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0.192.122.971.1

Protocollo sulle immunità della Banca dei regolamenti internazionali Conchiuso a Bruxelles il 30 luglio 1936 Entrato in vigore per la Svizzera il 24 maggio 1937

RU 1982 1990

Traduzione

(Stato 23 febbraio 2016)

I rappresentanti debitamente autorizzati del Governo di Sua Maestà il Re dei Belgi, del Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord,
del Governo del Canada, dei Governo del Commonwealth di Australia, del Governo della Nuova Zelanda, del Governo dell’Unione dell’Africa del Sud, del Governo dell’India, del Governo della Repubblica Francese, del Governo di Sua Maestà il Re degli Elleni, del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia, del Governo di Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, del Governo della Repubblica di Polonia, del Governo della Repubblica del Portogallo, del Governo di Sua Maestà il Re di Romania,
del Governo della Confederazione svizzera, del Governo di Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

considerando,

che all’articolo X paragrafo 2 dell’Accordo con la Germania, firmato all’Aja il 20 gennaio 1930 e debitamente entrato in vigore, i loro rispettivi Governi (ad eccezione della Confederazione svizzera) hanno conferito alla Banca dei regolamenti internazionali, la cui costituzione è stata prevista dal Piano degli esperti del 7 giugno 1929, certe immunità relativamente ai suoi beni ed ai suoi averi nonché a quelli che le sarebbero affidati;

che con una Convenzione 1 , firmata all’Aja alla medesima data di cui sopra e avente acquistato forza di legge in Svizzera, il Governo della Confederazione svizzera si è impegnato nei confronti dei Governi della Germania, dei Belgio, della Francia, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, dell’Italia e del Giappone, a concedere alla detta Banca dei regolamenti internazionali, nel caso che si stabilisse a Basilea, una Carta costitutiva conferentele, all’articolo X, immunità simili a quelle previste dall’articolo X paragrafo 2 dell’Accordo con la Germania;

che, poiché l’articolo X paragrafo 2 dell’Accordo con la Germania e l’articolo X della Carta costitutiva 2 facente seguito alla Convenzione con la Confederazione svizzera esprimono solo imperfettamente l’intenzione delle Parti contraenti e possono dare luogo a difficoltà di interpretazione, è importante precisare la portata dei detti articoli e sostituire i termini utilizzati con espressioni più chiare e più atte a garantire alle operazioni della Banca dei regolamenti internazionali le immunità indispensabili all’esecuzione dei suoi compiti;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Sono esenti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui all’articolo X paragrafo 2 dell’Accordo con la Germania e all’articolo X della Carta costitutiva facente seguito alla Convenzione con la Svizzera del 20 gennaio 1930 3 la Banca dei regolamenti internazionali, i suoi beni ed i suoi averi nonché tutti i beni e gli averi che le sono o le saranno affidati, che si tratti di moneta o altri beni fungibili, di lingotti d’oro, di argento o di qualsiasi altro metallo, di oggetti preziosi, di titoli o di qualsiasi altro oggetto il cui deposito è ammesso secondo la pratica bancaria. Saranno considerati come affidati alla Banca dei regolamenti internazionali e come beneficianti delle immunità previste agli articoli summenzionati, al medesimo titolo che i beni e gli averi che essa deterrà per conto altrui negli immobili destinati a questo uso da essa, dalle sue succursali o agenzie, i beni o gli averi di terzi detenuti da qualsiasi altra istituzione o persona su istruzione, in nome e per conto della Banca dei regolamenti internazionali.

Art. 2

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ciascuna Parte contraente, alla data del deposito del suo strumento di ratifica presso il Ministero degli affari esteri del Belgio. Esso entrerà in vigore immediatamente per le Parti contraenti che, al momento della firma, dichiareranno di rinunciare alla procedura di ratifica.

Art. 3

I Governi non firmatari che fossero Parti all’Accordo con la Germania firmato all’Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione. Il Governo che desidera aderire deve notificare per iscritto la sua intenzione al Governo belga trasmettendo l’atto di adesione.

Art. 4

I Governi non firmatari dell’Accordo con la Germania firmato all’Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione firmando, eventualmente con riserva di ratifica, l’originale della presente Convenzione che rimarrà depositato presso la cancelleria dei Ministero degli affari esteri del Belgio. La firma così apposta da un Governo non firmatario dell’Accordo con la Germania comporterà l’adesione agli articoli X e XV dell’Accordo con la Germania del 20 gennaio 1930, nonché all’Allegato XII di detto accordo relativo alla procedura dinanzi al Tribunale arbitrale, alla cui giurisdizione i Governi in questione saranno in tal modo sottoposti in relazione all’applicazione e all’interpretazione di detto articolo X e della presente Convenzione.

Art. 5

Il Governo belga farà pervenire a tutti i Governi firmatari, nonché alla Banca dei regolamenti internazionali, una copia certificata conforme della presente Convenzione, del verbale di deposito delle prime ratifiche, delle ratifiche ulteriori e delle dichiarazioni di adesione previste agli articoli che precedono.

Art. 6

La presente Convenzione è stata redatta in lingua francese e inglese in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo belga. Fatto a Bruxelles il 30 luglio 1936.

(Seguono le firme)

0.192.122.971.1

Campo d’applicazione il 23 febbraio 20164

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Australia

25 agosto

1938

25 agosto

1938

Belgio

30 luglio

1936 F

30 luglio

1936

Canada

20 gennaio

1938

20 gennaio

1938

Cile

21 gennaio

2005

21 gennaio

2005

Cina

30 dicembre

1997 F

31 dicembre

1997

Hong Kong

30 dicembre

1997 F

31 dicembre

1997

Croazia

8 dicembre

1997 S

8 ottobre

1991

Francia

19 marzo

1937

19 marzo

1937

Germania

17 maggio

1956 A

17 maggio

1956

Grecia

30 giugno

1937 F

30 giugno

1937

India

7 settembre

1937

7 settembre

1937

Irlanda

19 gennaio

1954 F

19 gennaio

1954

Italia

22 marzo

1939 F

22 marzo

1939

Lussemburgo

26 luglio

2013

26 luglio

2013

Nuova Zelanda

4 dicembre

1936 F

4 dicembre

1936

Polonia

29 giugno

1938

29 giugno

1938

Portogallo

14 luglio

1953

14 luglio

1953

Regno Unito

6 aprile

1937

6 aprile

1937

Serbia

18 settembre

1936

18 settembre

1936

Singapore

19 febbraio

1998 F

19 febbraio

1998

Slovenia

19 novembre

1996 S

25 giugno

1991

Sudafrica

21 dicembre

1936 F

21 dicembre

1936

Svizzera

24 maggio

1937

24 maggio

1937

Turchia

28 dicembre

1964

28 dicembre

1964