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0.193.311

Trattato di rinunzia alla guerra Conchiuso a Parigi il 27 agosto 1928 Approvato dall’Assemblea federale il 7 giugno 1929 Istrumento d’accessione depositato dalla Svizzera il 2 dicembre 1929

CS 11 237; FF 1928 II 1105 ediz. ted. 1188 ediz. franc.

Traduzione dai testi originali francese e inglese

Entrato in vigore per la Svizzera il 2 dicembre 1929

(Stato 1° dicembre 1988)

Il presidente del Reich germanico, il presidente degli Stati Uniti d’America,
Sua Maestà il re dei Belgi, il presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il
re di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici di là dai mari, imperatore delle Indie, Sua Maestà il re d’Italia, Sua Maestà l’imperatore del Giappone,
il presidente della Repubblica Polacca, il presidente della Repubblica
Cecoslovacca,

profondamente compresi del dovere solenne che loro incombe di promuovere il benessere dell’umanità;

persuasi che è venuto il momento di compiere un atto di aperta rinunzia alla guerra in quanto strumento di politica nazionale, affinché possano essere perpetuate le relazioni pacifiche ed amichevoli esistenti presentemente tra i loro popoli;

convinti che tutti i mutamenti nelle loro relazioni vicendevoli debbano essere cercati solo con procedimenti pacifici ed essere attuati nell’ordine e nella pace e che ogni potenza firmataria che cercasse d’ora innanzi di sviluppare i propri interessi nazionali ricorrendo alla guerra dovrà essere privata del beneficio del presente trattato;

sperando che, incoraggiate dal loro esempio, tutte le altre nazioni del mondo si associeranno a questi sforzi umanitari e, accedendo al presente trattato fin dalla sua entrata in vigore, metteranno i loro popoli in grado di profittare dei benefici delle sue disposizioni, riunendo così le nazioni civili del mondo in una rinunzia comune alla guerra come strumento della loro politica nazionale;

hanno risolto di conchiudere un trattato e designato a questo scopo i loro plenipotenziari rispettivi, cioè:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le alte parti contraenti dichiarano solennemente in nome dei loro popoli rispettivi di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunziare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche.

Art. II

Le alte parti contraenti riconoscono che il regolamento o la risoluzione di tutte le divergenze o conflitti di qualunque natura o di qualunque origine possano essere, che avessero a nascere tra di loro, non dovrà mai essere cercato se non con mezzi pacifici.

Art. III

Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti designate nel preambolo, conformemente alle esigenze delle loro costituzioni rispettive, e comincerà ad avere effetto non appena tutti gli strumenti di ratificazione saranno stati depositati a Washington. Una volta messo in vigore, così com’è previsto nel capoverso precedente, il presente trattato resterà aperto durante tutto il tempo necessario per l’accessione di tutte le altre potenze del mondo. Ogni strumento attestante l’accessione d’una potenza sarà depositato a Washington e il trattato, immediatamente dopo questo deposito, entrerà in vigore tra la potenza accedente e le altre potenze contraenti. Spetterà al governo degli Stati Uniti fornire a ciascun governo designato nel preambolo e ad ogni governo che accederà successivamente al presente trattato, una copia certificata conforme di esso trattato e di ciascuno degli strumenti di ratificazione o d’accessione. Spetterà pure al governo degli Stati Uniti notificare telegraficamente ai detti governi ogni strumento di ratificazione o d’accessione, immediatamente dopo il deposito.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato steso in lingua francese e in inglese, i due testi avendo lo stesso valore, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, il ventisette agosto millenovecentoventotto.

(Seguono le firme)

0.193.311

Campo d’applicazione del trattato il 1° aprile 1989

Vertragsstaaten

Ratificazione o adesione

Successione (S)

Entrata in vigore

Afganistan

30 novembre

1928

25 luglio

1929

Albania

12 febbraio

1929

25 luglio

1929

Australia

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Austria

31 dicembre

1928

25 luglio

1929

Belgio

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Brasile

10 maggio

1934

10 maggio

1934

Bulgaria

22 luglio

1929

25 luglio

1929

Canada

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Cecoslovacchia

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Cile

12 agosto

1929

12 agosto

1929

Cina

8 maggio

1929

25 luglio

1929

Colombia

28 maggio

1931

28 maggio

1931

Costarica

1° ottobre

1929

1° ottobre

1929

Cuba

13 marzo

1929

25 luglio

1929

Danimarca

23 marzo

1929

25 luglio

1929

Dominica

18 luglio

1988S

3 novembre

1978

Egitto

9 maggio

1929

25 luglio

1929

Equatore

24 febbraio

1932

24 febbraio

1932

Etiopia

28 novembre

1928

25 luglio

1929

Finlandia

24 luglio

1929

25 luglio

1929

Francia

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Germania

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Giappone

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Gran Bretagna

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Grecia

3 agosto

1929

3 agosto

1929

Guatemala

16 luglio

1929

25 luglio

1929

Haiti

10 marzo

1930

10 marzo

1930

Heggiaz e Neggied (Arabia
Saudita)

24 febbraio

1932

24 febbraio

1932

Honduras

5 agosto

1929

5 agosto

1929

India

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Iran

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Iraq

23 marzo

1932

23 marzo

1932

Irlanda

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Islanda

10 giugno

1929

25 luglio

1929

Italia

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Jugoslavia

20 febbraio

1929

25 luglio

1929

Liberia

23 febbraio

1929

25 luglio

1929

Lussemburgo

24 agosto

1929

24 agosto

1929

Messico

26 novembre

1929

26 novembre

1929

Nicaragua

13 maggio

1929

25 luglio

1929

Nuova Zelanda

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Norvegia

26 marzo

1929

25 luglio

1929

Paesi Bassi

12 luglio

1929

25 luglio

1929

Panama

25 febbraio

1929

25 luglio

1929

Paraguay

4 dicembre

1929

4 dicembre

1929

Perù

23 luglio

1929

25 luglio

1929

Polonia

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Portogallo

1° marzo

1929

25 luglio

1929

Rep. Dominicana

12 dicembre

1928

25 luglio

1929

Romania

21 marzo

1929

25 luglio

1929

Russia

27 settembre

1928

25 luglio

1929

Spagna

7 marzo

1929

25 luglio

1929

Stati Uniti d’America

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Svezia

12 aprile

1929

25 luglio

1929

Svizzera

2 dicembre

1929

2 dicembre

1929

Tailandia

16 gennaio

1929

25 luglio

1929

Turchia

8 luglio

1929

25 luglio

1929

Ungheria

22 luglio

1929

25 luglio

1929

Unione sudafricana

25 luglio

1929

25 luglio

1929

Venezuela

24 ottobre

1929

24 ottobre

1929