Per facilitare l’entrata in Svizzera delle persone elencate negli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’accordo 2 , le ambasciate ed i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui occorre un visto d’entrata, la previa istruzione generale di accordarlo su esibizione del passaporto o d’altro equivalente titolo d’identità o di viaggio nonché d’un documento sufficiente a stabilire il rapporto del richiedente verso l’Organizzazione. Dette ambasciate o consolati riceveranno la direttiva di rilasciare il visto senza ritardo o termine veruno e senza esigere la presenza personale del richiedente né il pagamento delle tasse.
0.192.122.231
Accordo esecutivo di quello conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera Conchiuso il 9 dicembre 1970 Entrato in vigore il 26 aprile 1970
RU 1971 306
Traduzione1
(Stato 26 aprile 1970)
Art. 1 Visti
Art. 2 Statuto dei rappresentanti dei membri dell’Organizzazione e delle Unioni
Qualora una qualsiasi imposta dipenda dalla residenza in Svizzera del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri dell’Organizzazione soggiorneranno in Svizzera, nello svolgimento delle loro funzioni presso gli organi principali o sussidiari dell’Organizzazione o nelle conferenze e riunioni da essa indette, non saranno considerati come periodi di residenza.
Art. 3 Immunità ed agevolazioni ai funzionari non svizzeri
I funzionari non svizzeri vanno esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali sul loro redditi provenienti da cespiti esterni alla Confederazione svizzera.
La visita doganale dei bagagli di questi funzionari sarà ridotta al minimo.
Art. 4 Consulenti
Le persone non svizzere chiamate dall’Organizzazione come consulenti a tempo pieno sono parificate, durante questo loro incarico, ai funzionari dell’Organizzazione.
Art. 5 Servizio militare dei funzionari svizzeri
Il direttore generale dell’Organizzazione comunicherà al Consiglio federale l’elenco dei funzionari svizzeri soggetti ad obblighi di natura militare.
Il direttore generale ed il Consiglio federale elaboreranno, di comune accordo, un elenco ristretto di funzionari svizzeri da dispensare a cagione del loro ufficio.
Ove altri funzionari svizzeri fossero mobilitati, l’Organizzazione potrà sollecitare, tramite il Dipartimento politico federale, una proroga di chiamata o altri adeguati provvedimenti.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente testo entra in vigore contemporaneamente all’accordo di sede 3 .
Art. 7 Modifica dell’accordo esecutivo
Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.
In tal caso, le due parti si concertano sulle modificazioni da apportare al disposti del presente accordo.
Se i negoziati non conducono ad un’intesa nel termine d’un anno, l’accordo può essere denunciato, dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni. Fatto e firmato a Berna, il 9 dicembre 1970, in duplice esemplare.
Per il Thalmann | Per l’Organizzazione mondiale G. H. C. Bodenhausen |