Le Parti si impegnano a sottoporre a procedura di conciliazione tutte le controversie, di qualunque natura, che sorgessero fra di Esse e non potessero essere risolte in via diplomatica entro un termine conveniente.
Le controversie non conciliate vanno sottoposte al regolamento giudiziario o all’arbitrato, secondo le disposizioni del presente trattato.
Le Parti restano nondimeno libere di stabilire che una determinata controversia sia regolata direttamente dalla Corte internazionale di Giustizia o dall’arbitrato, senza esperire innanzi la procedura di conciliazione menzionata qui sopra.