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Scambio di lettere del 31 agosto 2004
tra la Confederazione svizzera e l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI)
concernente lo statuto dei funzionari internazionali di
cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)

RU 2005 1503

Entrato in vigore il 31 agosto 2004

(Stato 31 agosto 2004)

Traduzione 1

Agenzia di cooperazione e d’informazione
per il commercio internazionale (ACICI)

Ginevra

Ginevra, 31 agosto 2004

Signor Ambasciatore Paul Seger
Direzione del diritto
internazionale pubblico
Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna

Signor Ambasciatore,

Ho l’onore di fare riferimento alla Sua lettera del 31 agosto 2004, il cui tenore è il seguente:

  1. «Facendo riferimento al Decreto federale del 22 marzo 19962 che delega al Consiglio federale la competenza di concludere accordi con le organizzazioni internazionali sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), ho l’onore di comunicarvi quanto segue:
  2. A nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo concluso il 31 agosto 20043 tra il Consiglio federale svizzero e l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI) per determinare lo statuto giuridico dell’Agenzia in Svizzera, i funzionari di cittadinanza svizzera dell’ACICI non siano più considerati dallo Stato ospitante come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’assicurazione d’indennità per perdita di guadagno (IPG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), se sono affiliati ad un sistema di previdenza previsto dall’ACICI. Se esercitano le loro funzioni in Svizzera hanno la possibilità di aderire, volontariamente, all’AVS/AI/IPG/AD o solamente all’AD. A tal fine, devono inoltrare richiesta d’adesione presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro il termine di tre mesi a decorrere dalla loro affiliazione ad un sistema di previdenza previsto dall’ACICI.
  3. Ho inoltre l’onore di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali dell’ACICI di cittadinanza svizzera e domiciliati in Svizzera, non siano più assicurati obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG, se non esercitano un’attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dall’ACICI o se cessano in seguito la loro attività lucrativa. Hanno la possibilità di aderire, volontariamente, all’AVS/AI/IPG. A tal fine, devono inoltrare richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro un termine di tre mesi a decorrere dall’affiliazione del funzionario internazionale ad un sistema di previdenza previsto dall’ACICI o entro un termine di tre mesi a decorrere dalla cessazione della loro attività lucrativa. La regolamentazione qui descritta si applica ugualmente ai coniugi – che non godono di privilegi e immunità – di funzionari internazionali stranieri, esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a LAVS4.
  4. Gli assicurati possono, in qualsiasi momento, rescindere tutti i contratti di copertura assicurativa che hanno scelto per la fine del mese corrente. Tuttavia, gli assicurati all’AVS/AI/IPG/AD possono rescindere anche solo i contratti dell’AVS/AI/IPG e mantenere la loro affiliazione all’AD. La rescissione vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale presso l’ACICI. Fatte salve le condizioni particolari previste nella presente lettera, le disposizioni AVS/AI/IPG/AD sono loro applicabili. Gli assicurati che non adempiono i loro obblighi entro i termini prescritti ne sono esclusi dopo diffida.
  5. L’ACICI fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera affiliati ad un sistema di previdenza previsto dall’ACICI all’entrata in vigore dell’Accordo di sede e notifica per scritto ogni affiliazione di un funzionario svizzero al sistema o ogni uscita dallo stesso.
  6. La prego di volermi comunicare se quanto sopra proposto incontra la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo mediante scambio di lettere. Quest’ultimo entra in vigore contemporaneamente all’accordo di sede. Entrambe le parti possono denunciare il presente accordo, mediante preavviso scritto di dodici mesi, con effetto a partire dal primo giorno di un anno civile.»

A nome dell’Agenzia, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo a mezzo di scambio di lettere che entra in vigore a partire da questo giorno. Esso potrà essere denunciato dall’una o dall’altra parte il primo giorno di un anno civile, mediante preavviso scritto di dodici mesi.

Gradisca, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Esperanza Durán
Direttore esecutivo

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