Lexipedia

0.193.415.23

Trattato di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato tra la Svizzera e il Madagascar Conchiuso l’11 maggio 1965 Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 1966 Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 febbraio 1967 Entrato in vigore il 4 febbraio 1967

RU 1967 232; FF 1965 III 113

Traduzione1

(Stato 4 febbraio 1967)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Malgascia,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra il Madagascar e la Svizzera, nonché di favorire, nell’interesse della pace generale, il perfezionamento delle procedure di composizione pacifica delle controversie internazionali,

hanno risolto di conchiudere un trattato ed hanno all’uopo nominato i loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capo I Norma della composizione pacifica delle controversie

Art. 1

Le Parti si impegnano a sottoporre a procedura di conciliazione tutte le controversie, di qualunque natura, che sorgessero fra di Esse e non potessero essere risolte in via diplomatica entro un termine conveniente.

Le controversie non conciliate vanno sottoposte all’arbitrato o al regolamento giudiziario, secondo le disposizioni del presente trattato.

Le Parti restano nondimeno libere di stabilire che una determinata controversia sia regolata direttamente dall’arbitrato o dalla Corte Internazionale di Giustizia, senza esperire innanzi la procedura di conciliazione menzionata qui sopra.

Capo II Della conciliazione

Art. 2

Le Parti istituiscono una Commissione permanente di conciliazione (dappresso semplicemente «Commissione») composta di cinque membri.

Ciascuna Parte nomina un commissario, scegliendolo fra i propri cittadini. 1 tre commissari rimanenti sono designati di comune accordo dalle Parti, le quali li sceglieranno fra i cittadini di Stati terzi, in modo che risultino di differenti nazionalità, senza residenza abituale sul territorio delle due Contraenti e senza rapporti di servizio con Esse.

Il Presidente della Commissione è nominato dalle Parti, che lo scelgono fra i membri di designazione comune.

Art. 3

I Commissari sono nominati per tre anni. Essi restano in carica sino alla sostituzione ma, comunque, sino al compimento dei lavori cui attendono al momento della cessazione del mandato. Se non sono sostituiti al cadere del triennio, sono reputati confermati per un nuovo periodo triennale, e così via.

Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine.

La Parte, o le Parti, che han nominato il commissario impedito, da malattia od altro, di partecipare ai lavori commissionali, devono designare un supplente il quale segga temporaneamente in sua vece.

Art. 4

La Commissione dev’essere costituita entro sei mesi dallo scambio degli strumenti di ratificazione del presente trattato.

Se la nomina dei commissari di designazione comune non avviene nel suddetto termine, o quella d’un sostituto entro tre mesi dalla vacanza, l’una o l’altra Parte può chiedere che il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia abbia a provvedervi. Risultando questi impedito, oppure cittadino d’una delle Parti, l’incarico passa al Vicepresidente della Corte o, se anch’esso trovasi nelle condizioni del presidente, al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’una delle Parti.

Se la nomina dei commissari di designazione propria non avviene nel termine fissato al capoverso 1, o quella d’un sostituto entro tre mesi dalla vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso 2.

Se la nomina del Presidente della Commissione non avviene entro due mesi dalla costituzione della medesima, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso 2.

Art. 5

Ciascuna Parte può adire la Commissione mediante istanza al Presidente; essa deve notificare immediatamente l’istanza all’altra Parte.

L’istanza, dopo un esposto sommario dell’oggetto della controversia, deve contenere l’invito alla Commissione d’esperire ogni provvedimento idoneo a conseguire una conciliazione.

Art. 6

La Commissione, tranne diverso accordo fra le Parti, s’aduna nel luogo indicato dal Presidente.

Art. 7

La Commissione ha il compito di ricercare tutti i mezzi atti a conciliare le Parti. Essa può, all’uopo, procedere a qualsiasi inchiesta, udire qualsiasi persona, la cui escussione essa stimi utile, e riunire tutte le informazioni. Essa ordina da sé la propria procedura che, comunque, dev’essere contraddittoria.

Art. 8

Le Parti sono rappresentate in Commissione da agenti deputati a servire d’intermediari fra Esse e la Commissione; le Parti, inoltre, possono farsi assistere da consulenti e periti di loro nomina nonché chiedere l’escussione d’ogni teste ritenuto utile.

Art. 9

Le decisioni della Commissione, qualora le Parti non stabiliscano altrimenti, sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 10

La Commissione sottopone le sue raccomandazioni alle Parti entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita. Essa fissa il termine entro il quale le Parti devono pronunciarsi sulle sue proposte. Il termine non deve essere maggiore di tre mesi.

Capo III Del regolamento arbitrale o giudiziario

Art. 11

Le controversie che ancora sussistessero fra le Parti tre mesi dopo la fine dei lavori della Commissione, di cui al Capo 11, o che le Parti avessero convenuto di non proporre previamente alla conciliazione, possono essere sottoposte a un Tribunale arbitrale.

Il Tribunale va costituito caso per caso e, tranne diversa intesa fra le Parti, con le modalità indicate più sotto.

Il Tribunale è adito mediante un compromesso o, in difetto, mediante istanza unilaterale.

Tuttavia le Parti possono, di comune accordo, proporre il litigio alla Corte Internazionale di Giustizia, segnatamente allorché esso è d’ordine giuridico e verte

  1. sull’interpretazione d’una convenzione;
  2. su una questione di diritto internazionale;
  3. sull’accertamento d’un fatto che costituirebbe una violazione d’un obbligo internazionale;
  4. sulla specie e l’entità di una riparazione dovuta per trasgressione d’un obbligo internazionale.

Art. 12

Il Tribunale arbitrale consta di cinque membri. Ciascuna Parte ne nomina uno scegliendolo fra i propri cittadini. I tre Arbitri rimanenti sono designati di comune accordo dalle Parti, le quali li sceglieranno fra i cittadini di Stati terzi, in modo che risultino di differenti nazionalità, senza residenza abituale sul territorio delle due Contraenti e senza rapporti di servizio con Esse.

Il Presidente del Tribunale è nominato dalle Parti, che lo scelgono fra i Membri di designazione comune.

Art. 13

Se la nomina degli arbitri di designazione comune non avviene entro tre mesi dalla domanda dell’una all’altra Parte di costituire il Tribunale arbitrale, l’una o l’altra Parte può chiedere che il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia abbia a provvedervi. Risultando questi impedito, oppure cittadino d’una delle Parti, l’incarico passa al Vicepresidente della Corte o, se anch’esso trovasi nelle condizioni del Presidente, al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’una delle Parti.

Se la nomina degli Arbitri di designazione propria non avviene nel termine fissato al capoverso 1, vi si deve procedere giusta le disposizioni del medesimo.

Art. 14

Il Tribunale arbitrale, costituito che sia, permane nella stessa composizione sino a sentenza resa.

Ciascuna Parte, tuttavia, può sostituire l’arbitro di propria nomina fintanto che la procedura non è ancora avviata presso il Tribunale. Avviata che sia, la sostituzione è possibile solo di comune accordo fra le Parti.

Ai sensi del presente articolo, vale come avvio della procedura il momento in cui il Presidente del Tribunale dà la sua prima ordinanza

Art. 15

Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine.

Ciascuna Parte si riserva la facoltà di designare immediatamente un supplente temporaneo, qualora l’arbitro di propria nomina sia momentaneamente impedito per malattia od altro. La Parte intenzionata a prevalersi di questa facoltà deve informarne subito l’altra Parte.

Art. 16

Le Parti, per ogni singola controversia, stipulano un compromesso. Il compromesso deve definire l’oggetto litigioso, la competenza del Tribunale arbitrale e la procedura da seguire. Il Tribunale ritiene la competenza necessaria per interpretare il compromesso.

Se il compromesso non è conchiuso entro due mesi dalla costituzione del Tribunale arbitrale, quest’ultimo è adito per istanza dell’una o dell’altra Parte. Esso definisce da sé la propria competenza e procedura.

Art. 17

Il Tribunale arbitrale, qualora la controversia onde è adito non abbia carattere giuridico, statuisce ex aequo et bono, ispirandosi alle norme generali del Diritto e valutando debitamente i giusti interessi delle Parti.

Qualora invece la controversia abbia quel carattere, il Tribunale applica:

  1. le convenzioni internazionali, così generali come speciali, che definiscono delle regole esplicitamente riconosciute dalle Parti;
  2. la consuetudine internazionale, a prova d’una prassi generalmente assunta come norma giuridica;
  3. i principi giuridici fondamentali
  4. e, in funzione di mezzi ausiliari di ricerca delle norme giuridiche applicabili, la giurisprudenza e la dottrina presentata dai pubblicisti meglio qualificati delle differenti nazioni.

Capo IV Disposizioni generali

Art. 18

I disposti del presente trattato non concernono:

  1. le controversie insorte innanzi l’entrata in vigore del medesimo fra le Parti;
  2. le controversie vertenti su materie che il Diritto internazionale lascia all’esclusiva competenza degli Stati. Qualora sia revocato in dubbio che una controversia determinata verta su una tale materia, spetta alla Commissione, o al Tribunale arbitrale, oppure alla Corte Internazionale di Giustizia di decidere.

Art. 19

La controversia il cui oggetto, giusta il diritto interno d’una Parte, rientra nella competenza delle autorità giudiziarie o amministrative della medesima, è proponibile alla conciliazione, all’arbitrato o al regolamento giudiziario, in conformità del presente trattato, solo dopo che dette autorità abbiano reso, entro un ragionevole termine, la loro decisione definitiva.

Ove sia data una decisione nell’ordine interno, le procedure del presente trattato non possono più avere luogo dopo cinque anni dalla medesima.

Art. 20

In tutti i casi in cui una controversia è oggetto d’una procedura arbitrale o giudiziaria, e segnatamente allorché la questione litigiosa risulta da atti effettuati o imminenti, il Tribunale Arbitrale, oppure la Corte Internazionale di Giustizia, secondo l’articolo 41 del proprio Statuto 2 , devono al più presto definire i provvedimenti provvisionali da prendere. Le Parti sono obbligate a conformarvisi.

Se è la Commissione che s’occupa della controversia, essa può raccomandare alle Parti i provvedimenti provvisionali che stimi utili.

Art. 21

Le Parti devono astenersi da ogni misura suscettiva d’avere ripercussioni pregiudizievoli all’esecuzione della sentenza arbitrale o giudiziaria oppure all’attuazione delle proposte conciliative della Commissione, nonché, di massima, da ogni atto idoneo ad aggravare o estendere la controversia.

Art. 22

Le Parti si conformano alla sentenza del Tribunale Arbitrale o al decreto della Corte Internazionale di Giustizia. Sentenza e decreto vanno eseguiti in buona fede ed immediatamente, tranne ove il Tribunale o la Corte non abbiano assegnato, per la totalità o una parte dell’esecuzione, un termine preciso.

Art. 23

Se l’esecuzione d’una sentenza arbitrale o giudiziale urta contro una decisione o un provvedimento ordinato da un’autorità giudiziaria, o da ogni altra autorità dell’una delle Parti e se il diritto interno di questa non permette di mitigare, nonché di togliere, le conseguenze di tale decisione o provvedimento, il Tribunale arbitrale o la Corte Internazionale dì Giustizia provvede a stabilire la natura e l’entità della riparazione da accordare alla Parte lesa.

Art. 24

Le difficoltà d’interpretazione della sentenza del Tribunale arbitrale o del decreto della Corte Internazionale di Giustizia devono essere sottoposte, a domanda d’una delle Parti e nel termine di tre mesi da quando sono stati resi, al Tribunale, rispettivamente alla Corte, che ne sono autori.

Art. 25

Il presente trattato rimane applicabile fra le Parti ancorché uno Stato terzo abbia interesse nella controversia.

Nella procedura di conciliazione, le Parti possono, di comune accordo, invitare uno Stato terzo.

Nella procedura arbitrale o giudiziaria, lo Stato terzo il quale reputa che la controversia mette in causa un suo interesse giuridico, può fare istanza d’intervento, al Tribunale arbitrale o alla Corte Internazionale di Giustizia.

Il Tribunale o la Corte decide.

Art. 26

Per la durata effettiva della procedura di conciliazione od arbitrato i commissari e gli arbitri di nomina comune ricevono delle indennità determinate dalle Parti e da queste pagate metà ciascuna.

Ciascuna Parte si accolla le proprie spese nonché una metà delle spese della Commissione e del Tribunale arbitrale.

Tuttavia la Commissione può raccomandare, o il Tribunale decidere, che le spese di procedura siano ripartite altrimenti secondo equità.

Art. 27

Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione del presente trattato vanno sottoposte, di comune intesa o con istanza unilaterale, al Tribunale arbitrale, oppure, ma solo per comune intesa, alla Corte Internazionale di Giustizia.

Il ricorso al Tribunale arbitrale, od eventualmente alla Corte, dianzi previsto, ha l’effetto di sospendere, fino a decisione avvenuta, la procedura conciliativa, arbitrale o giudiziaria di cui è oggetto.

L’articolo 22 s’applica alla sentenza del Tribunale, rispettivamente alla decisione della Corte.

Art. 28

Il presente trattato va ratificato. Gli strumenti di ratificazione devono essere scambiati in Tananarive il più presto possibile.

Il presente trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Esso è conchiuso per cinque anni a contare dall’entrata in vigore. Se non è disdetto sei mesi prima dello scadere del suddetto termine, il trattato è considerato rinnovato per un ulteriore quinquennio, e così via.

La procedura conciliativa, arbitrale o giudiziaria ancora in corso alla cessazione del trattato, sarà continuata giusta le disposizioni del medesimo o di qualsiasi altro testo che le Parti avessero convenuto di sostituirgli.

In fede di che , i Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Tananarive, in doppio esemplare, l’11 maggio 1965.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

E. Klöti

Per il Governo
della Repubblica Malgascia:

Tsiebo