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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’Associazione
del Trasporto aereo internazionale (IATA) per determinare
lo statuto fiscale dei servizi e del personale di questa organizzazione in Svizzera

RU 1989 1505

Traduzione

Concluso il 20 dicembre 1976
Entrato in vigore il 1° gennaio 1977

(Stato 19 dicembre 1997)

Consiglio federale svizzero,

da una parte,

e
L’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA),

qui appresso denominata l’Associazione, d’altra parte,

animati dal desiderio di concludere un accordo in vista di determinare lo statuto fiscale dei servizi e del personale dell’Associazione in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’Associazione, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali per i suoi servizi in Svizzera. Tuttavia, per gli immobili tale esenzione si applica soltanto a quelli di proprietà dell’Associazione e occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi che ne derivano. L’Associazione non è tenuta a un’imposta sulla pigione che paga per locali da essa presi in locazione e occupati dai suoi servizi.

Art. 2

L’Associazione è esente dalle imposte indirette, federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, computata nel prezzo o trasferita in modo apparente, l’esenzione vale solo per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Associazione, a condizione che il fatturato di ogni singolo acquisto superi 100 franchi svizzeri.

Art. 3

L’Associazione è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi.

Art. 4

Ove occorra, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, a domanda dell’Associazione, giusta una procedura da stabilirsi di comune accordo tra l’Associazione e le autorità competenti svizzere.

Art. 5

I membri del personale dell’Associazione, se non sono cittadini svizzeri, sono esenti, per la durata della loro funzione, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, emolumenti e indennità pagati loro dall’Associazione.

Sono pure esenti, in Svizzera, da ogni imposizione sul capitale e sul reddito, al momento del versamento, le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa‑pensione o da un istituto di previdenza sociale; lo stesso vale per ogni prestazione a titolo d’indennità per malattia, infortunio, invalidità ecc. Per contro, i redditi dei capitali versati, come anche le rendite e pensioni pagate dall’Associazione agli ex membri del suo personale, non fruiscono dell’esenzione fiscale. Resta per altro inteso che la Svizzera mantiene la possibilità di tener conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati, per determinare l’aliquota di tassazione applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.

Art. 5bis1

I membri del personale dell’Associazione che non sono cittadini svizzeri e beneficiano delle esenzioni fiscali previste dall’articolo 5 del presente Accordo non sono soggetti alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, sull’assicurazione per l’invalidità, sull’assicurazione contro la disoccupazione, sul regime delle indennità di perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

I membri del personale dell’Associazione che sono cittadini svizzeri sono obbligatoriamente soggetti alla legislazione menzionata nel paragrafo 1. L’Associazione deve conformarsi agli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla suddetta legislazione.

L’Associazione vigila affinché i membri del suo personale che non sono soggetti alla legislazione menzionata nel paragrafo 1 beneficino di una protezione sociale equivalente.

Art. 6

Le disposizioni fiscali previste nel presente accordo non sono istituite per concedere vantaggi e agi personali ai membri del personale dell’Associazione. Sono stabiliti unicamente nell’interesse del buon funzionamento dell’Associazione.

Art. 7

L’Associazione coopererà in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso delle agevolazioni previste nel presente accordo.

Art. 8

Qualsiasi divergenza d’opinione riguardo all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati diretti tra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, al giudizio di un tribunale arbitrale trimembre. Il Consiglio federale e l’Associazione designano ciascuno un membro del tribunale. 1 membri così designati cooptano il presidente. Nel caso di divergenza riguardo alla cooptazione, il presidente è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero.

Art. 9

Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti convengono le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Art. 10

Il presente accordo può essere denunciato in ogni momento dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni.

Art. 11

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1977. Fatto e firmato a Berna, il 20 dicembre 1976, in doppio esemplare.

Per il Consiglio federale svizzero:

Il Direttore della Direzione
delle organizzazioni internazionali
del dipartimento politico federale

F. de Ziegler

Per l’Associazione:

Il Direttore generale,

K. Hammarskjöld