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0.193.501

Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945 Atto d’adesione depositato dalla Svizzera il 28 luglio 1948 Approvato dall’AF il 12 marzo 1948 Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1948

RU 1948 1010; FF 1947 II 510 ediz. ted. 525 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 15 settembre 2023)

Art. 1

La Corte internazionale di Giustizia istituita dalla Carta delle Nazioni Unite 1 come organo giudiziario principale dell’Organizzazione è costituita e svolge la sua attività conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

Capo I: Organizzazione della Corte

Art. 2

La Corte è un consesso di magistrati indipendenti, eletti, senza riguardo alla loro nazionalità, fra le persone che godono della massima considerazione morale e che soddisfano alle condizioni richieste per l’esercizio nei loro paesi rispettivi delle più alte funzioni giudiziarie, o che sono dei giureconsulti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.

Art. 3

La Corte si compone di quindici membri. Essa non può comprendere più di un attinente dello stesso Stato.

A questo riguardo, chi potrebbe essere considerato come attinente di più Stati è reputato attinente di quello in cui esercita abitualmente i suoi diritti civici e politici.

Art. 4

I membri della Corte sono eletti dall’Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza sopra una lista di candidati proposti dai gruppi nazionali della Corte permanente d’Arbitrato, in conformità delle seguenti disposizioni.

Per ciò che riguarda i Membri delle Nazioni Unite non rappresentati nella Corte permanente d’Arbitrato, i candidati saranno presentati da gruppi nazionali designati a tal uopo dai loro governi nelle stesse condizioni come quelle previste per i membri della Corte permanente d’Arbitrato nell’articolo 44 della Convenzione dell’Aja del 1907 2 sulla soluzione pacifica dei conflitti internazionali.

In mancanza d’accordo speciale, l’Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, regolerà le condizioni alle quali può partecipare all’elezione dei membri della Corte uno Stato che, pur essendo parte del presente Statuto, non è membro delle Nazioni Unite.

Art. 5

Almeno tre mesi prima della data stabilita per l’elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto i membri della Corte permanente d’Arbitrato appartenenti agli Stati che sono parti del presente Statuto, come pure i membri dei gruppi nazionali designati conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 4, a procedere entro un termine determinato, per gruppi nazionali, alla designazione di persone in grado di adempiere le funzioni di membro della Corte.

Ogni gruppo non può in nessun caso proporre più di quattro persone delle quali tutt’al più due della propria nazionalità. In nessun caso si può proporre un numero di candidati superiore al doppio dei seggi da occupare.

Art. 6

Si raccomanda ad ogni gruppo nazionale di consultare, prima di procedere a questa designazione, la più alta corte di giustizia, le facoltà e scuole di diritto, le accademie nazionali e le sezioni nazionali delle accademie internazionali che si dedicano allo studio del diritto.

Art. 7

Il Segretario generale stende in ordine alfabetico un elenco delle persone così designate; solo queste persone sono eleggibili salvo il caso previsto nell’articolo 12, paragrafo 2.

Il Segretario generale trasmette questo elenco all’Assemblea generale ed al Consiglio di Sicurezza.

Art. 8

L’Assemblea generale ed il Consiglio di Sicurezza procedono, indipendentemente l’una dall’altro, all’elezione dei membri della Corte.

Art. 9

In ogni elezione, gli elettori veglieranno a che le persone chiamate a far parte della Corte non soltanto posseggano individualmente le condizioni richieste, ma altresì che nel loro complesso siano rappresentate le grandi forme di civiltà ed i principali sistemi giuridici del mondo.

Art. 10

Sono eletti coloro che hanno raccolto la maggioranza assoluta dei voti nell’Assemblea generale e nel Consiglio di Sicurezza.

Nella votazione dei Consiglio di Sicurezza, sia per l’elezione dei giudici, sia per la nomina dei membri della commissione prevista nell’articolo 12 qui appresso, non è fatta distinzione alcuna tra membri permanenti e membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Qualora il doppio scrutinio dell’Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza favorisca più di un attinente dello stesso Stato, si riterrà eletto soltanto il più anziano d’età.

Art. 11

Se, dopo il primo scrutinio, rimangono ancora dei seggi vacanti, si procederà nello stesso modo ad un secondo e, occorrendo, ad un terzo scrutinio.

Art. 12

Se, dopo il terzo scrutinio, rimangono ancora dei seggi vacanti, si potrà formare in ogni tempo, a richiesta dell’Assemblea generale o dei Consiglio di Sicurezza, una commissione mediatrice di sei membri, tre dei quali nominati dall’Assemblea generale e tre dal Consiglio di Sicurezza, a fine di scegliere mediante votazione a maggioranza assoluta, per ogni seggio vacante, un nome da sottoporre separatamente all’approvazione dell’Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza.

La commissione mediatrice può comprendere nella sua lista, ad unanimità, il nome di qualsiasi persona che possegga le condizioni richieste, anche se non figura sulla lista di presentazione prevista nell’articolo 7.

Ove la commissione mediatrice constati che non può riuscire a condurre a termine l’elezione, i membri della Corte già eletti provvederanno ai seggi vacanti, entro un termine da stabilirsi dal Consiglio di Sicurezza, scegliendo i titolari fra le persone che hanno ottenuto dei voti sia nell’Assemblea generale sia nel Consiglio di Sicurezza.

In caso di parità di voti fra i giudici, decide il voto del più anziano dì essi per età.

Art. 13

I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove anni e sono rieleggibili; tuttavia, per quanto concerne i giudici nominati nella prima elezione della Corte, le funzioni di cinque giudici giungono a termine dopo tre anni, e quelle di cinque altri giudici, dopo sei anni.

I giudici, la cui durata in carica giunge a termine dopo trascorsi i periodi iniziali di tre e sei anni indicati qui sopra, sono designati dal Segretario generale immediatamente dopo la prima elezione, mediante estrazione a sorte.

I membri della Corte rimangono in carica fino alla loro sostituzione. Dopo questa, essi continuano a giudicare sui casi che erano stati loro affidati in precedenza.

In caso di dimissioni di un membro della Corte, la dimissione deve essere diretta al Presidente della Corte, per essere trasmessa al Segretario generale. Quest’ultima notificazione ha per effetto di rendere vacante un seggio.

Art. 14

Si provvede all’occupazione dei seggi divenuti vacanti col procedimento seguito per la prima elezione, con riserva della disposizione qui appresso: nel mese dopo che il seggio si è reso vacante, il Segretario generale procede all’invito prescritto nell’articolo 5, e la data dell’elezione è fissata dal Consiglio di Sicurezza.

Art. 15

Il membro della Corte, eletto in sostituzione d’un membro il cui mandato non è ancora scaduto, termina il periodo di nomina del suo predecessore.

Art. 16

I membri della Corte non possono esercitare nessuna funzione politica o amministrativa, né assumere alcuna altra occupazione di carattere professionale.

In caso di dubbio, decide la Corte.

Art. 17

I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di agente, di consulente giuridico o d’avvocato in qualsiasi affare.

Essi non possono prender parte alla trattazione di alcun affare di cui si sono occupati anteriormente come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, come membri di un tribunale nazionale o internazionale, di una commissione d’inchiesta od a qualsiasi altro titolo.

In caso di dubbio, decide la Corte.

Art. 18

Un membro della Corte non può essere rimosso dalle sue funzioni se non quando, per giudizio unanime degli altri membri, egli abbia cessato di soddisfare alle condizioni richieste.

Il Segretario generale ne è informato ufficialmente dal Cancelliere della Corte.

Con questa comunicazione il seggio di cui si tratta diventa vacante.

Art. 19

Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri della Corte fruiscono dei privilegi e delle immunità di ordine diplomatico.

Art. 20

Prima di entrare in carica ogni membro della Corte deve dichiarare solennemente in seduta pubblica che eserciterà le proprie mansioni in modo affatto imparziale e coscienzioso.

Art. 21

La Corte elegge per la durata di tre anni il proprio Presidente e Vicepresidente, che sono rieleggibili.

Essa nomina il suo Cancelliere e può provvedere alla nomina di ogni altro funzionario che fosse necessario.

Art. 22

La sede della Corte è stabilita all’Aja. Tuttavia, la Corte può riunirsi ed esercitare le sue funzioni anche altrove qualora lo reputasse desiderabile.

Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede della Corte.

Art. 23

La Corte rimane sempre in funzione, salvo durante le ferie giudiziarie, di cui fissa i periodi e la durata.

I membri della Corte hanno diritto a congedi periodici; l’epoca e la durata di detti congedi sono fissate dalla Corte tenendo conto della distanza che separa l’Aja dal domicilio dei giudici.

I membri della Corte sono tenuti, salvo in caso di congedo, di impedimento per causa di malattia o d’altro motivo grave debitamente giustificato presso il Presidente, ad essere in ogni tempo a disposizione della Corte.

Art. 24

Se, per una ragione speciale, un membro della Corte ritiene di non poter partecipare al giudizio di una determinata questione, ne informerà il Presidente.

Se il Presidente ritiene che uno dei membri della Corte non debba, per una ragione speciale, partecipare al giudizio di una questione, ne lo avverte.

Quando, in casi siffatti, il membro della Corte e il Presidente non siano d’accordo, decide la Corte.

Art. 25

Salvo eccezione espressamente prevista dal presente Statuto, la Corte esercita le sue attribuzioni in seduta plenaria.

A condizione che il numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non sia ridotto a meno di undici, il Regolamento della Corte può prevedere, secondo le circostanze e per turno, che uno o più giudici possano essere dispensati dall’assistere alle sedute.

Il quorum di nove è sufficiente per costituire la Corte.

Art. 26

La Corte può, in ogni tempo, costituire una o più camere composte di almeno tre giudici a seconda di quanto essa decide, per giudicare su determinate categorie d’affari, per esempio quelli concernenti il lavoro, il transito e le comunicazioni.

La Corte può, in ogni tempo, costituire una camera per giudicare su un affare determinato. Il numero dei giudici di questa camera sarà fissato dalla Corte con il consenso delle parti.

Le camere previste nel presente articolo statuiscono, se le parti lo richiedono.

Art. 27

Ogni sentenza emessa da una delle camere previste negli articoli 26 e 29 è considerata come emessa dalla Corte.

Art. 28

Le camere previste negli articoli 26 e 27 possono, col consenso delle parti, sedere e esercitare le loro funzioni altrove che all’Aja.

Art. 29

Al fine di sbrigare rapidamente gli affari, la Corte nomina annualmente una camera di cinque giudici chiamati a statuire, a richiesta delle parti, con procedura sommaria. Sono designati inoltre due giudici per sostituire quello dei giudici che si trovasse nell’impossibilità di assistere alla seduta.

Art. 30

La Corte determina con un regolamento il modo secondo il quale essa esercita le proprie attribuzioni. Essa regola segnatamente la sua procedura.

Il Regolamento della Corte può prevedere che i giudici della Corte o delle camere siano assistiti da assessori senza diritto di voto.

Art. 31

I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano il diritto di sedere nell’affare onde la Corte è adita.

Ove una delle parti abbia un proprio attinente nella Corte, ogni altra parte può designare come giudice una persona di sua scelta. Quest’ultima deve essere scelta di preferenza fra le persone proposte in conformità degli articoli 4 e 5.

Ove la Corte non conti nessun giudice appartenente alla nazionalità delle parti, ciascuna di queste può procedere alla designazione o alla scelta di un giudice nel modo indicato nel precedente paragrafo.

Il presente articolo si applica nei casi degli articoli 26 e 29. In siffatti casi, il Presidente prega uno o, dato il caso, due dei membri della Corte che compongono la camera, di cedere il posto ai membri della Corte appartenenti alla nazionalità delle parti interessate e, in mancanza o in caso d’impedimento, ai giudici specialmente designati dalle parti.

Quando più parti fanno causa comune esse contano, per l’applicazione delle disposizioni che precedono, come una sola. In caso di dubbio, decide la Corte.

I giudici designati nei modi indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, devono soddisfare alle prescrizioni degli articoli 2, 17, paragrafo 2, 20 e 24 del presente Statuto. Essi giudicano con pari diritti dei loro colleghi.

Art. 32

I membri della Corte ricevono un onorario annuo.

Il Presidente riceve un’indennità annua speciale.

Il Vicepresidente riceve una diaria speciale per ciascun giorno in cui funziona da Presidente.

I giudici designati in applicazione dell’articolo 31, che non siano membri della Corte, ricevono una diaria speciale per ciascun giorno in cui esercitano le loro funzioni.

Questi onorari, indennità e diarie sono fissati dall’Assemblea generale. Essi non possono essere diminuiti finché durano le funzioni.

Lo stipendio del Cancelliere è fissato dall’Assemblea generale su proposta della Corte.

Sono fissate da un regolamento adottato dall’Assemblea generale le condizioni alle quali sono corrisposte pensioni ai membri della Corte e al Cancelliere, come pure le condizioni alle quali i membri della Corte e il Cancelliere sono rimborsati delle loro spese di viaggio.

Gli onorari, le indennità e le diarie sono esenti da qualsiasi imposta.

Art. 33

Le spese della Corte vengono sostenute dalle Nazioni Unite nel modo che sarà stabilito dall’Assemblea generale.

Capo II: Competenza della Corte

Art. 34

Solo gli Stati hanno il diritto di adire la Corte.

La Corte, nelle condizioni prescritte dal suo Regolamento, può chiedere alle organizzazioni internazionali pubbliche informazioni relative agli affari portati davanti ad essa, e riceve parimente informazioni di detta natura che le fossero fornite da queste organizzazioni di loro propria iniziativa.

Allorché in un affare sottoposto alla Corte sorgono divergenze circa l’interpretazione dell’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale pubblica o circa quella di una convenzione internazionale adottata in virtù di questo atto, il Cancelliere informa di ciò questa organizzazione e le comunica tutta la procedura scritta.

Art. 35

La Corte è accessibile agli Stati parti dei presente Statuto.

Le condizioni alle quali essa è aperta agli altri Stati sono, con riserva delle disposizioni speciali dei trattati in vigore, fissate dal Consiglio di Sicurezza e, in tutti i casi, senza che ne possa risultare per le parti alcuna ineguaglianza davanti alla Corte.

Ove uno Stato che non è Membro delle Nazioni Unite sia parte in causa, la Corte fissa il contributo di questa parte alle spese della Corte stessa. Tuttavia questa disposizione non si applica se lo Stato partecipa alle spese della Corte.

Art. 36

La competenza della Corte si estende a tutti gli affari che le parti le sottoporranno, come pure a tutti i casi specialmente previsti nella Carta delle Nazioni Unite 3 e nei trattati e convenzioni in vigore.

Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto,

  1. l’interpretazione di un trattato;
  2. qualsivoglia questione di diritto internazionale;
  3. l’esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale;
  4. la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.

Le surriferite dichiarazioni possono essere fatte puramente e semplicemente o sotto condizione di reciprocità da parte di parecchi o di certi Stati ovvero anche per un dato termine.

Queste dichiarazioni sono consegnate al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne trasmette copia alle parti del presente Statuto come pure al Cancelliere della Corte.

Le dichiarazioni fatte in applicazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale 4 per una durata che non è ancora spirata sono considerate, nei rapporti tra parti del presente Statuto, come accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia per la durata che rimane da trascorrere secondo queste dichiarazioni e conformemente ai loro termini.

In caso di contestazione circa il sapere se la Corte sia o non sia competente, decide la Corte.

Art. 37

Ove un trattato od una convenzione contempli il rinvio ad una giurisdizione che doveva essere istituita dalla Società delle Nazioni od alla Corte permanente di Giustizia internazionale, la Corte internazionale di Giustizia costituirà questa giurisdizione tra le parti del presente Statuto.

Art. 38

La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:

  1. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
  2. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
  3. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
  4. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.

La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le parti vi consentono.

Capo III: Procedura

Art. 39

Le lingue ufficiali della Corte sono la francese e l’inglese. Se le parti sono d’accordo perché tutta la procedura avvenga in francese, il giudizio sarà emanato in questa lingua. Se le parti sono d’accordo perché tutta la procedura avvenga in inglese, il giudizio sarà emanato in questa lingua.

In mancanza di un accordo che stabilisca la lingua di cui sarà fatto uso, le parti potranno valersi per le arringhe di quella delle due lingue che esse preferiscono ed il giudizio della Corte sarà emanato in francese e inglese. In tal caso la Corte designerà nello stesso tempo quale dei due testi faccia stato.

A richiesta di una delle parti la Corte può autorizzare la parte interessata a far uso di una lingua diversa dalla francese o dall’inglese.

Art. 40

A seconda del diritto che fa norma nel singolo caso, le controversie sono portate davanti alla Corte, sia mediante notificazione del compromesso, sia con una richiesta rivolta al Cancelliere; in entrambi i casi si indicheranno l’oggetto litigioso e le parti in causa.

Il Cancelliere notifica immediatamente la richiesta a tutti gli interessati.

Ne informa parimente i membri delle Nazioni Unite per mezzo del Segretario generale, come pure gli altri Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte.

Art. 41

La Corte è autorizzata ad indicare, ove reputi che le circostanze lo richiedano, quali misure provvisionali debbano essere prese a tutela dei diritti d’entrambe le parti.

In attesa del giudizio definitivo l’indicazione di tali misure è immediatamente notificata alle parti ed al Consiglio di Sicurezza.

Art. 42

Le parti sono rappresentate da agenti.

Davanti alla Corte esse possono farsi assistere da consulenti o da avvocati.

Gli agenti, consulenti ed avvocati delle parti davanti alla Corte fruiscono dei privilegi e delle immunità necessarie all’esercizio indipendente delle loro funzioni.

Art. 43

La procedura si divide in due fasi: l’una scritta e l’altra orale.

La procedura scritta comprendo la comunicazione ai giudici ed alle parti delle memorie e contromemorie, eventualmente delle repliche, nonché di tutti gli allegati e documenti a sostegno delle medesime.

La comunicazione si fa per mezzo del Cancelliere nell’ordine ed entro i termini stabiliti dalla Corte.

Copia conforme di ogni atto prodotto da una delle parti deve essere trasmessa all’altra parte.

La procedura orale consiste nell’audizione per parte della Corte dei testi, periti, agenti, consulenti e avvocati.

Art. 44

Per ogni notificazione da farsi ad altre persone che non siano gli agenti, consulenti e avvocati, la Corte si rivolge direttamente al Governo dello Stato sul cui territorio la notificazione deve produrre effetto.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di procedere sul luogo all’assunzione di qualunque mezzo di prova.

Art. 45

I dibattimenti sono diretti dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente; nel caso d’impedimento di entrambi, dal più anziano dei giudici presenti.

Art. 46

L’udienza è pubblica, salvo che la Corte non decida altrimenti o che entrambe le parti domandino che il pubblico non sia ammesso.

Art. 47

Di ogni udienza viene steso un processo verbale firmato dal Presidente e dal Cancelliere.

Solo questo verbale ha carattere autentico.

Art. 48

La Corte emana ordinanze circa l’avviamento del processo nonché la determinazione della forma e dei termini entro i quali ogni parte deve presentare le proprie conclusioni finali; essa prende tutte le misure richieste dall’assunzione delle prove.

Art. 49

La Corte può, anche prima di ogni discussione, chiedere agli agenti che producano tutti i documenti e forniscano qualsiasi schiarimento. In caso di rifiuto, ne prende atto.

Art. 50

La Corte può in ogni momento affidare un’inchiesta od una perizia a qualsiasi persona, corpo, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Art. 51

Durante i dibattimenti si rivolgeranno ai testi ed ai periti tutte le domande che si ritengono utili secondo le condizioni fissate dalla Corte nel regolamento previsto nell’articolo 30.

Art. 52

Dopo aver ricevuto le prove e testimonianze entro i termini da essa fissati, la Corte può respingere qualunque nuova deposizione o nuovo documento che una delle parti volesse presentarle senza il consenso dell’altra.

Art. 53

Ove una delle parti non compaia o si astenga dal far valere le proprie ragioni, l’altra può chiedere alla Corte di aggiudicarle le proprie conclusioni.

Prima di accogliere questa domanda, la Corte deve cerziorarsi non solo della sua competenza secondo gli articoli 36 e 37, ma altresì della fondatezza in fatto ed in diritto delle conclusioni.

Art. 54

Dopo che gli agenti, consulenti e avvocati abbiano fatto valere, sotto il controllo della Corte, tutti i mezzi che reputano utili, il Presidente dichiara chiusi i dibattimenti.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.

Art. 55

Le decisioni della Corte vengono prese alla maggioranza dei giudici presenti.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ha la prevalenza.

Art. 56

La sentenza è motivata.

Essa menziona i nomi dei giudici che vi hanno preso parte.

Art. 57

Se la sentenza non esprime, in tutto o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di aggiungervi l’esposizione della sua opinione personale.

Art. 58

La sentenza è firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa viene letta in seduta pubblica, previo regolare avviso agli agenti.

Art. 59

La sentenza della Corte è obbligatoria soltanto per le parti in lite e nel caso da essa deciso.

Art. 60

La sentenza è definitiva e inappellabile. In caso di contestazione circa il senso e la portata della sentenza, spetta alla Corte, ad istanza di una qualunque delle parti, d’interpretarla.

Art. 61

La revisione della sentenza non può essere eventualmente chiesta alla Corte se non quando siasi scoperto un fatto tale da esercitare un’influenza decisiva e che, prima dell’emanazione della sentenza, era ignoto tanto alla Corte quanto alla parte che domanda la revisione, senza che questa fosse in colpa nell’ignorarla.

La procedura di revisione s’inizia con una sentenza della Corte, la quale accerta espressamente l’esistenza del fatto nuovo, gli riconosce i caratteri che autorizzano la revisione e dichiara che quindi la domanda è ricevibile.

La Corte può subordinare l’inizio della procedura di revisione all’esecuzione preliminare della sentenza.

La domanda di revisione dev’essere fatta al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.

Nessuna domanda di revisione potrà essere fatta dopo trascorso il termine di dieci anni a contare dalla sentenza.

Art. 62

Quando uno Stato reputi avere un interesse d’ordine giuridico in un litigio, può chiedere alla Corte d’essere ammesso ad intervenire in causa.

La Corte decide.

Art. 63

Ove si tratti d’interpretare una convenzione alla quale hanno partecipato anche altri Stati oltre le parti in causa, il Cancelliere li avverte senz’indugio.

Ognuno di essi ha diritto d’intervenire al processo e, quando eserciti tale diritto, l’interpretazione contenuta nella sentenza è obbligatoria anche in suo confronto.

Art. 64

Salvo contraria decisione della Corte, ogni parte sostiene le proprie spese di procedura.

Capo IV: Parere consultivo

Art. 65

La Corte può dare un parere consultivo su ogni questione giuridica, a richiesta di ogni organo o istituzione che sarà stato autorizzato dalla Carta delle Nazioni Unite 5 o conformemente alle sue disposizioni, a chiedere questo parere.

Le questioni per le quali è chiesto il parere consultivo della Corte sono esposte alla Corte per mezzo di una richiesta scritta che formula, in termini precisi, la questione sulla quale è domandato il parere della Corte. Ad essa sono allegati tutti i documenti che possono servire ad elucidare la questione.

Art. 66

Il Cancelliere notifica immediatamente la richiesta di parere consultivo a tutti gli Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte.

Inoltre, tutti gli Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte e tutte le organizzazioni internazionali che secondo il parere della Corte, o secondo quello dei suo Presidente nel caso in cui questa non sia radunata, sono in grado di fornire schiarimenti, sono avvisati, con comunicazione speciale e diretta del Cancelliere, che la Corte è disposta ad accogliere dei rapporti scritti nel termine fissato dal Presidente, o ad ascoltare dei rapporti orali durante un’udienza pubblica tenuta a questo scopo.

Se uno di questi Stati, a cui non è stata fatta la comunicazione speciale prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, esprime il desiderio di sottoporle un rapporto scritto o di essere sentita oralmente, la Corte statuisce.

Gli Stati o le organizzazioni che hanno presentato dei rapporti scritti od orali, sono ammessi a discutere i rapporti fatti da altri Stati od organizzazioni nelle forme, nei limiti e termini fissati, caso per caso, dalla Corte, o se essa non siede, dal suo Presidente. A questo scopo, il Cancelliere comunica in tempo utile i rapporti scritti agli Stati od alle organizzazioni che ne hanno dal canto loro presentati.

Art. 67

La Corte pronuncerà i suoi pareri consultivi in udienza pubblica, dopo averne avvertiti il Segretario generale e i rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite, degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali direttamente interessati.

Art. 68

Nell’esercizio delle sue attribuzioni consultive, la Corte si ispirerà inoltre alle disposizioni dello Statuto che si applicano in materia contenziosa, nei limiti in cui essa le reputerà applicabili.

Capo V: Emendamenti

Art. 69

Gli emendamenti al presente Statuto saranno eseguiti seguendo una procedura analoga a quella prevista per gli emendamenti alla Carta delle Nazioni Unite 6 , con riserva delle disposizioni che potrebbe adottare l’Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, per regolare la partecipazione a questa procedura degli Stati che, pur avendo accettato il presente Statuto, non sono Membri delle Nazioni Unite.

Art. 70

La Corte può proporre gli emendamenti che essa reputerà necessario di apportare al presente Statuto, mediante comunicazioni scritte dirette al Segretario generale, perché siano esaminati conformemente alle disposizioni dell’articolo 69.

0.193.501

Campo d’applicazione il 15 settembre 20237

Stati partecipanti

Dal

Data del deposito dell’ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l’art. 36 dello Statuto

Afghanistan

19 novembre

1946

Albania

14 dicembre

1955

Algeria

8 ottobre

1962

Andorra

28 luglio

1993

Angola

1° dicembre

1976

Antigua e Barbuda

11 novembre

1981

Arabia Saudita

24 ottobre

1945

Argentina

24 ottobre

1945

Armenia

2 marzo

1992

Australia*

1° novembre

1945

22 marzo

2002

Austria*

14 dicembre

1955

19 maggio

1971

Azerbaigian

2 marzo

1992

Bahamas

18 settembre

1973

Bahrein

21 settembre

1971

Bangladesh

17 settembre

1974

Barbados*

9 dicembre

1966

1° agosto

1980

Belarus

24 ottobre

1945

Belgio*

27 dicembre

1945

17 giugno

1958

Belize

25 settembre

1981

Benin

20 settembre

1960

Bhutan

21 settembre

1971

Bolivia a

14 novembre

1945

Bosnia e Erzegovina b

22 maggio

1992

Botswana*

17 ottobre

1966

16 marzo

1970

Brasile a

24 ottobre

1945

Brunei

21 settembre

1984

Bulgaria*

14 dicembre

1955

2 dicembre

2015

Burkina Faso

20 settembre

1960

Burundi

18 settembre

1962

Cambogia*

14 dicembre

1955

19 settembre

1957

Camerun*

20 settembre

1960

3 marzo

1994

Canada c

9 novembre

1945

Capo Verde

16 settembre

1975

Ciad

20 settembre

1960

Cile

24 ottobre

1945

Cina

25 ottobre

1971

Hong Kong d

1° luglio

1997

Macao e

20 dicembre

1999

Cipro*

20 settembre

1960

3 settembre

2002

Colombia f

5 novembre

1945

Comore

12 novembre

1975

Congo (Brazzaville)

20 settembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 settembre

1960

8 febbraio

1889

Corea (Nord)

13 settembre

1991

Corea (Sud)

13 settembre

1991

Costa Rica* **

2 novembre

1945

20 febbraio

1973

Côte d’Ivoire

20 settembre

1960

29 agosto

2001

Croazia b

22 maggio

1992

Cuba

24 ottobre

1945

Danimarca

24 ottobre

1945

10 dicembre

1956

Dominica*

18 dicembre

1978

24 marzo

2006

Ecuador

21 dicembre

1945

Egitto

24 ottobre

1945

22 luglio

1957

El Salvador*

24 ottobre

1945

27 novembre

1978

Emirati Arabi Uniti

9 dicembre

1971

Eritrea

28 maggio

1993

Estonia*

13 settembre

1991

21 ottobre

1991

Eswatini*

24 settembre

1968

26 maggio

1969

Etiopia

13 novembre

1945

Figi

13 ottobre

1970

Filippine*

24 ottobre

1945

18 gennaio

1972

Finlandia

14 dicembre

1955

25 giugno

1958

Francia g

24 ottobre

1945

Gabon

20 settembre

1960

Gambia*

21 settembre

1965

22 giugno

1966

Georgia*

31 luglio

1992

20 giugno

1995

Germania*

18 settembre

1973

1° maggio

2008

Ghana

8 marzo

1957

Giamaica

18 settembre

1962

Giappone*

18 dicembre

1956

6 ottobre

2015

Gibuti*

20 settembre

1977

2 settembre

2005

Giordania

14 dicembre

1955

Grecia*

25 ottobre

1945

14 gennaio

2015

Grenada

17 settembre

1974

Guatemala a

21 novembre

1945

Guinea

12 dicembre

1958

4 dicembre

1998

Guinea equatoriale*

12 novembre

1968

21 agosto

2017

Guinea-Bissau

17 settembre

1974

7 agosto

1989

Guyana

20 settembre

1966

Haiti*

24 ottobre

1945

4 ottobre

1921

Honduras*

17 dicembre

1945

6 giugno

1986

India*

30 ottobre

1945

27 settembre

2019

Indonesia

28 settembre

1950

Iran*

24 ottobre

1945

26 giugno

2023

Iraq

21 dicembre

1945

Irlanda*

14 dicembre

1955

15 dicembre

2011

Islanda

19 novembre

1946

Israele h

11 maggio

1949

Italia*

14 dicembre

1955

25 novembre

2014

Kazakstan

2 marzo

1992

Kenya i

16 dicembre

1963

Kirghizistan

2 marzo

1992

Kuwait

14 maggio

1963

Laos

14 dicembre

1955

Lesotho*

17 ottobre

1966

6 settembre

2000

Lettonia*

13 settembre

1991

24 settembre

2019

Libano

24 ottobre

1945

Liberia*

2 novembre

1945

20 marzo

1952

Libia

14 dicembre

1955

Liechtenstein*

29 marzo

1950

29 marzo

1950

Lituania*

13 settembre

1991

26 settembre

2012

Lussemburgo*

24 ottobre

1945

15 settembre

1930

Macedonia del Nord b

8 aprile

1993

Madagascar*

20 settembre

1960

2 luglio

1992

Malawi*

1° dicembre

1964

12 dicembre

1966

Malaysia

17 settembre

1957

Maldive

21 settembre

1965

Mali

28 settembre

1960

Malta*

1° dicembre

1964

1° settembre

1983

Marocco

12 novembre

1956

Marshall, Isole*

13 settembre

1991

24 aprile

2013

Mauritania

27 ottobre

1961

Maurizio*

24 aprile

1968

23 settembre

1968

Messico*

7 novembre

1945

28 ottobre

1947

Micronesia

13 settembre

1991

Moldova

2 marzo

1992

Monaco

28 maggio

1993

Mongolia

27 ottobre

1961

Montenegro* j

28 giugno

2006

25 aprile

1999

Mozambico

16 settembre

1975

Myanmar

19 aprile

1948

Namibia

23 aprile

1990

Nauru*

29 gennaio

1988

29 gennaio

1988

Nepal

14 dicembre

1955

Nicaragua*

24 ottobre

1945

24 aprile

1929

Niger

20 settembre

1960

Nigeria*

7 ottobre

1960

30 aprile

1998

Norvegia*

27 novembre

1945

24 giugno

1996

Nuova Zelanda*

24 ottobre

1945

22 settembre

1977

Oman

7 ottobre

1971

Paesi Bassi*

10 dicembre

1945

27 febbraio

2017

Pakistan*

30 settembre

1947

29 marzo

2017

Palau

15 dicembre

1994

Panama*

13 novembre

1945

25 ottobre

1921

Papua Nuova Guinea

10 ottobre

1975

Paraguay*

24 ottobre

1945

25 settembre

1996

Perù*

31 ottobre

1945

7 luglio

2003

Polonia*

24 ottobre

1945

25 marzo

1996

Portogallo*

14 dicembre

1955

25 febbraio

2005

Qatar

21 settembre

1971

Regno Unito*

24 ottobre

1945

22 febbraio

2017

Rep. Centrafricana

20 settembre

1960

Repubblica Ceca

19 gennaio

1993

Repubblica Dominicana*

24 ottobre

1945

30 settembre

1924

Romania*

14 dicembre

1955

23 giugno

2015

Ruanda

18 settembre

1962

Russia

24 ottobre

1945

Saint Kitts e Nevis

23 settembre

1983

Saint Lucia

18 settembre

1979

Saint Vincent e Grenadine

16 settembre

1980

Salomone, Isole

19 settembre

1978

Samoa

15 dicembre

1976

San Marino

2 marzo

1992

São Tomé e Príncipe

16 settembre

1975

Seicelle

21 settembre

1976

Senegal*

28 settembre

1960

2 ottobre

1985

Serbia* j

1° novembre

2000

25 aprile

1999

Sierra Leone

27 settembre

1961

Singapore

21 settembre

1965

Siria

24 ottobre

1945

Slovacchia*

19 gennaio

1993

28 maggio

2004

Slovenia b

22 maggio

1992

Somalia*

20 settembre

1960

11 aprile

1963

Spagna*

14 dicembre

1955

29 ottobre

1990

Sri Lanka

14 dicembre

1955

Stati Uniti k

24 ottobre

1945

Sudafrica l

7 novembre

1945

Sudan*

12 novembre

1956

2 gennaio

1958

Suriname*

4 dicembre

1975

31 agosto

1987

Svezia*

19 novembre

1946

6 aprile

1957

Svizzera*

28 luglio

1948

28 luglio

1948

Tagikistan

2 marzo

1992

Tanzania

26 aprile

1964

Thailandia a

16 dicembre

1946

Timor Est*

27 settembre

2002

4 ottobre

2012

Togo*

20 settembre

1960

24 ottobre

1979

Trinidad e Tobago

18 settembre

1962

Tunisia

12 novembre

1956

Turchia m

24 ottobre

1945

Turkmenistan

2 marzo

1992

Ucraina

24 ottobre

1945

Uganda*

25 ottobre

1962

3 ottobre

1963

Ungheria*

14 dicembre

1955

22 ottobre

1992

Uruguay*

18 dicembre

1945

28 gennaio

1921

Uzbekistan

2 marzo

1992

Vanuatu

15 settembre

1981

Venezuela

15 novembre

1945

Vietnam

20 settembre

1977

Yemen n

30 settembre

1947

Zambia

1° dicembre

1964

Zimbabwe

25 agosto

1980

  1. Riserve.
  2. Dichiarazioni e obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, nonché le dichiarazioni previste dall’articolo 36 dello Statuto non sono pubblicate nella RU, ad eccezione delle dichiarazioni della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Le dichiarazioni di Bolivia, Brasile, Guatemala (non pubblicate nella RU) e Thailandia (RU 1959 288), limitate nel tempo, sono giunte a scadenza.
  1. Il 28 mag. 1999 i Governi di Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia e Macedonia del Nord hanno depositato una comunicazione concernente la dichiarazione prevista dall’art. 36 par. 2 fatta dalla Repubblica federale di Jugoslavia (oggi Serbia) il 25 apr. 1999.
  1. La dichiarazione del Canada del 10 mag. 1994 (RU 2005 993) è stata abrogata il 28 ago. 2023. L’abrogazione ha preso effetto il 28 ago. 2023.
  1. Dal 20 giu. 1997 al 30 giu. 1997 lo Statuto era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 20 giu. 1997 lo Statuto è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
  1. Dal 13 dic. 1999 al 19 dic. 1999 lo Statuto era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 lo Statuto è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
  1. Il 5 dic. 2001, il Governo columbiano ha notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite l’abrogazione della sua dichiarazione del 30 ott. 1937 (RU 1970 1337). L’abrogazione ha preso effetto il 5 dic. 2001.
  1. Il 10 gen. 1974, il Governo francese ha notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite l’abrogazione della sua dichiarazione del 20 mag. 1966 (RU 1970 1337). L’abrogazione ha preso effetto il 10 gen. 1974.
  1. La dichiarazione d’Israele del 17 ott. 1956 (RU 1959 285, 1984 977) è stata ritirata il 19 nov. 1985 con effetto dalla stessa data.
  1. La dichiarazione del Kenya del 12 apr. 1956 (RU 1965 148) è stata ritirata il 24 set. 2021. Il ritiro ha preso effetto il 24 set. 2021.
  1. Fino alla sua dissoluzione, la Repubblica federale socialista di Jugoslavia è stata uno dei membri originari delle Nazioni Unite secondo l’art. 3 dello Statuto (RS 0.120,ratifica: 19.10.1945/entrata in vigore: 24.10.1945) e uno dei membri originari del presente Statuto (partecipazione: dal 24.10.1945). Il 4 feb. 2003 la Repubblica federale di Jugoslavia è diventata Serbia e Montenegro.
  1. La dichiarazione degli Stati Uniti del 26 ago. 1946 (RU 1959 287, 1984 977) è stata ritirata il 7 ott. 1985 con effetto dal 7 apr. 1986.
  1. La dichiarazione dell’Unione Sudafricana del 12 set. 1955 (RU 1959 288) è stata revocata il 12 apr. 1967 con effetto immediato.
  1. La dichiarazione della Turchia (RU 1959 1019, 1970 1336), limitata nel tempo, è giunta a scadenza.
  1. 22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen.

Dichiarazioni previste dall’articolo 36

Svizzera 8

Il Consiglio federale autorizzato da un decreto federale dell'Assemblea federale del 12 marzo 1948 ed entrato in vigore il 17 giugno 1948,

dichiara con la presente che la Confederazione riconosce come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto:

  1. l’interpretazione di un trattato;
  2. qualsivoglia questione di diritto internazionale;
  3. l’esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale;
  4. la natura e la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.

La Confederazione sarà vincolata da questa dichiarazione che è fondata sull'articolo 36 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, durante un intervallo di tempo indeterminato, contando dal 28 luglio 1948, sino al decorso di un termine di 1 anno a contare dalla data della notificazione della disdetta.