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Trattato fra la Svizzera e il Giappone per risolvere in via giudiziaria le controversie che sorgessero fra i due paesi Conchiuso il 26 dicembre 1924 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 1925 Istrumenti di ratificazione scambiati il 19 dicembre 1925 Entrato in vigore il 19 dicembre 1925

(Stato 5 novembre 1999)

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Traduzione2

Il Consiglio federale svizzero
e
S. M. l’Imperatore del Giappone,

animati dal desiderio di stringere i vincoli di amicizia che uniscono la Svizzera e il Giappone e di risolvere, per quanto possibile, in via giudiziaria le controversie che sorgessero tra i due Paesi e potessero essere risolte per questa via,

ai sensi dell’articolo XIII del Patto della Società delle Nazioni,

hanno deciso di concludere a questo scopo un Trattato ed hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Le contestazioni di ordine giuridico che venissero a sorgere fra le due alte Parti contraenti e non avessero potuto essere risolte in via diplomatica o con altro mezzo di conciliazione saranno sottoposte a regolamento giudiziario. Tuttavia, ciascuna delle Parti contraenti resta libera di sottrarre al regolamento giudiziario qualsiasi contestazione che a suo avviso tocchi i suoi interessi vitali, la sua indipendenza o il suo onore o gli interessi di terzi Stati.

Art. 2

Le controversie che possono essere regolate in via giudiziaria ai sensi del presente Trattato, vanno sottoposte alla Corte permanente di Giustizia internazionale 3 . Le alte Parti contraenti possono convenire, in ogni caso particolare, di sottoporre la contestazione alla Camera di procedura sommarla della Corte permanente di Giustizia internazionale 4 . Le Parti possono pure convenire di sottoporre una controversia a un tribunale arbitrale costituito di comune accordo. In quest’ultimo caso, e salvo convenzione contraria, le disposizioni del presente Trattato si applicano per analogia alla procedura arbitrale.

Art. 3

In ogni singolo caso, le alte Parti contraenti, prima di rivolgersi alla Corte permanente di Giustizia internazionale 5 , stabiliranno, tenendosi alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamento della Corte permanente di Giustizia internazionale 6 , un compromesso speciale determinante chiaramente l’oggetto della contestazione, le competenze particolari che potranno essere attribuite alla Corte, nonché tutte le altre condizioni fissate tra esse. Il compromesso è stabilito mediante scambio di note fra i Governi delle alte Parti contraenti. 7 Esso è interpretato in tutti i punti dalla Corte permanente di Giustizia internazionale 8 . 9

Art. 4

La sentenza data dalla Corte permanente di Giustizia internazionale 10 deve essere eseguita in buona fede dalle Parti. Le alte Parti contraenti si asterranno per quanto possibile, nel corso della procedura giudiziaria, da qualsiasi misura che possa avere una ripercussione pregiudizievole sull’esecuzione della sentenza da pronunciarsi dalla Corte permanente di Giustizia internazionale 11 .

Art. 5

Il presente Trattato sarà ratificato. Le ratificazioni saranno scambiate a Tokio il più presto possibile. Il Trattato è conchiuso per la durata di cinque anni a contare dallo scambio delle ratificazioni. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza di questo termine, esso resterà in vigore fino alla scadenza del termine di un anno a contare dal momento in cui l’una delle Parti contraenti avrà notificato all’altra la sua denunzia.

In fede di che , i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e l’hanno munito dei loro sigilli.

Fatto a Tokio, in doppio esemplare, il 26 dicembre 1924.

A. Brunner

K. Shidehara