Ciascun’Alta Parte Contraente non potrà fare altre riserve di quelle intese a escludere dall’applicazione della presente Convenzione le disposizioni concernenti affari determinati o materie speciali nettamente definite, come lo stato territoriale, o attenenti a categorie ben precise. Ove un’Alta Parte Contraente abbia fatto una tale riserva, le altre parti potranno valersi d’uguale riserva rispetto alla stessa.
Salvo menzione espressa, le riserve fatte da una parte saranno considerate non estendersi alla procedura di conciliazione.
Salvo nel caso previsto nel capoverso 4, del presente articolo, ogni riserva dovrà essere fatta al momento del deposito dello strumento di ratificazione della presente Convenzione.
L’Alta Parte Contraente che accetti con riserva la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia conformemente all’Art. 36, paragrafo 2 dello Statuto di questa Corte , oppure modifichi tale riserva, può mediante semplice dichiarazione e riservate le disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo, fare la medesima riserva alla presente Convenzione. Tale riserva non libererà l’Alta Parte Contraente quanto alle controversie concernenti stati o fatti anteriori alla data della dichiarazione di riserva. Queste controversie saranno, per altro, sottoposte alle procedure applicabili secondo la presente Convenzione nel termine d’un anno da quella data.