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0.192.122.55

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e Interpeace
concernente i privilegi e le immunità di Interpeace
in Svizzera

RS 2018 539

Traduzione

Concluso il 15 gennaio 2018

Entrato in vigore il 15 gennaio 2018

(Stato 15 gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
Interpeace,
dall’altro,

desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi et le immunità di Interpeace in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Libertà d’azione

Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione di Interpeace.

Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.

Art. 2 Regime fiscale

Interpeace, i suoi averi nonché i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili l’esonero si applica unicamente a quelli di proprietà di Interpeace e che vengono utilizzati dai suoi servizi come anche ai relativi redditi.

Interpeace è esonerato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.

Interpeace è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizio effettuati sul territorio svizzero presso i soggetti fiscali come anche per tutti gli acquisti di prestazioni effettuati presso imprese con sede all’estero, destinati esclusivamente al proprio uso ufficiale.

Interpeace non è esonerato dai tributi all’importazione (tributi doganali, IVA ecc.) per i beni importati.

Interpeace è esonerato da tutte le tasse federali, cantonali e comunali nella misura in cui non costituiscano rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

L’esonero dall’IVA è accordato su richiesta di Interpeace mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso, conformemente alla legislazione svizzera. Se occorre, gli altri esoneri summenzionati saranno effettuati mediante rimborso su richiesta di Interpeace seguendo una procedura che dovrà essere stabilita da quest’ultimo e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 3 Personale straniero

Il Consiglio federale esonera Interpeace dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.

Art. 4 Prevenzione degli abusi

Interpeace e le autorità svizzere competenti collaborano in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo.

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.

Art. 5 Non responsabilità della Svizzera

L’attività di Interpeace in territorio svizzero non comporta nessuna responsabilità internazionale per la Svizzera per gli atti e le omissioni di Interpeace o del suo personale.

Art. 6 Sicurezza della Svizzera

È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera.

Il Consiglio federale svizzero, qualora ritenesse opportuno applicare il capoverso 1 del presente articolo, deve mettersi in contatto con Interpeace il più presto possibile, nella misura in cui le circostanze lo permettano, allo scopo di stabilire di comune intesa le misure necessarie per proteggere gli interessi di quest’ultimo.

Interpeace collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività arrechi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

Art. 7 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 8 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo che le parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

Le parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.

Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le parti implicate nella controversia.

Art. 9 Revisione dell’Accordo

Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione in qualsiasi momento su domanda di una delle parti.

In tal caso, le due parti concordano le modifiche che occorre apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 10 Denuncia dell’Accordo

Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile.

D’intesa tra le parti, il preavviso può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Fatto a Berna, il 15 gennaio 2018, in duplice copia, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Roberto Balzaretti

Per
Interpeace:

Matthias Stiefel
Scott M. Weber