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0.192.122.734.1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
la Commissione elettrotecnica internazionale per disciplinare
lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera

RU 2009 275

Traduzione1

Concluso il 16 dicembre 2008
Entrato in vigore il 1° gennaio 2009

(Stato 15 febbraio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

da un lato,

e

la Commissione elettrotecnica internazionale,

dall’altro,

animati dal desiderio di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Commissione elettrotecnica internazionale, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 2

La Commissione elettrotecnica internazionale è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.

La Commissione è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti, effettuati presso aziende con sede all’estero, di prestazioni di servizi destinate esclusivamente all’uso ufficiale.

La Commissione non è esonerata dai tributi d’entrata (dazi, IVA ecc.) per i beni importati.

Art. 3

La Commissione elettrotecnica internazionale è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

Art. 4

Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui la Commissione elettrotecnica internazionale è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai relativi redditi.

Art. 5

Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, su domanda della Commissione elettrotecnica internazionale e secondo una procedura determinata da essa e dalle competenti autorità svizzere.

Art. 6

I membri del personale della Commissione elettrotecnica internazionale, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione in seno alla suddetta Commissione, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, sulle rimunerazioni e sulle indennità versati loro dalla Commissione.

Le prestazioni in capitale dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza sociale sono pure esenti in Svizzera, al momento del loro pagamento, da qualunque imposta sul capitale e sul reddito. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale pagate segnatamente come indennità per malattia, infortunio, invalidità. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali versati e neppure le rendite e le pensioni che la Commissione elettrotecnica internazionale paga agli ex-membri del suo personale.

Resta per altro inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota d’imposta applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.

Art. 6a2

I membri del personale della Commissione elettrotecnica internazionale che non hanno la cittadinanza svizzera sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.

Art. 7

I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale della Commissione elettrotecnica internazionale. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività della Commissione.

Art. 8

La Commissione elettrotecnica internazionale coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.

Art. 9

Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 10

Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le Parti, può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.

Le Parti al presente Accordo designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due Parti.

Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. La lingua dell’arbitrato è il francese.

La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti implicate nella controversia.

Art. 11

Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento su domanda dell’una o dell’altra Parte.

In tal caso, le due Parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 12

Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra Parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile.

Art. 13

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2009. Fatto a Berna, il 16 dicembre 2008, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Paul Seger

Per la
Commissione elettrotecnica internazionale:

Aharon Amit

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