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Trattato d’arbitrato
e di conciliazione tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Ungheria

(Stato 5 novembre 1999)

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Traduzione2

Concluso il 17 dicembre 1992
Approvato dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19933
Ratificato con strumenti scambiati il 24 aprile 1995
Entrato in vigore il 24 aprile 1995

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Ungheria,

desiderose di stringere viepiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Ungheria, nonché di favorire, nell’interesse della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, il perfezionamento delle procedure di soluzione pacifica, giusta ed equa delle controversie fra loro, hanno concluso il seguente Trattato:

A. Negoziati

Art. 1

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere le controversie fra loro mediante il negoziato. Se il negoziato non dà buon esito entro un anno dalla sua apertura, ogni Parte può sottoporre la controversia alla procedura descritta qui di seguito.

B. Arbitrato

Art. 2

Ogni controversia in cui le Partì si contestano reciprocamente un diritto e che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato all’articolo 1 può essere sottoposta da ciascuna Parte all’arbitrato per mezzo di una notifica scritta indirizzata all’altra Parte.

Art. 3

Il Tribunale arbitrale è così costituito:

  1. nella notifica scritta fatta conformemente all’articolo 2, la Parte che avvia la procedura d’arbitrato designa un membro del Tribunale, il quale può avere la cittadinanza di tale Parte;
  2. entro 60 giorni dal ricevimento di tale notifica, l’altra Parte designa un secondo membro, il quale può avere la cittadinanza di tale Parte;
  3. entro 90 giorni dalla designazione prevista alla lettera b), le Parti designano di comune accordo un terzo membro, che presiederà il Tribunale;
  4. ogni designazione non effettuata entro 150 giorni dal ricevimento della notifica scritta prevista all’articolo 2 è eseguita dal Presidente della Corte internazionale di giustizia tra cittadini di Stati terzi. Qualora il Presidente non possa assumersi tale compito, o se ha la cittadinanza di una delle due Parti, le necessarie designazioni sono effettuate dal Vicepresidente della Corte. Se, per queste stesse ragioni, il Vicepresidente non può procedere alle designazioni, esse sono effettuate dal membro più anziano della Corte che non ha la cittadinanza né dell’una né dell’altra Parte.

Art. 4

Una volta costituito, il Tribunale arbitrale può, su richiesta di una Parte o proprio motu , prescrivere le misure cautelari che ritiene appropriate per garantire i diritti rispettivi delle Parti. Queste ultime si conformano a tali misure.

Art. 5

Il Tribunale arbitrale fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Esso rispetta i principi dell’uguaglianza delle Parti, dello svolgimento in contraddittorio della procedura e della sua suddivisione in una fase scritta ed una orale.

Art. 6

Le Parti partecipano alla procedura d’arbitrato. L’assenza di una Parte, o il fatto che essa trascuri di far valere i propri mezzi, non impedisce la prosecuzione della procedura.

Le Parti forniscono al Tribunale i documenti e le informazioni da esso richiesti.

Art. 7

Il Tribunale arbitrale pronuncia la propria sentenza entro nove mesi dalla chiusura della procedura d’arbitrato.

La sentenza arbitrale, che deve essere motivata, è fondata sulle norme del diritto internazionale. A richiesta delle due Parti, il Tribunale può decidere ex aequo et b o no .

La sentenza è immediatamente comunicata alle Parti. Essa è obbligatoria e definitiva e deve essere eseguita in buona fede.

Qualora il significato e la portata della sentenza siano contestati o messi in dubbio, ogni Parte può chiedere al Tribunale, entro 90 giorni dalla sua comunicazione, di interpretarla.

C. Conciliazione

Art. 8

Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato all’articolo 1 e non rientra nella categoria stabilita all’articolo 2 può essere sottoposta alla conciliazione da ciascuna Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata all’altra Parte.

Art. 9

La Commissione di conciliazione è costituita nel medesimo modo del Tribunale arbitrale, secondo quanto previsto all’articolo 3, sennonché le designazioni non effettuate nel termine menzionato all’articolo 3 lettera d) sono eseguite dal Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 10

Una volta costituita, la Commissione di conciliazione può prescrivere alle Parti le misure cautelari che ritiene appropriate. Le Parti informano la Commissione delle disposizioni che hanno potuto prendere in vista dell’applicazione di tali misure.

Art. 11

La Commissione di conciliazione fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Essa rispetta i principi dell’uguaglianza delle Parti e dello svolgimento in contraddittorio della procedura.

La Commissione può sospendere la procedura di conciliazione in qualsiasi momento ed invitare le Parti a riprendere le trattative tenendo conto, all’occorrenza, delle sue raccomandazioni.

Art. 12

Le Parti partecipano alla procedura di conciliazione e forniscono alla Commissione di conciliazione i documenti e le informazioni da essa richiesti.

Art. 13

Entro nove mesi dalla chiusura della procedura, la Commissione di conciliazione redige un rapporto confidenziale, accompagnato da raccomandazioni, che comunica senza indugio alle Parti.

Le Parti comunicano per scritto alla Commissione, entro sei mesi dalla comunicazione del suo rapporto, se esse accettano le sue raccomandazioni. L’accettazione delle raccomandazioni equivale ad un accordo che risolve la controversia.

Art. 14

L’insuccesso della procedura di conciliazione non esonera le Parti dall’obbligo di continuare i loro sforzi in direzione di una soluzione pacifica della controversia.

D. Disposizioni generali

Art. 15

Nell’attesa di risolvere la controversia, le Parti si astengono da qualsiasi comportamento suscettibile di aggravare la situazione e di rendere più difficile o impedire la soluzione della controversia mediante i mezzi previsti nel presente Trattato.

Art. 16

Le Parti possono decidere in ogni momento di risolvere una controversia con mezzi diversi da quelli previsti nel presente Trattato.

Le Parti possono stabilire in ogni momento di derogare a talune disposizioni del presente Trattato, qualora si tratti di risolvere una controversia nell’ambito dello stesso.

Art. 17

Il Tribunale Arbitrale e la Commissione di Conciliazione previsti nel presente Trattato decidono in merito alla loro competenza.

Art. 18

I membri del Tribunale arbitrale e della Commissione di conciliazione percepiscono un’indennità stabilita dalle Parti, a carico, per metà, di ciascuna di esse.

Ogni Parte assume le proprie spese nonché metà delle spese della Commissione e del Tribunale arbitrale.

Art. 19

Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati non appena possibile a Berna.

Il presente Trattato entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Esso è concluso per cinque anni a contare dall’entrata in vigore. Se non è denunciato sei mesi prima dello scadere del suddetto termine, il Trattato è considerato rinnovato per un ulteriore quinquennio, e così via.

Il Trattato di conciliazione e d’arbitrato tra la Svizzera e l’Ungheria, firmato a Budapest il 18 giugno 1924 4 , è abrogato con l’entrata in vigore del presente Trattato.

Le procedure d’arbitrato o di conciliazione in corso alla scadenza del presente Trattato sono continuate secondo le disposizioni del Trattato o di qualsiasi altra convenzione che le Parti contraenti avessero convenuto di applicare in sua vece.

In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Budapest il 17 dicembre 1992, in due esemplari originali, nelle lingue francese e ungherese, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per la
Repubblica di Ungheria:

Jakob Kellenberger

János Martonyi