalmente alla loro attività in favore dei funzionari beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti alla ALIPH.

I fondi e le fondazioni, dotati o meno di una personalità giuridica, gestiti sotto gli auspici della ALIPH e destinati ai suoi fini ufficiali, beneficiano degli stessi esoneri, degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti alla ALIPH, per quanto riguarda i loro beni mobili. I fondi e le fondazioni istituiti dopo l’entrata in vigore del presente Accordo beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità, fatto salvo l’assenso delle autorità federali competenti.

Art. 12 Previdenza sociale

La ALIPH non è soggetta, in qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché alla legislazione sull’assicurazione malattia.

II. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate in veste ufficiale presso la ALIPH

Art. 13 Privilegi e immunità accordati ai membri del Consiglio di fondazione della ALIPH

I membri del Consiglio di fondazione della ALIPH, e se del caso i loro supplenti, che agiscono in qualità ufficiale per la ALIPH beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni in Svizzera, dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. immunità di arresto o detenzione, salvo in caso di flagrante delitto, ed esenzione dalle ispezioni del bagaglio personale salvo se esistono motivi seri per ritenere che contengano oggetti vietati o soggetti a dazio;
  2. immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
  3. inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
  4. privilegi e agevolazioni doganali accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19853 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
  5. esenzione, per sé e per le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarle, da qualsiasi misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale;
  6. per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

I privilegi e le immunità sono accordati ai membri del Consiglio di fondazione non per conferire loro vantaggi personali, bensì per garantire l’esercizio in piena indipendenza delle loro funzioni in rapporto con la ALIPH. La revoca dell’immunità dei membri del Consiglio di fondazione e, se del caso, dei loro supplenti, è di competenza del presidente del Consiglio di fondazione. La revoca dell’immunità del presidente del Consiglio di fondazione è di competenza del Consiglio di fondazione.

Art. 14 Privilegi e immunità accordati al direttore esecutivo e agli alti funzionari della ALIPH

Fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo, il direttore esecutivo della ALIPH o, in caso di impedimento di questi, il suo sostituto, nonché gli alti funzionari beneficiano dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.

Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gli emolumenti e le indennità versati loro dalla ALIPH; tale esenzione si applica alle persone di nazionalità svizzera, a condizione che la ALIPH preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo, da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a queste persone a titolo di indennità per malattia, infortunio ecc. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate alle stesse persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso la ALIPH. Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tener conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito di queste persone.

Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per le acquisizioni destinate ad uso strettamente personale e per tutti i servizi effettuati ad uso strettamente personale.

I privilegi doganali sono accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985 4 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 15 Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari della ALIPH

I funzionari della ALIPH beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni presso la ALIPH, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
  2. inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
  3. esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle remunerazioni, gli emolumenti e le indennità versati loro dalla ALIPH; tale esenzione si applica ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che la ALIPH preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo, da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a funzionari della ALIPH a titolo di indennità per malattia, infortunio ecc.; per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate ai funzionari della ALIPH che hanno cessato la propria attività.
  4. Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tener conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito dei funzionari.

Art. 16 Privilegi e immunità garantiti ai funzionari della ALIPH che non hanno la nazionalità svizzera

Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 15 del presente Accordo, i funzionari della ALIPH che non hanno la nazionalità svizzera:

  1. sono esenti da qualsiasi obbligo legato a servizi nazionali in Svizzera;
  2. non sottostanno, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, alle disposizioni volte a limitare l’entrata sul territorio svizzero e alle formalità relative alla registrazione degli stranieri;
  3. beneficiano, in materia di agevolazioni di cambio, dei medesimi privilegi riconosciuti ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
  4. beneficiano, così come i familiari a loro carico, delle medesime agevolazioni per il rimpatrio accordate ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
  5. beneficiano, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall’ordinanza del 13 novembre 19855 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 17 Previdenza sociale

I funzionari della ALIPH che non hanno la nazionalità svizzera non sottostanno alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinato mediante scambio di lettere.

I funzionari della ALIPH, di nazionalità estera o svizzera, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattia svizzera. Ciononostante possono chiedere di essere affiliati a tale assicurazione.

I funzionari della ALIPH non sottostanno all’assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni, sempreché la ALIPH accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.

Art. 18 Servizio militare dei funzionari svizzeri

I funzionari di nazionalità svizzera della ALIPH sottostanno agli obblighi militari in Svizzera, conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.

Ai funzionari di nazionalità svizzera della ALIPH che esercitano funzioni dirigenziali in seno a quest’ultima può essere accordato un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero); i beneficiari di un congedo di questo tipo sono dispensati dal servizio, dall’ispezione e dal tiro obbligatorio fuori servizio.

Per i funzionari di nazionalità svizzera della ALIPH che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 2 possono essere presentate domande di differimento del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.

Le domande di congedo per l’estero e le domande di differimento del servizio d’istruzione sono presentate dalla ALIPH al Dipartimento federale degli affari esteri, all’attenzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 19 Privilegi e immunità accordati agli esperti in missione per la ALIPH e ai membri dei comitati

Gli esperti in missione per la ALIPH, indipendentemente dalla loro nazionalità, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
  2. inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
  3. esenzione da ogni misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo legato a servizi nazionali;
  4. per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
  5. per quanto concerne il bagaglio personale, immunità e agevolazioni analoghe a quelle accordate agli agenti diplomatici.

I membri dei comitati che la ALIPH riterrà opportuno creare beneficiano di uno statuto analogo a quello degli esperti in missione di cui al paragrafo 1.

Art. 20 Eccezioni all’immunità di giurisdizione

Le persone di cui agli articoli 13, 14, 15 e 19 del presente Accordo non beneficiano dell’immunità di giurisdizione in caso di azione in responsabilità civile intentata nei loro confronti a seguito di danni causati in Svizzera da un veicolo di loro proprietà o da esse condotto, oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali concernenti la circolazione stradale punibile con una multa disciplinare.

Art. 21 Oggetto delle immunità

I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo non sono stabiliti allo scopo di conferire vantaggi personali ai loro beneficiari. Sono istituiti unicamente per garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento della ALIPH e la completa indipendenza dei suoi funzionari nell’ambito delle loro attività in seno a quest’ultima.

Il direttore esecutivo ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di un funzionario, di un membro di un Comitato o di un esperto nei casi in cui ritenga che tale immunità impedisca l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi della ALIPH. La revoca dell’immunità del direttore esecutivo è di competenza del presidente del Consiglio di fondazione.

Art. 22 Entrata, soggiorno e uscita

Le autorità svizzere prendono ogni utile provvedimento per facilitare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la ALIPH, ovvero:

  1. i membri del Consiglio di fondazione della ALIPH e le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
  2. il direttore esecutivo, gli alti funzionari e i funzionari della ALIPH, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
  3. gli esperti in missione per la ALIPH;
  4. i membri di comitati creati dalla ALIPH;
  5. qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua nazionalità, chiamata in veste ufficiale presso la ALIPH.

Art. 23 Documenti di legittimazione

Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia alla ALIPH, per ogni funzionario, così come per ogni membro della famiglia ammesso a titolo di ricongiungimento familiare che vive a suo carico, in comunione domestica e che non esercita un’attività lucrativa, un documento di legittimazione munito di fotografia del titolare. Tale documento serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.

La ALIPH comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei suoi funzionari e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio e la categoria o la classe di funzione alla quale appartengono.

Art. 24 Prevenzione degli abusi

La ALIPH e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti dal presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.

Art. 25 Controversie d’ordine privato

La ALIPH prende disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente:

  1. controversie derivanti da contratti dei quali la ALIPH è parte e altre controversie di diritto privato;
  2. controversie nelle quali sono implicate le persone di cui agli articoli 13, 14, 15 e 19 che, in virtù del loro statuto ufficiale, beneficiano dell’immunità, sempreché questa non sia stata revocata conformemente all’articolo 13 capoverso 2 e all’articolo 21 del presente Accordo.

III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera

Art. 26 Non responsabilità della Svizzera

La Svizzera non incorre in alcuna responsabilità internazionale per gli atti o le omissioni della ALIPH, o per quelli dei funzionari di quest’ultima, legati all’attività della ALIPH sul suo territorio.

Art. 27 Sicurezza della Svizzera

È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.

Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più rapidamente possibile con la ALIPH allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi della ALIPH.

La ALIPH collabora con le autorità svizzere per evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera legato alle proprie attività.

IV. Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 29 Composizione delle controversie

Le controversie tra le Parti del presente Accordo concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione che non hanno potuto essere composte mediante negoziazioni tra le Parti possono essere sottoposte da ciascuna Parte, mediante una richiesta, a un tribunale arbitrale composto da tre membri.

Il Consiglio federale svizzero e la ALIPH designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati scelgono di comune accordo un terzo membro, che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle Parti.

Il tribunale stabilisce la propria procedura.

La sentenza arbitrale è obbligatoria e definitiva per le Parti in causa.

Art. 30 Revisione dell’Accordo

Il presente Accordo può essere riveduto su domanda di una delle Parti.

In tal caso, le due Parti si concertano per stabilire le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 31 Denuncia dell’Accordo

Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti, mediante preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. Fatto a Berna, l’11 ottobre 2017, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Roberto Balzaretti

Per la Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit:

Maxence Langlois-Berthelot

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