il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera del Comitato internazionale della Croce Rossa (qui appresso Comitato o CICR), le cui funzioni sono ancorate nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 1 e nei Protocolli aggiuntivi del 1977 2 , come anche negli Statuti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
0.192.122.50
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Comitato internazionale della Croce Rossa
per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera
RU 19931504
Traduzione
Concluso il 19 marzo 1993
Entrato in vigore il 19 marzo 1993
(Stato 1° gennaio 2021)
il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
il Comitato internazionale della Croce Rossa,
dall’altro,
animati dal desiderio di determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera e di disciplinare a questo scopo le loro relazioni in un accordo di sede,
hanno convenuto quanto segue:
I. Statuto, privilegi e immunità del CICR
Art. 1 Personalità
Art. 2 Libertà d’azione del CICR
Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione del CICR.
Art. 3 Inviolabilità dei locali
Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati per i bisogni del CICR, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del Comitato. Solo il Presidente o il suo rappresentante debitamente autorizzato è competente per rinunciare a detta inviolabilità.
Art. 4 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi del CICR e, in generale, tutti i documenti ed i supporti di dati che gli appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino. Tale inviolabilità riguarda archivi, documenti e dati del CICR, come pure documenti e dati affidati al CICR nell’ambito del suo mandato umanitario o di cui il CICR è responsabile, in qualsiasi forma (fisica o digitale), comprese le banche dati, e qualsiasi sia la persona fisica o giuridica che li detiene, li custodisce o li tratta per conto del CICR. 3
Art. 4a4 Privilegio di non divulgazione
La Confederazione si impegna a rispettare il carattere confidenziale dei documenti e delle comunicazioni che le sono inviati dal CICR, nonché il contenuto delle sue comunicazioni con il CICR, compresi i relativi resoconti e documenti di lavoro. Tale rispetto implica la non divulgazione del contenuto a nessuno al di fuori del destinatario previsto e la non autorizzazione della divulgazione o dell’utilizzo nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative senza previo consenso scritto del CICR.
Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
Nell’ambito delle sue attività, il CICR beneficia dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei seguenti casi:
- nella misura in cui tale immunità sia stata formalmente levata, in un caso particolare, dal Presidente del CICR o dal suo rappresentante debitamente autorizzato;
- in caso di azioni di responsabilità civile intentate contro il CICR per danni causati da veicoli di sua proprietà o in circolazione per suo conto;
- in caso di lite in materia di rapporti di servizio tra il Comitato ed i suoi collaboratori, ex collaboratori o aventi diritto;
- in caso di pignoramento, ordinato mediante decisione giudiziaria, di retribuzioni, stipendi ed altri emolumenti, che il CICR deve ad un membro del personale;
- in caso di lite tra il CICR e la cassa pensioni o l’istituzione di previdenza prevista all’articolo 10 paragrafo 1 del presente accordo;
- in caso di domanda riconvenzionale direttamente legata ad una domanda principale sollevata dal CICR; e
- in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale emessa in applicazione dell’articolo 22 del presente accordo.
Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni di proprietà del CICR o utilizzati dal Comitato ai suoi fini, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, non possono essere oggetto di alcuna misura d’esecuzione, espropriazione o requisizione.
Art. 6 Ordinamento fiscale
Il CICR, i suoi averi, redditi ed altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili, questa esenzione si applica soltanto a quelli di proprietà del Comitato e occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi che ne derivano.
Il CICR è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso i contribuenti come anche per tutti gli acquisti di prestazioni soggette all’imposta sugli acquisiti, destinati esclusivamente al proprio uso ufficiale. 5
Il CICR è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi.
L’esonero dall’IVA è accordato su richiesta del CICR mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso conformemente alla legislazione svizzera. 6
Art. 7 Regime doganale
Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale del CICR è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 1985 7 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 8 Libera disposizione dei fondi
Il Comitato può ricevere, possedere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, oro, qualsiasi divisa, numerario o altro valore mobile e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera, sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 9 Comunicazioni
Il CICR beneficia, quanto alle sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, nella misura compatibile con la convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 6 novembre 1982 8 .
Il CICR ha il diritto di spedire e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valige debitamente identificati che beneficiano degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valige diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate dal CICR, non possono essere censurate.
Il CICR ha il diritto di utilizzare i mezzi di comunicazione che ritiene appropriati e di codificare, cifrare o crittografare le sue comunicazioni. In particolare, il CICR ha il diritto di installare nei suoi locali qualsiasi tipo di materiale di comunicazione e di utilizzare dispositivi mobili, compresi dispositivi satellitari e di geolocalizzazione sul territorio nazionale. Gli impianti, i materiali di comunicazione e i dispositivi mobili devono essere allestiti e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione. Sono fatti salvi gli obblighi legali relativi all’utilizzo dello spettro delle frequenze, in particolare all’ottenimento preventivo di autorizzazioni tecniche per determinati impianti, materiali di comunicazione e dispositivi mobili. 9
Art. 10 Cassa pensioni
Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza che è creata dal CICR e svolge ufficialmente la sua attività in favore del Presidente, dei membri del Comitato o dei collaboratori del CICR beneficia, con o senza personalità giuridica propria, delle stesse esenzioni, privilegi e immunità del CICR per quanto concerne i suoi beni mobili.
I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto gli auspici del CICR e destinati a scopi ufficiali, beneficiano, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni, privilegi e immunità del CICR. I fondi creati dopo l’entrata in vigore del presente accordo beneficieranno degli stessi privilegi e immunità, fatto salvo l’accordo delle autorità federali competenti.
II. Privilegi e immunità delle persone chiamate in veste ufficiale presso il CICR
Art. 11 Privilegi e immunità del Presidente e dei membri del Comitato, come pure ai collaboratori e agli esperti del CICR
Il Presidente ed i membri del Comitato, come pure i collaboratori e gli esperti del CICR godono dei seguenti privilegi ed immunità, qualunque sia la loro nazionalità:
- immunità di giurisdizione per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni;
- inviolabilità di tutte le carte e i documenti;
- 10 immunità di arresto o di detenzione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
- 11 esonero dall’obbligo di deporre in qualità di testimone o di contribuire in altro modo nell’ambito di procedimenti penali, civili o amministrativi riguardanti fatti relativi all’esercizio delle loro funzioni o relativi a informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, anche dopo che le persone hanno cessato di svolgere le loro funzioni;
- 12 immunità di sequestro e di ispezione dei loro bagagli ufficiali.
Art. 12 Privilegi e immunità dei collaboratori non svizzeri
Oltre ai privilegi e alle immunità menzionati nell’articolo 11, i collaboratori del CICR che non hanno la nazionalità svizzera:
- sono esenti da qualsiasi obbligo inerente al servizio nazionale in Svizzera;
- non soggiacciono, unitamente al loro coniuge ed ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- godono, per quanto concerne le agevolazioni di cambio e di trasferimento dei loro averi in Svizzera e all’estero, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
- godono, unitamente ai membri della famiglia a loro carico e al personale domestico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
- 13 ...
Art. 12a14 Previdenza sociale
- I collaboratori del CICR, di qualsiasi nazionalità, che sono affiliati al sistema svizzero delle assicurazioni sociali immediatamente prima dell’inizio della loro attività lavorativa presso il CICR rimangono obbligatoriamente assicurati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità, all’assicurazione contro la disoccupazione, al regime delle indennità per perdita di guadagno e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità obbligatoria per tutta la durata del loro rapporto di lavoro presso il CICR, indipendentemente dal luogo in cui sono impiegati, in Svizzera o all’estero.
- I collaboratori del CICR, di qualsiasi nazionalità, che non sono affiliati al sistema svizzero delle assicurazioni sociali immediatamente prima dell’inizio della loro attività lavorativa presso il CICR non sono soggetti alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità, all’assicurazione contro la disoccupazione, al regime delle indennità per perdita di guadagno per tutta la durata del loro rapporto di lavoro presso il CICR, indipendentemente dal luogo in cui sono impiegati, in Svizzera o all’estero. Sono coperti dal sistema previdenziale previsto dal CICR. Sono soggetti alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità obbligatoria (LPP)15 in deroga all’articolo 5 capoverso 1 LPP e sono assicurati presso la Cassa pensioni del CICR.
- Tutti i collaboratori del CICR, di qualsiasi nazionalità, che lavorano presso la sede del CICR in Svizzera sono soggetti alla legislazione svizzera sulle assicurazioni obbligatorie malattie e infortuni. Essi non sono più soggetti alle assicurazioni obbligatorie malattie e infortuni non appena si siano trasferiti all’estero per conto del CICR, a condizione che siano coperti dal CICR contro i rischi di malattia e infortunio, anche se mantengono un domicilio in Svizzera. Ciò vale anche per i membri della famiglia che non esercitano un’attività lucrativa e accompagnano i collaboratori del CICR all’estero.
- Le persone autorizzate ad accompagnare i collaboratori del CICR ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 7 dicembre 200716 sullo Stato ospite (OSOsp) non beneficiano delle modalità relative alle assicurazioni sociali previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 13 Eccezioni all’immunità di giurisdizione e d’esecuzione
Le persone di cui all’articolo 11 del presente accordo non godono dell’immunità di giurisdizione in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da veicoli di loro proprietà o da esse guidati oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali in materia di circolazione stradale, punibile con una multa disciplinare.
Art. 14 Servizio militare dei collaboratori svizzeri
Un numero limitato di congedi dal servizio militare (congedi per l’estero) può essere accordato a collaboratori svizzeri che esercitano funzioni dirigenziali in seno al CICR. 1 beneficiari di detto congedo sono dispensati dai servizi d’istruzione, dalle ispezioni e dal tiro obbligatorio.
Per gli altri collaboratori svizzeri del CICR, le domande di dispensa o di permuta del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato, possono essere presentate dal CICR al Dipartimento federale degli affari esteri, con preghiera di trasmetterle al Dipartimento militare federale, che le esaminerà con indulgenza.
Infine, un numero limitato di dispense dal servizio attivo è accordato ai collaboratori del CICR anche in periodo di mobilitazione, affinché possano proseguire l’opera dell’istituzione.
Art. 15 Oggetto delle immunità
I privilegi e le immunità previsti nel presente accordo non sono istituiti per accordare a coloro che ne beneficiano vantaggi personali. Sono stabiliti soltanto per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento del CICR e la completa indipendenza degli agenti interessati, nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente del CICR deve togliere l’immunità ad un collaboratore o ad un esperto se ritiene che questa intralci il corso normale della giustizia e se essa può essere tolta senza pregiudicare gli interessi del CICR. L’Assemblea del Comitato ha facoltà decisionale per levare l’immunità del Presidente o quella dei membri.
Art. 16 Entrata, soggiorno ed uscita
Le autorità svizzere adottano le misure necessarie per facilitare l’entrata e il soggiorno sul territorio svizzero nonché l’uscita dallo stesso a tutte le persone, di qualsivoglia nazionalità, chiamate a titolo ufficiale presso il CICR.
Art. 17 Carte di legittimazione
Il Dipartimento federale degli affari esteri consegna al CICR, a destinazione del Presidente, dei membri del Comitato e dei collaboratori, una carta di legittimazione provvista della fotografia del titolare. Tale carta, autenticata dal Dipartimento federale degli affari esteri e dal CICR, serve a legittimare il titolare verso qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
Il CICR comunica periodicamente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei membri del Comitato e quello dei collaboratori del CICR che sono assegnati durevolmente alla sede dell’organizzazione. Il CICR indica per ciascuna persona la data di nascita, la nazionalità, il domicilio in Svizzera o all’estero e la funzione.
Art. 18 Prevenzione degli abusi
Il CICR e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e d’impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi e le immunità previsti nel presente accordo.
Art. 19 Controversie di carattere privato
Il CICR adotta provvedimenti appropriati allo scopo di comporre in modo soddisfacente:
- le controversie in materia di contratti di cui il CICR è partecipe e altre controversie di diritto privato;
- le controversie in cui è implicato un collaboratore del CICR che, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora questa non sia stata levata conformemente alle disposizioni dell’articolo 15.
III. Non responsabilità della Svizzera
Art. 20 Non responsabilità della Svizzera
Dall’attività del CICR in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni del CICR o per quelli dei suoi collaboratori.
IV. Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata di eseguire il presente accordo.
Art. 22 Composizione delle controversie
Qualsiasi divergenza circa l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti tra le parti, può essere sottoposta, dall’una o dall’altra parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri, compreso il suo presidente.
Il Consiglio federale svizzero e il CICR designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
I membri così designati cooptano il presidente.
Qualora i membri non si accordino sulla scelta del presidente, questi è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia su richiesta dei membri del tribunale arbitrale o, se il Presidente è impossibilitato ad esercitare il suo mandato, dal Vicepresidente, o ancora, in caso d’impedimento di quest’ultimo, dal membro più anziano della Corte.
Il Tribunale è adito su domanda dell’una o dell’altra parte.
Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
La sentenza arbitrale è vincolante per le parti in causa.
Art. 23 Revisione
Il presente accordo può essere riveduto su domanda dell’una o dell’altra parte.
In tal caso, le due parti si concertano sulle modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.
Art. 24 Denuncia
Il presente accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte, con preavviso scritto di due anni.
Art. 25 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Fatto a Berna, il 19 marzo 1993, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Il Capo del Dipartimento federale René Felber | Per il Comitato internazionale della Croce Rossa: Il Presidente: Cornelio Sommaruga |