Il Consiglio federale svizzero riconosce, ai fini del presente Accordo, la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera del Segretariato istituito in virtù dell’articolo 18 paragrafo 1 del Trattato sul commercio delle armi 2 . Il Trattato è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 2 aprile 2013.
0.192.122.54
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato
del Trattato sul commercio delle armi ai fini di determinare
lo statuto giuridico del Segretariato in Svizzera
RU 2016 2877
Traduzione1
Concluso il 13 giugno 2016
Entrato in vigore il 13 giugno 2016
(Stato 13 giugno 2016)
Il Consiglio federale svizzero
da una parte,
e
il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi
dall’altra,
al fine di regolare le loro relazioni attraverso un accordo di sede,
hanno convenuto quanto segue:
I. Statuto, privilegi e immunità del Segretariato del Trattato sul commercio delle armi
Art. 1 Personalità e capacità
Art. 2 Indipendenza e libertà d’azione
Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione del Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (qui di seguito «Segretariato»).
Gli riconosce una libertà di riunione assoluta sul territorio svizzero, inclusa la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.
Art. 3 Disposizioni generali relative ai privilegi e alle immunità
Il Segretariato beneficia dei privilegi e delle immunità conformemente al presente Accordo.
I rappresentanti degli Stati Parte al Trattato sul commercio delle armi, i funzionari del Segretariato e gli esperti in missione beneficiano dei privilegi e delle immunità conformemente al presente Accordo.
I funzionari del Segretariato sono trattati con il dovuto rispetto e vengono adottate tutte le misure opportune affinché non siano minacciate la loro persona, la loro libertà e la loro dignità. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, i funzionari del Segretariato hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.
Art. 4 Inviolabilità dei locali
Gli edifici o parti di edifici e i terreni adiacenti che sono utilizzati per gli scopi del Segretariato, chiunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del Capo del Segretariato o del rappresentante debitamente autorizzato.
Art. 5 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi del Segretariato e, in generale, tutti i documenti, come pure i supporti di dati che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili sempre e ovunque essi si trovino.
Art. 6 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
Nell’ambito delle sue attività, il Segretariato beneficia di ogni forma d’immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei casi in cui:
- l’immunità è formalmente revocata, in casi particolari, dal Presidente della Conferenza degli Stati Parte al Trattato sul commercio delle armi in consultazione con i quattro Vicepresidenti di detta Conferenza;
- un’azione di responsabilità civile è intentata contro il Segretariato per ogni danno provocato in Svizzera da veicoli che gli appartengono o che circolano per suo conto;
- un pignoramento è ordinato, per decisione giudiziaria, sul salario, sulla remunerazione e su altri emolumenti dovuti dal Segretariato a uno dei suoi funzionari;
- è presentata una domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale dal Segretariato; ed
- è eseguita una sentenza arbitrale in applicazione dell’articolo 30 del presente Accordo.
Gli edifici o parti di edifici, i terreni adiacenti e i beni di proprietà del Segretariato o utilizzati da quest’ultimo per i suoi scopi, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque sia la persona che li detiene, sono esenti da:
- qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione;
- qualsiasi forma di sequestro, coazione amministrativa o misura preliminare a una sentenza, fatti salvi i casi previsti al paragrafo 1.
Art. 7 Pubblicazioni e comunicazioni
Le pubblicazioni e le comunicazioni del Segretariato non sottostanno ad alcuna restrizione.
Art. 8 Regime fiscale
Il Segretariato, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Rimane inteso che, nel caso degli immobili, tale esenzione si applica soltanto agli edifici di cui il Segretariato è proprietario e che sono occupati dai suoi servizi nonché ai redditi che ne derivano.
Il Segretariato è esonerato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti destinati al proprio uso ufficiale e per tutte le prestazioni di servizi per il proprio uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera.
Il Segretariato è esonerato da tutte le tasse federali, cantonali e comunali, purché non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi.
Se del caso, le esenzioni di cui sopra sono effettuate mediante rimborso, su domanda del Segretariato e applicando una procedura da stabilire tra il Segretariato e le autorità competenti.
Art. 9 Regime doganale
Il trattamento alla dogana degli oggetti destinati all’uso ufficiale del Segretariato è disciplinato dalle disposizioni pertinenti del diritto svizzero applicabili alle organizzazioni intergovernative. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare al Segretariato privilegi doganali favorevoli almeno quanto quelli previsti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 1985 3 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 10 Libera disposizione dei fondi
Il Segretariato può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa e numerario, oro e altri valori mobili e disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 11 Comunicazioni ufficiali
Il Segretariato beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, in misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 1992 4 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Il Segretariato ha il diritto di utilizzare codici per le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di spedire e ricevere la sua corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati che beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri e valigie diplomatici.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del Segretariato debitamente autenticate non possono essere censurate.
Il Segretariato è esonerato dall’obbligo di omologare gli impianti terminali di telecomunicazione via cavo (comunicazione via cavo) allestiti e utilizzati esclusivamente nel perimetro dei suoi edifici o di parti di edifici o dei terreni adiacenti. Gli impianti di telecomunicazione devono essere allestiti e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.
L’utilizzazione degli impianti di telecomunicazione (comunicazione via cavo e comunicazione senza fili) deve essere coordinata tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunicazioni.
Art. 12 Cassa pensioni e fondi speciali
Le casse pensioni o gli istituti di previdenza che esercitano ufficialmente la loro attività a favore di funzionari del Segretariato dispongono in Svizzera della stessa capacità giuridica del Segretariato. Proporzionalmente alla loro attività in favore dei funzionari, beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti al Segretariato per quanto riguarda i beni mobili.
I fondi e le fondazioni, dotati o meno di personalità giuridica, gestiti sotto gli auspici del Segretariato e destinati ai suoi fini ufficiali, beneficiano delle stesse esenzioni, degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti al Segretariato per quanto riguarda i loro beni mobili. I fondi e le fondazioni istituiti dopo l’entrata in vigore del presente Accordo beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità, fatto salvo l’assenso delle autorità federali competenti.
Art. 13 Previdenza sociale
Il Segretariato non è soggetto, in qualità di datore di lavoro, né alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità né alla legislazione sull’assicurazione malattie.
II. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate in veste ufficiale
Art. 14 Privilegi e immunità accordati ai rappresentanti degli Stati Parte al Trattato sul commercio delle armi
I rappresentanti degli Stati Parte al Trattato sul commercio delle armi che partecipano in veste ufficiale alle conferenze o alle riunioni organizzate in virtù del succitato Trattato beneficiano in Svizzera, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i viaggi da e verso il luogo di riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di arresto o detenzione ed esenzione dalle ispezioni e dal sequestro del bagaglio personale, salvo in caso di flagranza di reato;
- immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- privilegi doganali accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19855 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
- esenzione, per sé e per le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, da qualsiasi misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni identiche a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione temporanea;
- il diritto di utilizzare codici nelle loro comunicazioni ufficiali e di ricevere e spedire documenti e corrispondenza per mezzo di corrieri o valigie diplomatici.
Nel caso in cui l’incidenza di una qualsiasi imposta sia subordinata alla residenza del soggetto in Svizzera, i periodi durante i quali i rappresentanti degli Stati Parte al Trattato sul commercio delle armi si trovano in Svizzera per partecipare a conferenze o riunioni organizzate in virtù del succitato Trattato non sono considerati come periodi di residenza.
I privilegi e le immunità sono accordati ai rappresentanti degli Stati Parte al Trattato sul commercio delle armi non per conferire loro vantaggi personali, bensì allo scopo di garantire l’esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative al Segretariato. Di conseguenza, le autorità competenti di uno Stato Parte al Trattato sul commercio delle armi revocano l’immunità del loro rappresentante in tutti i casi in cui lo Stato Parte giudica che tale immunità possa ostacolare l’azione della giustizia e ove essa possa essere revocata senza pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo per il quale è stata accordata.
Art. 15 Privilegi e immunità accordati al Capo del Segretariato, al suo sostituto e agli alti funzionari del Segretariato
Fatto salvo l’articolo 21 del presente Accordo, il Capo del Segretariato o, in caso di impedimento di questi, il suo sostituto, nonché gli alti funzionari del Segretariato beneficiano dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale pubblico e agli usi internazionali.
Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esentate da ogni imposta federale, cantonale e comunale sui salari, sulle remunerazioni, sugli emolumenti e sulle indennità versati loro dal Segretariato; tale esenzione si applica alle persone di nazionalità svizzera a condizione che il Segretariato preveda un’imposizione interna. Sono esenti in Svizzera al momento del loro versamento le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale eventualmente corrisposte alle suddette persone a titolo di indennità in seguito a malattia, infortunio ecc. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate alle persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso il Segretariato. Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito di queste persone.
Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per gli acquisti destinati all’uso strettamente personale e per tutte le prestazioni di servizi ad uso strettamente personale.
I privilegi e le agevolazioni doganali sono accordati conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto svizzero. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare alle persone di cui sopra privilegi doganali favorevoli almeno quanto quelli previsti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 1985 6 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. Inoltre, tali persone hanno il diritto di importare e utilizzare una seconda automobile dietro assunzione illimitata senza essere soggette al pagamento dei tributi all’importazione fintanto che ne sono proprietarie (la rivendita dell’automobile è possibile solo dopo aver versato i dazi all’importazione).
Art. 16 Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari del Segretariato
Tutti i funzionari del Segretariato beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche dopo che tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l’articolo 21 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sui salari, sulle remunerazioni, sugli emolumenti e sulle indennità versati loro dal Segretariato; tale esenzione si applica ai funzionari di nazionalità svizzera a condizione che il Segretariato preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale eventualmente corrisposte a funzionari del Segretariato a titolo di indennità in seguito a malattia, infortunio ecc.; per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate alle persone che hanno cessato la loro attività presso il Segretariato.
- Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito di queste persone.
Art. 17 Privilegi, immunità e agevolazioni accordati ai funzionari del Segretariato che non hanno la nazionalità svizzera
Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 16, i funzionari del Segretariato che non hanno la nazionalità svizzera:
- sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio militare in Svizzera;
- non sottostanno, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, alle disposizioni volte a limitare l’immigrazione e alle formalità relative alla registrazione degli stranieri;
- beneficiano, in materia di agevolazioni di cambio, delle medesime agevolazioni riconosciute ai funzionari di organizzazioni internazionali;
- beneficiano, così come le persone che vivono a loro carico, delle medesime agevolazioni per il rimpatrio accordate ai funzionari di organizzazioni internazionali;
- beneficiano, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dalle disposizioni pertinenti del diritto svizzero applicabili alle organizzazioni intergovernative. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare a questa categoria di persone privilegi doganali favorevoli almeno quanto quelli previsti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 19857 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 18 Previdenza sociale
I funzionari del Segretariato che non hanno la nazionalità svizzera non sottostanno alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La situazione dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinata mediante scambio di lettere.
I funzionari del Segretariato, di nazionalità svizzera o estera, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera. Ciononostante possono chiedere di essere assoggettati al sistema di assicurazione malattie svizzero.
I funzionari del Segretariato non sottostanno all’assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni, sempre che il Segretariato accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.
Art. 19 Servizio militare dei funzionari svizzeri
I funzionari di nazionalità svizzera del Segretariato sottostanno agli obblighi militari in Svizzera, conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.
Ad alcuni funzionari di nazionalità svizzera del Segretariato può essere accordato un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero); i beneficiari di un congedo di questo tipo sono dispensati dal servizio, dall’ispezione e dal tiro obbligatorio fuori servizio.
Per i funzionari di nazionalità svizzera che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 2 possono essere presentate domande di dispensa o di differimento del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.
Le domande di congedo per l’estero e le domande di dispensa o di differimento del servizio d’istruzione sono presentate dal Segretariato al Dipartimento federale degli affari esteri all’attenzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 20 Privilegi e immunità accordati agli esperti in missione
Gli esperti in missione, indipendentemente dalla loro nazionalità, beneficiano dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche dopo che tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l’articolo 21 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- esenzione da ogni misura volta a limitare l’entrata, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio militare nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni identiche a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione temporanea;
- per quanto concerne il bagaglio personale, immunità e agevolazioni identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici.
Art. 21 Eccezioni all’immunità di giurisdizione
Le persone di cui agli articoli 15, 16 e 20 del presente Accordo non beneficiano dell’immunità di giurisdizione in caso di azione in responsabilità civile intentata nei loro confronti a seguito di danni causati in Svizzera da un veicolo di loro proprietà o da esse condotto, oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali concernenti la circolazione stradale punibile con una multa disciplinare.
Art. 22 Oggetto delle immunità
I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo per i funzionari del Segretariato non sono stabiliti allo scopo di conferire vantaggi personali ai loro beneficiari. Sono istituiti unicamente per garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento del Segretariato e la completa indipendenza dei suoi funzionari.
Il Capo del Segretariato ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di un funzionario o di un esperto in tutti i casi in cui giudica che tale immunità possa ostacolare l’azione della giustizia e ove essa possa essere revocata senza pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo per il quale è stata accordata.
La revoca dell’immunità del Capo del Segretariato è di competenza del Presidente della Conferenza degli Stati Parte al Trattato sul commercio delle armi in consultazione con i quattro Vicepresidenti della suddetta Conferenza.
Art. 23 Entrata, soggiorno e uscita
Le autorità svizzere adottano tutte le misure utili a facilitare l’entrata in territorio svizzero, il soggiorno e l’uscita dal medesimo di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso il Segretariato, ovvero:
- il Capo del Segretariato, gli alti funzionari e tutti gli altri funzionari del Segretariato, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
- gli esperti in missione per il Segretariato;
- qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua nazionalità, chiamata in veste ufficiale presso il Segretariato.
Art. 24 Carte di legittimazione
Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia al Segretariato, per ogni funzionario, come pure per i familiari a carico del funzionario ammessi dal Dipartimento federale degli affari esteri a titolo di ricongiungimento familiare che vivono in comunione domestica con lui e non esercitano un’attività lucrativa, una carta di legittimazione con fotografia del titolare. Tale carta serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
Il Segretariato comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari del Segretariato, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio e la categoria o il tipo di posto al quale appartengono.
Art. 25 Prevenzione degli abusi
Il Segretariato e le autorità svizzere cooperano in ogni momento allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti dal presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.
Art. 26 Controversie di carattere privato
Il Segretariato adotta disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente:
- controversie derivanti da contratti dei quali il Segretariato è parte e altre controversie di diritto privato;
- controversie nelle quali sono implicate persone menzionate agli articoli 15, 16 e 20 e che, in virtù della loro situazione ufficiale, beneficiano dell’immunità, sempre che questa non sia stata revocata conformemente all’articolo 22 del presente Accordo.
III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera
Art. 27 Non responsabilità della Svizzera
La Svizzera non incorre in alcuna responsabilità internazionale per gli atti o le omissioni del Segretariato, o per quelli dei funzionari di quest’ultimo, legati all’attività del Segretariato sul suo territorio.
Art. 28 Sicurezza della Svizzera
È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.
Qualora ritenesse necessario applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più rapidamente possibile con il Segretariato allo scopo di decidere di comune accordo i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi del Segretariato.
Il Segretariato collabora con le autorità svizzere per evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera legato alle proprie attività.
IV. Disposizioni finali
Art. 29 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Art. 30 Composizione delle controversie
Tutte le controversie tra le Parti al presente Accordo concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo che non hanno potuto essere composte mediante negoziazioni tra le Parti possono essere sottoposte da ciascuna Parte a un tribunale arbitrale composto da tre membri.
Il Consiglio federale svizzero e il Segretariato designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
I membri così designati scelgono di comune accordo il terzo membro, che presiede il tribunale arbitrale. In caso di disaccordo tra i membri sulla scelta del presidente e in mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta di una delle Parti.
Il tribunale stabilisce la propria procedura.
La sentenza arbitrale è obbligatoria e definitiva per le Parti in causa.
Art. 31 Revisione dell’Accordo
Il presente Accordo può essere riveduto su domanda di una delle Parti.
In tal caso, le due Parti si concertano per stabilire le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 32 Denuncia dell’Accordo
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti, mediante preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.
Art. 33 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Fatto a Ginevra, il 13 giugno 2016, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Didier Burkhalter | Per il Segretariato Dumisani Dladla |