Il Consiglio federale svizzero riconosce, per quanto lo concerne, che i divieti e le limitazioni alle importazioni e esportazioni di merci non sono applicabili agli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e necessari al suo buon esercizio, riservate le disposizioni delle convenzioni internazionali di carattere generale e i provvedimenti sanitari, inteso che spetta all’Unione d’ottenere da ogni altro Stato interessato l’eventuale necessario consenso.
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Convenzione d’esecuzione dell’accordo conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera Conchiusa il 22 luglio 1971 Entrata in vigore il 22 luglio 1971
(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione2
Art. 1 Importazione e esportazione di merci
Art. 2 Regime fiscale
L’Unione non può essere soggetta a imposte per la pigione ch’essa paga per locali condotti da essa e occupati dai suoi servizi.
Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, inclusa nei prezzi o traslata in modo appariscente, l’esenzione è ammessa soltanto per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Unione, a condizione che la somma fatturata per un solo e medesimo acquisto superi 100 franchi svizzeri.
Art. 3 Libera disposizione dei fondi
L’Unione può essere titolare di conti in qualsiasi valuta.
L’Unione può trasferire liberamente i suoi fondi, divise, numerari e altri valori mobili, dalla Svizzera all’estero.
L’Unione può convertire in altra valuta qualsiasi divisa e numerario in suo possesso.
Il Consiglio federale svizzero, in occasione di trattative con governi stranieri circa il trasferimento di fondi e di merci, terrà conto delle disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo.
Art. 4 Comunicazioni stampa
L’Unione beneficia, per le sue comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente sia indirettamente, delle tariffe di favore applicabili alle comunicazioni stampa, conformemente alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni 3 .
Art. 5 Visti
Nell’intento di agevolare l’entrata in Svizzera alle persone menzionate negli articoli 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dell’accordo 4 le ambasciate e i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui è necessario un visto d’entrata, una istruzione preventiva e generale di concedere tale visto mediante presentazione del passaporto o di un altro titolo equivalente d’identità e di viaggio, come anche di un documento sufficiente ad attestare la qualità del richiedente nei confronti dell’Unione.
Alle ambasciate e al consolati di Svizzera sarà data l’istruzione di concedere il visto senza ritardo o termine e senza esigere che il richiedente si presenti di persona o che le rispettive tasse siano pagate.
Le disposizioni dell’articolo 18 dell’accordo e del presente articolo si applicheranno, in condizioni analoghe, al membri della famiglia dell’interessato menzionati all’articolo 23 dell’accordo.
Art. 6 Statuto dei rappresentanti non permanenti
Nel casi in cui l’incidenza di un’imposta qualsiasi è subordinata alla residenza dei contribuente in Svizzera, i periodi in cui i rappresentanti dei membri dell’Unione presso i suoi organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dall’Unione si troveranno in Svizzera per esercitare le loro funzioni non saranno considerati periodi di residenza.
Art. 7 Immunità e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri
I funzionari dell’Unione che non hanno la cittadinanza svizzera beneficiano delle seguenti esenzioni e agevolazioni:
- esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali conformemente agli usi vigenti per il personale non svizzero delle istituzioni internazionali a Ginevra;
- la visita doganale dei bagagli dei funzionari dell’Unione menzionati nel presente articolo sarà ridotta al minimo necessario.
Art. 8 Servizio militare dei funzionari svizzeri
Il Segretario generale dell’Unione comunicherà al Consiglio federale svizzero l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera che sono soggetti a obblighi di carattere militare.
Il Segretario generale dell’Unione e il Consiglio federale svizzero compileranno, di comune intesa, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, beneficeranno di dispense.
In caso di mobilitazione di altri funzionari svizzeri, l’Unione avrà la possibilità di chiedere, per il tramite del Dipartimento politico federale, una dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro adeguato provvedimento.
Art. 9 Passaporto diplomatico
I funzionari di cittadinanza svizzera appartenenti a categorie determinate di comune intesa dal Segretario generale dell’Unione e dal Consiglio federale svizzero, che si recano in missione o risiedono all’estero a motivo delle loro funzioni, hanno diritto a un passaporto diplomatico rilasciato dal Dipartimento politico federale.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente convenzione entrerà in vigore appena che sarà stata firmata in nome del Consiglio federale svizzero e dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Art. 11 Modificazione della convenzione
La presente convenzione può essere modificata dall’una o dall’altra parte.
In tal caso, le due parti si concerteranno sulle modificazioni da apportare alle disposizioni della presente convenzione.
Qualora un’intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, nel termine di un anno, la Convenzione potrà essere disdetta dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni. Fatta e firmata a Ginevra, il 22 luglio 1971, in doppio esemplare.
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