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0.193.231

Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie Conchiusa a Strasburgo il 29 aprile 1957 Approvata dall’Assemblea federale il 20 settembre 1965 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965 Entrata in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

RU 1966 811; FF 1965 I 381

Traduzione

(Stato 2 ottobre 2014)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è d’attuare un’unione più stretta fra i suoi membri;

persuasi che l’assodamento della pace fondata sulla giustizia è d’interesse vitale per la preservazione del consorzio umano e della civiltà;

risoluti a regolare con mezzi pacifici le controversie che potessero sorgere tra essi; hanno conchiuso quanto segue:

Capo I: Regolamento giudiziario

Art. 1

Le Alte Parti Contraenti sottoporranno per il giudizio alla Corte internazionale di Giustizia tutte le controversie di diritto internazionale che sorgessero tra loro, specialmente quelle concernenti

  1. l’interpretazione d’un trattato;
  2. ogni punto di diritto internazionale;
  3. la realtà d’un fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione d’un obbligo internazionale;
  4. la natura o l’ampiezza della riparazione dovuta per la rottura d’un obbligo internazionale.

Art. 2

Le disposizioni dell’articolo 1 non toccano gli obblighi per i quali le Alte Parti Contraenti abbiano accettato o accettassero, per il regolamento di controversie diverse da quelle in esso menzionate, la giurisdizione della Corte.

Le parti contrastanti possono convenire di far precedere al regolamento giudiziale una procedura di conciliazione.

Art. 3

Le Alte Parti Contraenti che non siano parti nello Statuto della Corte internazionale di Giustizia 1 prenderanno le misure necessarie per aver adito alla stessa.

Capo II: Conciliazione

Art. 4

Le Alte Parti Contraenti sottoporranno a una procedura di conciliazione tutte le controversie, che sorgessero tra esse, diverse da quelle menzionate nell’articolo 1.

Nondimeno, le parti contrastanti, di cui al presente Art., possono convenire di sottoporsi a un tribunale arbitrale senz’esperimentare prima la procedura di conciliazione.

Art. 5

Sorgendo una controversia della natura di quelle designate nell’articolo 4, sarà portata davanti alla Commissione permanente di conciliazione, competente per materia, precedentemente istituita dalle parti in causa. Ove queste convengano di non valersi di tale Commissione speciale di conciliazione, oppure in mancanza di questa, la controversia sarà portata davanti a una Commissione speciale di conciliazione che le parti costituiranno nel termine di tre mesi a contare dalla domanda indirizzata dall’una all’altra.

Art. 6

Salvo accordo contrario delle parti interessate, la Commissione speciale di conciliazione sarà costituita come segue: La Commissione avrà cinque membri. Ciascuna parte ne nominerà uno, scelto tra i suoi nazionali. Gli altri tre commissari, di cui uno come Presidente, saranno scelti di comune accordo tra i cittadini d’uno Stato terzo. Questi ultimi dovranno essere di cittadinanza differente, non avere la residenza abituale sul territorio delle parti interessate, né trovarsi al loro servizio.

Art. 7

Ove la nomina dei commissari da designarsi in comune non avvenga nel termine previsto nell’articolo 5, la cura di provvedere alle nomine necessarie sarà affidata al governo d’uno Stato terzo, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza d’un accordo nel termine di tre mesi, al Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Se questi è cittadino d’una delle parti contrastanti, il compito sarà affidato al Vicepresidente o al giudice più anziano della Corte, che non sia cittadino d’una di esse.

Art. 8

Sarà provveduto nel termine più breve alle vacanze cagionate da morte, dimissione od ogni altro impedimento, secondo il modo stabilito per le nomine.

Art. 9

La Commissione speciale di conciliazione sarà adita mediante domanda indirizzata al Presidente dalle parti operanti di comune accordo o, altrimenti, dall’una o dall’altra.

La domanda, dopo un’esposizione sommaria dell’oggetto della controversia, conterrà l’invito alla Commissione a procedere a ogni provvedimento idoneo a conseguire una conciliazione.

La domanda emanante da una sola delle parti sarà da questa comunicata all’altra senza indugio.

Art. 10

La Commissione speciale di conciliazione s’adunerà nella sede dei Consiglio d’Europa o in ogni altro luogo designato dal suo Presidente, salvo accordo contrario delle parti.

La Commissione potrà, in ogni tempo, domandare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa di prestarle assistenza nei lavori.

Art. 11

I lavori della Commissione speciale di conciliazione non saranno pubblici che in virtù d’una risoluzione della Commissione con l’assenso delle parti.

Art. 12

Salvo accordo delle parti, la procedura, che avverrà in contraddittorio, sarà regolata dalla Commissione speciale di conciliazione. Per l’inchiesta, la Commissione, ove a unanimità non risolva altrimenti, si conformerà alle disposizioni del titolo III della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 2 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, con riserva delle disposizioni della presente Convenzione.

Davanti alla Commissione di conciliazione, le parti sono rappresentate da agenti con il compito di servire da tramite fra esse e la Commissione; potranno, in oltre, farsi assistere da consiglieri e periti da esse nominati a tale scopo e domandare l’audizione d’ogni persona la cui testimonianza sembri loro utile.

La Commissione avrà, dal canto suo, la facoltà di domandare spiegazioni orali agli agenti, consiglieri e periti delle due parti, e a ogni altra persona che stimi utile udire con l’assenso del loro governo.

Art. 13

Salvo diversa risoluzione delle parti, le decisioni della Commissione speciale di conciliazione saranno prese alla maggioranza dei voti e, riservate le questioni di procedura, la Commissione potrà pronunciarsi validamente, solo se sono presenti tutti i membri.

Art. 14

Le parti agevoleranno i lavori della Commissione speciale di conciliazione e, in particolare, le forniranno quanto più largamente ogni utile documento e informazione. Esse adopereranno ogni loro mezzo per permetterle di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione e audizione dei testimoni o dei periti e ai trasporti sui luoghi.

Art. 15

La Commissione speciale di conciliazione avrà l’ufficio di chiarire le questioni controverse, raccogliere a tale scopo tutte le informazioni utili, mediante inchiesta o altrimenti, e di sforzarsi a conciliare le parti. Esaminata la faccenda, potrà esporre alle parti il regolamento che giudica conveniente e assegnare loro un termine per pronunciarsi.

Terminati i lavori, la Commissione compila un processo verbale accertante, secondo il caso, che le parti si sono conciliate e, occorrendo, le condizioni del componimento, oppure che non si sono potute conciliare. Il processo verbale non menzionerà se le decisioni sian state prese a unanimità o a maggioranza.

I lavori della Commissione dovranno essere terminati nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le è stata sottoposta la controversia, sempreché le parti non convengano altrimenti.

Art. 16

Il processo verbale della Commissione sarà comunicato alle parti. Non potrà essere pubblicato che con il loro consenso.

Art. 17

Ciascun commissario riceverà, per la durata del suo lavoro, un’indennità il cui ammontare sarà stabilito di comune accordo dalle parti, che ne sopporteranno una parte uguale.

Le spese generali cagionate dall’opera della Commissione saranno ripartite nello stesso modo.

Art. 18

Per le controversie complicate, di cui taluni elementi concernono la conciliazione e, altri, il regolamento giudiziale, ciascuna parte contrastante avrà il diritto di chiedere che il regolamento giudiziale degli elementi giuridici della controversia preceda la procedura di conciliazione.

Capo III: Regolamento arbitrale

Art. 19

Le Alte Parti Contraenti sottoporranno alla procedura arbitrale tutte le controversie che sorgessero tra esse, diverse da quelle previste nell’articolo 1, né siano potute essere composte, tanto perché le parti abbiano convenuto di non valersi anzitutto della conciliazione, come perché questa procedura non sia riuscita.

Art. 20

La parte richiedente farà conoscere all’altra l’oggetto della domanda che intende sottoporre all’arbitrato, i mezzi sui quali si fonda e il nome dell’arbitro che ha prescelto.

Salvo accordo delle parti interessate, il tribunale arbitrale sarà costituito come segue: Il tribunale arbitrale comprenderà cinque membri. Ciascuna parte ne nominerà uno, scelto tra i suoi nazionali. Gli altri tre arbitri, di cui uno come Presidente, saranno scelti di comune accordo tra i cittadini di uno Stato terzo. Questi arbitri dovranno essere di cittadinanza differente, non avere la residenza abituale sul territorio delle parti interessate, né trovarsi al loro servizio.

Art. 21

Ove la nomina dei membri del tribunale arbitrale non avvenga nel termine di tre mesi a contare dalla domanda indirizzata dall’una delle parti all’altra di costituire un tribunale arbitrale, la cura di provvedere alle nomine necessarie sarà affidata al governo d’uno Stato terzo, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza d’un accordo nel termine di tre mesi, al Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Se questi è cittadino d’una delle parti contrastanti, il compito sarà affidato al Vicepresidente o al giudice più anziano della Corte, che non sia cittadino d’una di esse.

Art. 22

Sarà provveduto nel termine più breve alle vacanze cagionate da morte, dimissione od ogni altro impedimento, secondo il modo stabilito per la nomina.

Art. 23

Le parti compileranno un compromesso determinante l’oggetto della controversia e la procedura da seguire.

Art. 24

Ove il compromesso manchi d’indicazione e di specificazioni sufficienti circa i punti indicati nell’articolo precedente, saranno applicate, in quanto sia possibile, le disposizioni dei titolo IV della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 3 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.

Art. 25

Ove non sia conchiuso un compromesso nel termine di tre mesi dalla costituzione del tribunale arbitrale, questo sarà adito per istanza dell’una o dell’altra delle parti.

Art. 26

Ove il compromesso sia silente, oppure manchi, il tribunale arbitrale giudicherà ex equo et bono , tenuto conto dei principi generali del diritto internazionale e riservato il rispetto degli obblighi convenzionali e delle decisioni definitive dei tribunali internazionali, vincolanti le parti.

Capo IV: Disposizioni generali

Art. 27

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano:

  1. alle controversie concernenti fatti o stati anteriori all’entrata in vigore della presente Convenzione tra le parti contrastanti;
  2. alle controversie concernenti questioni che il diritto internazionale lascia alla competenza esclusiva degli Stati.

Art. 28

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle controversie che le parti abbiano convenuto o convenissero di sottoporre a un 1 altra procedura di regolamento pacifico. Nondimeno, quanto alle controversie previste nell’articolo 1, le Alte Parti Contraenti rinunciano a valersi tra esse d’accordi che non prevedano una procedura che conduca a una decisione obbligatoria.

La presente Convenzione non tocca l’applicazione delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali firmata Il 4 novembre 1950 4 e dei Protocollo addizionale alla stessa, firmato il 20 marzo 1952.

Art. 29

Ove si tratti d’una controversia il cui oggetto, secondo il diritto interno dell’una delle parti, sia di competenza delle autorità giudiziarie o amministrative, tale parte potrà opporsi a che la controversia sia sottoposta alle diverse procedure previste nella presente Convenzione, prima che non sia stata data una decisione definitiva, entro termini ragionevoli, dall’autorità competente.

Ove sia stata data una decisione nell’ordine interno, non potranno più avere luogo le procedure previste nella presente Convenzione dopo il decorso di 5 anni dalla detta decisione.

Art. 30

Se l’esecuzione d’una sentenza giudiziale o arbitrale s’oppone a una decisione o un provvedimento ordinato da un’autorità giudiziaria o da ogni altra autorità dell’una delle parti contrastanti, e se il diritto interno di questa non permette o non permetterebbe che imperfettamente di togliere le conseguenze di tale decisione o provvedimento, la Corte o il tribunale arbitrale accorderà, se occorre, alla parte lesa una riparazione sufficiente.

Art. 31

In tutti i casi in cui la controversia è oggetto d’una procedura giudiziale o arbitrale, segnatamente se la questione circa la quale le parti contrastano risulta da atti già eseguiti o sul punto d’essere eseguiti, la Corte internazionale di Giustizia, statuendo in conformità dell’articolo 41 del suo Statuto 5 , o il tribunale arbitrale, indicherà quanto più presto i provvedimenti provvisori da prendersi. Le parti contrastanti saranno tenute a conformarvisi.

Se della controversia s’occupa già una commissione arbitrale, questa potrà raccomandare alle parti i provvedimenti temporanei che stimi utili.

Le parti s’asterranno da ogni provvedimento suscettivo d’avere una ripercussione pregiudizievole all’esecuzione della decisione giudiziale o arbitrale o agli accomodamenti proposti dalla commissione di conciliazione e, in generale, non faranno alcun atto di qualunque natura suscettivo d’aggravare o allargare la controversia.

Art. 32

La presente Convenzione rimane applicabile fra le parti ancorché uno Stato terzo, parte o no alla stessa, abbia interesse nella controversia.

Nella procedura di conciliazione, le parti potranno, di comune accordo, invitare uno Stato terzo.

Art. 33

Lo Stato terzo, il quale stimi che una procedura giudiziale o arbitrale tocchi un suo interesse legittimo, può indirizzare alla Corte internazionale di Giustizia o al tribunale arbitrale un’istanza d’intervento.

La Corte o il tribunale decide.

Art. 34

Ciascun’Alta Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, dichiarare che la sua accettazione non s’estende:

  1. al capo III concernente l’arbitrato; o
  2. al capi II e III concernenti la conciliazione e l’arbitrato.

Un’Alta Parte Contraente non potrà valersi delle disposizioni della presente Convenzione, le quali non abbia accettato.

Art. 35

Ciascun’Alta Parte Contraente non potrà fare altre riserve di quelle intese a escludere dall’applicazione della presente Convenzione le disposizioni concernenti affari determinati o materie speciali nettamente definite, come lo stato territoriale, o attenenti a categorie ben precise. Ove un’Alta Parte Contraente abbia fatto una tale riserva, le altre parti potranno valersi d’uguale riserva rispetto alla stessa.

Salvo menzione espressa, le riserve fatte da una parte saranno considerate non estendersi alla procedura di conciliazione.

Salvo nel caso previsto nel capoverso 4, del presente articolo, ogni riserva dovrà essere fatta al momento del deposito dello strumento di ratificazione della presente Convenzione.

L’Alta Parte Contraente che accetti con riserva la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia conformemente all’Art. 36, paragrafo 2 dello Statuto di questa Corte 6 , oppure modifichi tale riserva, può mediante semplice dichiarazione e riservate le disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo, fare la medesima riserva alla presente Convenzione. Tale riserva non libererà l’Alta Parte Contraente quanto alle controversie concernenti stati o fatti anteriori alla data della dichiarazione di riserva. Queste controversie saranno, per altro, sottoposte alle procedure applicabili secondo la presente Convenzione nel termine d’un anno da quella data.

Art. 36

Ogni Parte che accetti la presente Convenzione parzialmente o con riserve potrà, in ogni momento, mediante semplice dichiarazione, estendere la portata della sua accettazione oppure rinunciare in tutto o in parte alle sue riserve.

Art. 37

Le dichiarazioni, di cui agli articoli 35, capoverso 4 e 36, sono consegnate al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne trasmette copia alle Alte Parti Contraenti.

Art. 38

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, comprese la qualificazione delle controversie e la portata di riserve, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia. Nondimeno, nessuna contestazione circa la questione se un’Alta Parte Contraente sia, in un caso determinato, obbligata o no di sottoporre una controversia alla procedura arbitrale, può essere proposta alla Corte decorsi tre mesi dalla notificazione dall’una parte all’altra di voler ricorrere alla procedura arbitrale. Dopo questo termine, tale contestazione sarà di competenza del tribunale arbitrale. La decisione della Corte vincola le istanze investite della controversia.

Il ricorso alla Corte internazionale di Giustizia dinanzi previsto ha effetto di sospendere la procedura di conciliazione o la procedura arbitrale, di cui è oggetto, fintanto non sia stato deciso.

Art. 39

Ciascun’Alta Parte Contraente si conformerà al decreto della Corte internazionale di Giustizia o alla sentenza del tribunale in ogni controversia nella quale è parte.

Se una parte contraente non soddisfa agli obblighi che le spettano in virtù d’un decreto della Corte internazionale di Giustizia o d’una sentenza del tribunale arbitrale, l’altra parte può ricorrere al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il quale, ove occorra, può, con voto preso alla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a sedere nel Comitato, fare raccomandazioni per assicurare l’esecuzione del decreto o della sentenza.

Art. 40

Un’Alta Parte Contraente non può disdire la presente Convenzione prima del termine di cinque anni a contare dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione a suo riguardo e mediante preavviso di sei mesi, notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

Questa disdetta non può avere l’effetto di liberare l’Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi derivanti dalla presente Convenzione quanto alle controversie concernenti stati o fatti anteriori alla data della notificazione del preavviso, di cui al capoverso I. Tuttavia, queste controversie dovranno essere sottoposte alle procedure applicabili secondo la presente Convenzione nel termine d’un anno a contare da tale data.

Con la medesima riserva, cesserà d’essere parte alla presente Convenzione ogni Alta Parte Contraente, la quale cessasse d’essere Membro del Consiglio d’Europa nel termine di un anno dalla data suddetta.

Art. 41

La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno del deposito del secondo strumento di ratificazione.

Per ogni firmatario che la ratificherà ulteriormente, la Convenzione entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratificazione dello stesso.

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri dello stesso l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata e il deposito di ogni strumento di ratificazione fatto ulteriormente.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 1957, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale comunicherà delle copie, certificate conformi, a ciascun firmatario.

(Seguono le firme)

0.193.231

Campo d’applicazione il 2 ottobre 20147

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Austria

15 gennaio

1960

15 gennaio

1960

Belgio*

20 aprile

1970

20 aprile

1970

Danimarca

17 luglio

1959

17 luglio

1959

Germania*

18 aprile

1961

18 aprile

1961

Italia*

29 gennaio

1960

29 gennaio

1960

Liechtenstein

18 febbraio

1980

18 febbraio

1980

Lussemburgo

5 luglio

1961

5 luglio

1961

Malta*

28 febbraio

1967

28 febbraio

1967

Norvegia

27 marzo

1958

30 aprile

1958

Paesi Bassi*

7 luglio

1958

7 luglio

1958

Aruba*

7 luglio

1958

7 luglio

1958

Curaçao*

7 luglio

1958

7 luglio

1958

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)*

7 luglio

1958

7 luglio

1958

Sint Maarten*

7 luglio

1958

7 luglio

1958

Regno Unito*

7 dicembre

1960

7 dicembre

1960

Slovacchia*

7 maggio

2001

7 maggio

2001

Svezia*

30 aprile

1958

30 aprile

1958

Svizzera

29 novembre

1965

29 novembre

1965

*

Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.
Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.