L’oggetto del presente Accordo è l’adempimento, da parte del Centro, dei compiti internazionali affidatigli dagli Stati contraenti alla Convenzione sul divieto delle mine antiuomo, in applicazione del suddetto Accordo del 7 novembre 2001 o, se del caso, in virtù di altri mandati internazionali.
Il presente Accordo non pregiudica l’esercizio da parte del Dipartimento federale dell’interno delle sue responsabilità quale organo di sorveglianza sulle fondazioni relativamente al rispetto degli obiettivi del Centro.