0.192.122.632.121
Scambio di lettere del 18 ottobre /
1° novembre 2001
fra la Confederazione Svizzera e il Centro di consulenza sulla
legislazione dell’OMC concernente lo statuto dei funzionari
internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni
sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)
RU 2004 5127
Entrato in vigore il 18 ottobre 2001
(Stato 18 ottobre 2001)
Traduzione 1
Dipartimento federale Direzione del diritto internazionale pubblico | Berna, 18 ottobre 2001 Signor Ginevra |
Onorevole Presidente,
facendo riferimento al decreto federale del 22 marzo 1996 2 concernente la conclusione di accordi con le organizzazioni internazionali sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), ho l’onore di comunicarle quanto segue:
A nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo del 18 ottobre 2001 3 tra il Consiglio federale svizzero e il Centro di consulenza sulla legislazione dell’OMC per determinare lo statuto giuridico del Centro di consulenza in Svizzera, i funzionari di cittadinanza svizzera del Centro di consulenza non siano più considerati dallo Stato ospitante come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’assicurazione d’indennità per perdita di guadagno (IPG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), se sono affiliati ad un sistema di previdenza previsto dal Centro di consulenza. Se esercitano le loro funzioni in Svizzera hanno la possibilità di aderire, volontariamente, o all’AVS/AI/IPG/AD, o solamente all’AD. A tal fine, devono inoltrare richiesta d’adesione presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro il termine di tre mesi a decorrere dalla loro affiliazione ad un sistema di previdenza previsto dal Centro di consulenza.
Ho inoltre l’onore di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali del Centro di consulenza di cittadinanza svizzera e domiciliati in Svizzera, non siano più assicurati obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG, se non esercitano un’attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dal Centro di consulenza o se cessano in seguito la loro attività lucrativa. Hanno la possibilità di aderire, volontariamente, all’AVS/AI/IPG. A tal fine, devono inoltrare richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro un termine di tre mesi a decorrere dall’affiliazione del funzionario internazionale ad un sistema di previdenza previsto dal Centro di consulenza o entro un termine di tre mesi a decorrere dalla cessazione della loro attività lucrativa. La regolamentazione qui descritta si applica ugualmente ai coniugi – che non godono di privilegi e immunità – di funzionari internazionali stranieri, esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a LAVS 4 .
Gli assicurati possono, in qualsiasi momento, rescindere tutti i contratti di copertura assicurativa che hanno scelto per la fine del mese corrente. Tuttavia, gli assicurati all’AVS/AI/IPG/AD possono rescindere anche i soli contratti dell’AVS/AI/IPG e mantenere la loro affiliazione all’AD. La rescissione vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale presso il Centro di consulenza. Fatte salve le condizioni particolari previste nella presente lettera, le disposizioni AVS/AI/IPG/AD sono loro applicabili. Gli assicurati che non adempiono i loro obblighi entro i termini prescritti ne sono esclusi dopo diffida.
Il Centro di consulenza fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera affiliati ad un sistema di previdenza previsto dal Centro di consulenza all’entrata in vigore dell’Accordo di sede e notifica per scritto ogni caso in cui un funzionario svizzero aderisce al sistema citato o ne esce.
La prego di volermi comunicare se quanto sopra proposto incontra la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo mediante scambio di lettere. Quest’ultimo entra in vigore contemporaneamente all’accordo di sede. Entrambe le parti possono denunciare il presente accordo per il primo giorno di un anno civile, con preavviso scritto di dodici mesi.
Gradisca, onorevole signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.
Nicolas Michel
La ringrazio per la Sua lettera del 18 ottobre 2001 relativa alla situazione dei funzionari del Centro di consulenza di nazionalità svizzera in materia di previdenza sociale (AVS/AI/IPG/AD) nell’ambito dell’Accordo di sede del 18 ottobre 2001 concluso tra il Consiglio federale svizzero e il Centro di consulenza sulla legislazione dell’OMC. Ho il piacere di informarla che il Centro di consulenza approva la sua proposta.
Gradisca, signor Direttore, l’espressione della mia alta considerazione.
Otto Th. Genee