Il Consiglio federale svizzero riconosce, ai fini del presente Accordo, la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera del Fondo mondiale per la lotta contro l’aids, la tubercolosi e la malaria (qui di seguito: Fondo mondiale).
0.192.122.818.11
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Fondo mondiale per la lotta
contro l’aids, la tubercolosi e la malaria ai fini di determinare lo statuto giuridico del Fondo mondiale in Svizzera
RU 2005 2421
Traduzione1
Concluso il 13 dicembre 2004
Entrato in vigore il 13 dicembre 2004
(Stato 13 dicembre 2004)
Il Consiglio federale svizzero
da una parte,
e
il Fondo mondiale per la lotta contro l’aids, la tubercolosi e la malaria,
dall’altra,
al fine di regolare le loro relazioni attraverso un accordo di sede,
hanno convenuto che:
I. Statuto, privilegi e immunità del Fondo mondiale
Art. 1 Personalità e capacità
Art. 2 Indipendenza e libertà d’azione
Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione del Fondo mondiale.
Il Consiglio federale svizzero riconosce al Fondo mondiale una libertà di riunione assoluta sul territorio svizzero, comprendente la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.
Art. 3 Inviolabilità dei locali
Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che sono utilizzati per i fini del Fondo mondiale, chiunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del Direttore esecutivo del Fondo mondiale o della persona designata da lui.
Art. 4 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi del Fondo mondiale e, in generale, tutti i documenti, come pure i supporti di dati che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili sempre e ovunque essi si trovino.
Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
Nell’ambito delle sue attività, il Fondo mondiale beneficia dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei casi in cui:
- l’immunità è formalmente revocata, in un caso particolare, dal Direttore esecutivo del Fondo mondiale o dalla persona da lui designata;
- un’azione di responsabilità civile è intentata contro il Fondo mondiale per danni provocati in Svizzera da veicoli che appartengono al Fondo o che circolano per suo conto;
- un pignoramento è ordinato per decisione giudiziaria, sulla base della remunerazione, del salario e di altri emolumenti dovuti dal Fondo mondiale a uno dei suoi funzionari;
- è presentata una domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale dal Fondo mondiale; ed
- è eseguita una sentenza arbitrale in applicazione dell’articolo 29 del presente Accordo.
Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni di proprietà del Fondo mondiale o utilizzati da questo ai suoi fini, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il proprietario, sono esenti da:
- qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione;
- qualsiasi forma di sequestro, coazione amministrativa o misura preliminare a una sentenza, fatti salvi i casi previsti dal paragrafo 1.
Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni
Le pubblicazioni e le comunicazioni del Fondo mondiale non sottostanno ad alcuna restrizione.
Art. 7 Regime fiscale
Il Fondo mondiale, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Nel caso degli immobili, tuttavia, tale esenzione si applica soltanto agli edifici di cui il Fondo mondiale è proprietario, e che sono occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano.
Il Fondo mondiale è esonerato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti destinati ad uso ufficiale e per tutti i servizi effettuati per uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera.
Il Fondo mondiale è esonerato da tutte le tasse federali, cantonali e comunali, purché non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi.
Se del caso, le esenzioni di cui sopra sono effettuate mediante rimborso, previa esplicita domanda del Fondo mondiale e applicando una procedura da stabilire tra il Fondo mondiale e le autorità competenti.
Art. 8 Regime doganale
Il trattamento alla dogana degli oggetti destinati all’uso ufficiale del Fondo mondiale è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 1985 2 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 9 Libera disposizione dei fondi
Il Fondo mondiale può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario, oro e altro valore mobile, disporne liberamente, sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 10 Comunicazioni
Il Fondo mondiale beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, in misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 1992 3 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, emendata a Kyoto il 14 ottobre 1994 e a Minneapolis il 6 novembre 1998.
Il Fondo mondiale ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di inviare e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati, che beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantita ai corrieri e alle valigie diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali debitamente autentificate del Fondo mondiale non possono essere censurate.
Il Fondo mondiale è esonerato dall’obbligo di omologare gli impianti terminali di telecomunicazione via cavo (comunicazione via cavo), allestiti e utilizzati esclusivamente nel perimetro dei suoi edifici o di parti di essi o del terreno adiacente. Gli impianti di telecomunicazione dovranno essere allestiti e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare la telecomunicazione e la radiodiffusione.
L’utilizzazione di impianti per la telecomunicazione (comunicazione via cavo e non) deve essere coordinata tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunicazioni.
Art. 11 Cassa pensione e fondi speciali
Le casse pensione o gli istituti di previdenza che esercitano ufficialmente la loro attività a favore di funzionari del Fondo mondiale dispongono in Svizzera della stessa capacità giuridica garantita al Fondo mondiale. Per quanto riguarda i beni mobili e proporzionalmente alla loro attività in favore dei funzionari, beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti al Fondo mondiale.
I fondi e le fondazioni, dotati o meno di una personalità giuridica, gestiti sotto gli auspici del Fondo mondiale e destinati ai suoi fini ufficiali, beneficiano delle stesse esenzioni, degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti al Fondo mondiale, per quanto riguarda i loro beni mobili. I fondi e le fondazioni istituiti dopo l’entrata in vigore del presente Accordo beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità, fatto salvo l’assenso delle autorità federali competenti.
Art. 12 Previdenza sociale
Il Fondo mondiale non è soggetto, in qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera sull’assicurazione vecchiaia, l’assicurazione superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché alla legislazione sull’assicurazione malattia.
II. Privilegi e immunità garantiti alle persone chiamate in veste ufficiale presso il Fondo mondiale
Art. 13 Privilegi e immunità garantiti ai Membri del Consiglio di fondazione
I Membri del Consiglio di fondazione del Fondo mondiale, che agiscono in qualità ufficiale per il Fondo mondiale, beneficiano in Svizzera dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di arresto o detenzione, salvo in caso di flagrante delitto, ed esenzione dall’ispezioni del bagaglio personale;
- immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi carta, supporto di dati e documento ufficiale;
- privilegi e agevolazioni doganali accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19854 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
- esenzione, per sé e per il coniuge, da ogni misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
I privilegi e le immunità non sono accordati ai Membri del Consiglio di fondazione allo scopo di conferire loro vantaggi personali, bensì allo scopo di garantire l’esercizio in tutta indipendenza delle loro funzioni in seno al Fondo mondiale. La revoca dell’immunità dei Membri del Consiglio di fondazione è di competenza del Presidente del Consiglio di fondazione.
Art.
14
Privilegi e immunità garantiti al Direttore esecutivo e agli alti
funzionari del Fondo mondiale
Fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo, il Direttore esecutivo del Fondo mondiale o, in caso di impedimento di questi, il suo sostituto, nonché gli alti funzionari beneficiano dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.
Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gli emolumenti e le indennità versati loro dal Fondo mondiale; tale esenzione si applica alle persone di nazionalità svizzera, a condizione che il Fondo mondiale preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensione o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a queste persone a titolo di indennità per malattia, infortunio e così via; per contro, i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate alle stesse persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso il Fondo mondiale, non beneficiano dell’esenzione. Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito di queste persone.
Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per le acquisizioni destinate ad uso strettamente personale e per tutti i servizi effettuati ad uso strettamente personale.
I privilegi doganali sono garantiti conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985 5 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 15 Privilegi e immunità garantiti a tutti i funzionari del Fondo mondiale
I funzionari del Fondo mondiale beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi carta, supporto di dati e documento ufficiale;
- esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gli emolumenti e le indennità versati loro dal Fondo mondiale; tale esenzione si applica ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che il Fondo mondiale preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensione o da un’istituzione di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a funzionari del Fondo mondiale a titolo di indennità per malattia, infortunio e così via; per contro, i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate ad
ex-funzionari del Fondo mondiale, non beneficiano dell’esenzione. - Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito dei funzionari.
Art. 16 Privilegi e immunità garantiti ai funzionari del Fondo mondiale che non sono di nazionalità svizzera
Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 15 del presente Accordo, i funzionari del Fondo mondiale che non sono di nazionalità svizzera:
- sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
- non sottostanno, così come il coniuge e i famigliari a loro carico, alle misure volte a limitare l’entrata sul territorio svizzero e alle formalità relative alla registrazione degli stranieri;
- beneficiano, in materia di agevolazioni di cambio, dei medesimi privilegi riconosciuti ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
- beneficiano, così come i famigliari a loro carico, delle medesime agevolazioni per il rimpatrio accordate ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
- beneficiano, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall’ordinanza del 13 novembre 19856 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 17 Previdenza sociale
I funzionari del Fondo mondiale che non sono di nazionalità svizzera non sottostanno alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione vecchiaia, l’assicurazione superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinato mediante scambio di lettere 7 .
I funzionari del Fondo mondiale, di nazionalità estera o svizzera, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera. Cionostante possono chiedere di essere affiliati a tale assicurazione.
I funzionari del Fondo mondiale non sottostanno all’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria in Svizzera, sempreché il Fondo mondiale accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.
Art. 18 Servizio militare dei funzionari svizzeri
I funzionari di nazionalità svizzera del Fondo mondiale sottostanno agli obblighi militari in Svizzera, conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.
Ai funzionari di nazionalità svizzera del Fondo mondiale, che esercitano funzioni dirigenti in seno al Fondo, può essere accordato un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero); i beneficiari di un congedo di questo tipo sono dispensati dal servizio, dall’ispezione e dal tiro obbligatorio fuori servizio.
Per i funzionari di nazionalità svizzera del Fondo mondiale che non entrano nella categoria di cui al paragrafo 2 del presente articolo, possono essere presentate domande di permuta del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.
Le domande di congedo per l’estero e le domande di permuta del servizio d’istruzione sono presentate dal Fondo mondiale al Dipartimento federale degli affari esteri, all’indirizzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art.
19
Privilegi e immunità garantiti ai Membri del Comitato tecnico di
esame delle proposte, ai Membri del Gruppo tecnico di riferimento per la valutazione e agli esperti in missione per il Fondo mondiale
I Membri del Comitato tecnico di esame delle proposte, i Membri del Gruppo tecnico di riferimento per la valutazione e gli esperti in missione per il Fondo mondiale beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi carta, supporto di dati e documento ufficiale;
- esenzione da ogni misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione e da ogni obbligo di servizio nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
- per quanto concerne il bagaglio personale, agevolazioni analoghe a quelle accordate agli agenti diplomatici.
Art. 20 Eccezioni all’immunità di giurisdizione
Le persone di cui agli articoli 13, 14, 15 e 19 del presente Accordo non beneficiano dell’immunità di giurisdizione in caso di azione in responsabilità civile intentata nei loro confronti a seguito di danni causati in Svizzera da un veicolo di loro proprietà o da esse condotto, oppure in caso di infrazione alle prescrizioni federali concernenti la circolazione stradale punibile con una multa disciplinare.
Art. 21 Oggetto delle immunità
I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo non sono stabiliti allo scopo di conferire vantaggi personali ai loro beneficiari. Sono istituiti unicamente per garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento del Fondo mondiale e la completa indipendenza dei suoi funzionari.
Il Direttore esecutivo ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di un funzionario o di un esperto, nei casi in cui ritenga che tale immunità impedisca l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi del Fondo mondiale. La revoca dell’immunità del Direttore esecutivo è di competenza del Presidente del Consiglio di fondazione.
Art. 22 Entrata, soggiorno e uscita
Le autorità svizzere prendono tutte le misure utili a facilitare l’entrata e il soggiorno sul territorio svizzero, nonché l’uscita, di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso il Fondo mondiale, ovvero:
- i Membri del Consiglio di fondazione del Fondo mondiale e il loro congiunto;
- il Direttore esecutivo, gli alti funzionari e i funzionari del Fondo mondiale, così come i famigliari a loro carico e con i quali vivono in comunione domestica;
- i Membri del Comitato tecnico di esame delle proposte;
- i Membri del Gruppo tecnico di riferimento per la valutazione;
- gli esperti in missione per il Fondo mondiale;
- qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua nazionalità, chiamata in veste ufficiale presso il Fondo mondiale.
Art. 23 Documenti di legittimazione
Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia al Fondo mondiale, per ogni funzionario, così come per ogni famigliare ammesso a titolo di ricongiungimento famigliare che vive a suo carico, in comunione domestica e che non esercita un’attività lucrativa, un documento di legittimazione munito di fotografia del titolare. Tale documento serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
Il Fondo mondiale comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri la lista dei suoi funzionari e dei loro famigliari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio e la categoria o la classe di funzione alla quale appartengono.
Art. 24 Prevenzione degli abusi
Il Fondo mondiale e le autorità svizzere cooperano sempre, allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti dal presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.
Art. 25 Vertenze private
Il Fondo mondiale prende disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente:
- vertenze derivanti da contratti dei quali il Fondo mondiale è parte e altre vertenze di diritto privato;
- vertenze nelle quali sono implicate persone menzionate agli articoli 13, 14, 15 e 19 del presente Accordo e che, in virtù del loro statuto ufficiale, beneficiano dell’immunità, sempreché questa non sia stata revocata ai sensi degli articoli 13 paragrafo 2 e 21 del presente Accordo.
III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera
Art. 26 Non responsabilità della Svizzera
La Svizzera non incorre in alcuna responsabilità internazionale per gli atti o le omissioni del Fondo mondiale, o per quelli dei funzionari di questo, legati all’attività del Fondo mondiale sul suo territorio.
Art. 27 Sicurezza della Svizzera
È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.
Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più rapidamente possibile con il Fondo mondiale, allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi del Fondo mondiale.
Il Fondo mondiale collabora con le autorità svizzere per evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera legato alle proprie attività.
IV. Disposizioni finali
Art. 28 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Art. 29 Composizione delle vertenze
Le vertenze tra le Parti al presente Accordo concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione, che non hanno potuto essere composte mediante negoziazioni tra le Parti, possono essere sottoposte da una o dall’altra Parte, mediante una richiesta, a un tribunale arbitrale composto da tre membri.
Il Consiglio federale svizzero e il Fondo mondiale designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
I membri così designati scelgono di comune accordo un terzo membro, che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta di una delle Parti.
Il tribunale stabilisce la propria procedura.
La sentenza arbitrale è obbligatoria e definitiva per le Parti in causa.
Art. 30 Revisione dell’Accordo
Il presente Accordo può essere riveduto su domanda di una delle Parti.
In tal caso, le due Parti si concertano per stabilire le eventuali modifiche da apportare.
Art. 31 Denuncia dell’Accordo
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti, mediante preavviso scritto di due anni.
Art. 32 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. Fatto a Berna, il 13 dicembre 2004, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Paul Seger | Per il Richard G.A. Feachem |