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Accordo sullo statuto giuridico in Svizzera della Banca Europea d’Investimento Conchiuso il 24 marzo 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 1972 Istrumento di ratificazione notificato dalla Svizzera il 14 novembre 1972 Entrato in vigore con effetto dal 1° agosto 1971

(Stato 5 novembre 1999)

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Traduzione2

Il Consiglio federale svizzero
e
la Banca Europea d’Investimento

con sede provvisoria a Lussemburgo hanno conchiuso il seguente accordo allo scopo di precisare lo statuto giuridico in Svizzera della Banca e dei suoi funzionari.

Titolo I Personalità giuridica

Art. 1

Il Consiglio federale riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica della Banca Europea d’Investimento.

Titolo II Giurisdizione dei tribunali svizzeri

Art. 2

La Banca non può essere assoggettata alla giurisdizione di tribunali svizzeri salvo nei casi e secondo le modalità previsti nel presente titolo.

Art. 3

La Banca può essere convenuta dinnanzi ai tribunali svizzeri purché abbia

  1. istituito un ufficio in Svizzera; o
  2. eletto domicilio in Svizzera per ricevervi comunicazioni ufficiali o intimazioni giudiziarie; o
  3. emesso o garantito dei titoli in Svizzera.

Art. 4

Contro la Banca non potranno tuttavia essere promosse azioni da parte degli Stati membri o di persone che agiscano per conto di detti membri o facciano derivare i loro diritti dagli stessi.

Art. 5

I beni e gli averi della Banca non potranno essere oggetto di alcuna forma di pignoramento o di esecuzione fintanto che non sarà stata pronunciata contro la Banca una sentenza che abbia acquistato forza di cosa giudicata.

Titolo III Operazioni

Art. 6

La Banca può effettuare in Svizzera tutte le operazioni previste nei suoi statuti, tuttavia con la riserva che la Banca abbia ottenuto l’approvazione della Banca nazionale svizzera

  1. prima di emettere un prestito sul mercato svizzero;
  2. prima di garantire un prestito emesso sul mercato svizzero;
  3. prima di acquistare o vendere in Svizzera dei titoli emessi o garantiti da essa o nei quali essa abbia effettuato degli investimenti.

Titolo IV Beni e averi

Art. 7

I beni e gli averi della Banca, ovunque essi siano situati e indipendentemente dai loro detentori, non possono essere oggetto di perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o di qualsiasi altra forma di coercizione, esecutiva o legislativa.

Art. 8

Gli archivi della Banca sono inviolabili.

Art. 9

Nella misura necessaria per l’esecuzione delle operazioni previste negli statuti della Banca e con riserva delle disposizioni del presente accordo, tutti i beni e gli averi della Banca sono esenti da restrizioni, disciplinamenti, controlli e moratorie d’ogni genere.

Titolo V Statuto fiscale

Art. 10

L’acquisto e il collocamento d’obbligazioni («note» incluse) della Banca Europea d’Investimento, da parte di banche svizzere, sono sottoposti ambedue a una tassa di stipulazione calcolata secondo il tasso stabilito per le obbligazioni emesse da una persona domiciliata in Svizzera (attualmente l’uno per mille del valore). Questa norma s’applica a tutte le obbligazioni emesse a contare dal 1° luglio 1974 3 . La Banca è esonerata dalla tassa di bollo per i depositi a termine 4 presso gli istituti bancari svizzeri nonché dell’imposta preventiva trattenuta sui redditi dei suoi capitali investiti in Svizzera; per far valere l’esonerazione, la Banca invierà all’Amministrazione federale delle contribuzioni una domanda di rimborso delle tasse trattenute a suo carico. Qualora dei privilegi fiscali più estesi dovessero essere accordati alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e il Promovimento Economico e alla Banca Interamericana per il Promovimento Economico, la Banca Europea degli Investimenti beneficierà del medesimo trattamento.

Titolo VI Funzionari della Banca

Art. 11

I funzionari della Banca godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti che essi compiono in veste ufficiale, comprese le dichiarazioni verbali o scritte.

Titolo VII Composizione delle controversie

Art. 12

Ogni contestazione tra la Banca e il Consiglio federale svizzero concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o di qualsiasi altra convenzione o accordo addizionale, e che non fosse stata regolata mediante trattative, sarà sottoposta alla decisione di un collegio di tre arbitri; il primo sarà nominato dal Consiglio federale svizzero, il secondo dalla Banca e un superarbitro dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia, a meno che, in un determinato caso, le parti non convengano di comporre altrimenti la vertenza.

Disposizioni finali

Art. 13

Il presente accordo è firmato in nome del Consiglio federale svizzero con riserva di ratificazione. Esso entra in vigore alla data della ratificazione con effetto retroattivo al 1° agosto 1971. Esso potrà essere disdetto da ambo le parti con un preavviso di un anno. Fatto a Berna, il 24 marzo 1972, in due esemplari in francese e due esemplari in tedesco, ambedue i testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per la Banca
Europea d’Investimento:

Paul R. Jolles

Yves Le Portz