Le Parti si impegnano a sottoporre a procedura di conciliazione tutte le controversie, di qualunque natura, che sorgessero fra di Esse e non potessero essere risolte in via diplomatica entro un termine conveniente.
Le controversie non conciliate vanno sottoposte all’arbitrato o al regolamento giudiziario, secondo le disposizioni del presente trattato.
Le Parti restano nondimeno libere di stabilire che una determinata controversia sia regolata direttamente dall’arbitrato o dalla Corte Internazionale di Giustizia, senza esperire innanzi la procedura di conciliazione menzionata qui sopra.