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0.201

Statuto della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato Conchiuso all’Aia il 31 ottobre 1951 Approvato dall’Assemblea federale il 5 marzo 1957 Istrumento d’approvazione depositato dalla Svizzera il 6 maggio 1957 Entrato in vigore per la Svizzera il 6 maggio 1957 Emendato della Ventesima sessione della Conferenza all’Aia il 30 giugno 2005 Approvato dagli Stati membri secondo l’articolo 12 il 30 settembre 2006 Strumenti depositati dalla Svizzera il 29 marzo 2006 Entrato in vigore 1° gennaio 2007

RU 1957 495; FF 1956 II 285 ediz. ted. 289 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 17 maggio 2023)

I Governi dei Paesi di seguito specificati:
Repubblica federale di Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svezia e Svizzera,

considerando il carattere permanente della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato,

animati dal desiderio di accentuare questo carattere,

avendo, a tale scopo, ritenuto opportuno di dotare la Conferenza di uno Statuto,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

La Conferenza dell’Aia ha lo scopo di lavorare all’unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 2

Sono Membri della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato gli Stati che hanno già partecipato a una o più Sessioni della Conferenza e accettano il presente Statuto.

Possono diventare Membri tutti gli altri Stati la cui partecipazione presenta un interesse di natura giuridica per i lavori della Conferenza. L’ammissione di nuovi Stati membri è decisa dai Governi degli Stati partecipanti, su proposta di uno o più di essi, alla maggioranza dei voti emessi entro sei mesi dal giorno in cui la proposta è stata presentata ai Governi.

L’ammissione diventa effettiva con l’accettazione del presente Statuto da parte dello Stato interessato.

Art. 3

Gli Stati membri della Conferenza possono decidere, alla maggioranza dei voti emessi in una riunione sugli affari generali e la politica cui partecipi la maggioranza dei Stati membri, di ammettere come Membro anche un’Organizzazione regionale di integrazione economica che abbia presentato domanda di ammissione al Segretario generale. I riferimenti ai Membri nel presente Statuto si intendono fatti a tali Organizzazioni membri, salvo espressa indicazione contraria. L’ammissione diventa effettiva con l’accettazione dello Statuto da parte dell’Organizzazione regionale di integrazione economica interessata.

Per poter presentare domanda di ammissione alla Conferenza in qualità di Membro, l’Organizzazione regionale di integrazione economica deve essere costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in materie di competenza della Conferenza, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.

L’Organizzazione regionale di integrazione economica che presenti domanda di ammissione presenta, contestualmente a tale domanda, una dichiarazione di competenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito la competenza.

Ogni Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché qualunque cambiamento riguardante la competenza dell’Organizzazione membro o la sua composizione sia notificato al Segretario generale, che ne informa gli altri Membri della Conferenza.

Si presume che gli Stati membri dell’Organizzazione membro conservino la competenza in tutte le materie per le quali non siano stati specificamente dichiarati né notificati trasferimenti di competenza.

Ogni Membro della Conferenza può chiedere informazioni all’Organizzazione membro e ai suoi Stati membri circa la competenza dell’Organizzazione membro in relazione a qualunque aspetto specifico di cui si occupi la Conferenza. L’Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché siano fornite le informazioni in risposta a tali richieste.

L’Organizzazione membro esercita i suoi diritti di Membro in alternanza con i suoi Stati membri che sono Membri della Conferenza, nei rispettivi settori di competenza.

L’Organizzazione membro può disporre, nelle materie di sua competenza, nelle riunioni della Conferenza cui ha il diritto di partecipare, di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che le hanno trasferito la competenza per quelle materie e che hanno diritto di voto nelle riunioni in questione e per le quali sono registrati. Quando l’Organizzazione membro esercita il suo diritto di voto, i suoi Stati membri non esercitano i loro, e viceversa.

Con «Organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un’organizzazione internazionale che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in un elenco di materie, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.

Art. 4

Il Consiglio Affari generali e Politica (di seguito «il Consiglio»), composto da tutti i Membri, provvede al funzionamento della Conferenza. Il Consiglio si riunisce, di massima, ogni anno.

Il Consiglio provvede al funzionamento tramite un Ufficio Permanente di cui dirige le attività.

Il Consiglio esamina tutte le proposte da mettere all’ordine del giorno della Conferenza. Esso è libero di decidere sul seguito da dare a queste proposte.

La Commissione di Stato olandese, istituita con Decreto reale del 20 febbraio 1897 per promuovere la codificazione del diritto internazionale privato, stabilisce, consultati i Membri della Conferenza, la data delle Sessioni diplomatiche.

La Commissione di Stato si rivolge al Governo dei Paesi Bassi per la convocazione dei Membri. Il Presidente della Commissione di Stato presiede le Sessioni della Conferenza.

Le Sessioni ordinarie della Conferenza si tengono, di massima, ogni quattro anni.

Se necessario, sentita la Commissione di Stato, il Consiglio può chiedere al Governo olandese di convocare la Conferenza in Sessione straordinaria.

Il Consiglio può consultare la Commissione di Stato su qualsiasi altro aspetto che interessi la Conferenza.

Art. 5

L’Ufficio Permanente ha sede all’Aia. È composto di un Segretario generale e di quattro Segretari nominati dal Governo dei Paesi Bassi su presentazione della Commissione di Stato.

Il Segretario generale e i Segretari devono possedere adeguate conoscenze giuridiche e esperienza pratica. Ai fini della nomina sono considerate anche la diversità della rappresentanza geografica e la competenza in campo giuridico.

È data facoltà di aumentare il numero di Segretari, previa consultazione del Consiglio e nel rispetto dell’articolo 10.

Art. 6

Sotto la direzione del Consiglio, l’Ufficio Permanente è incaricato:

  1. di preparare e organizzare le Sessioni della Conferenza dell’Aia, le riunioni del Consiglio e delle Commissioni speciali;
  2. dei lavori di Segreteria delle Sessioni e delle riunioni di cui sopra;
  3. di tutti i compiti propri delle attività di una segreteria.

Art. 7

Per agevolare la comunicazione fra i Membri della Conferenza e l’Ufficio Permanente, i Governi dei singoli Stati membri designano un organo nazionale, e ciascuna Organizzazione membro un organo di collegamento.

L’Ufficio Permanente può corrispondere con tutti gli organi così designati e con le competenti organizzazioni internazionali.

Art. 8

Le Sessioni e, nell’intervallo tra le Sessioni, il Consiglio possono istituire Commissioni speciali per preparare progetti di Convenzione ovvero studiare questioni di diritto internazionale privato rientranti nelle finalità della Conferenza.

Le Sessioni, il Consiglio e le Commissioni speciali operano, nella massima misura possibile, per consenso.

Art. 9

Le spese iscritte nel bilancio annuale della Conferenza sono ripartite fra gli Stati membri della Conferenza.

Un’Organizzazione membro non è tenuta a versare un ulteriore contributo rispetto ai suoi Stati membri al bilancio annuale della Conferenza ma versa un importo, determinato dalla Conferenza in consultazione con l’Organizzazione membro, per coprire le spese amministrative supplementari che la sua qualità di Membro comporta.

In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati al Consiglio e alle Commissioni speciali provvedono i Membri rappresentati.

Art. 10

Ogni anno il bilancio della Conferenza è presentato al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici degli Stati membri all’Aia, per approvazione.

I Rappresentanti decidono anche la ripartizione fra gli Stati membri delle spese che il bilancio pone a carico di questi ultimi.

I Rappresentanti diplomatici si riuniscono, a tale scopo, sotto la Presidenza del Ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Art. 11

Le spese per le Sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza sono a carico del Governo dei Paesi Bassi.

In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati provvedono i Membri rispettivi.

Art. 12

Gli usi della Conferenza continuano a rimanere in vigore per quanto non siano contrari al presente Statuto oppure ai Regolamenti 1 .

Art. 13

Le modifiche del presente Statuto sono adottate per consenso degli Stati membri presenti a una riunione sugli affari generali e la politica.

Queste modifiche entrano in vigore, per tutti i Membri, tre mesi dopo che siano state approvate dai due terzi degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne, ma non prima di nove mesi dalla data della loro adozione.

La riunione di cui al paragrafo 1 può modificare per consenso i termini temporali di cui al paragrafo 2.

Art. 14

Le disposizioni del presente Statuto saranno completate da Regolamenti diretti a garantirne l’esecuzione. L’Ufficio Permanente provvede a stabilire tali Regolamenti e li presenta a una Sessione diplomatica, al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici ovvero al Consiglio Affari generali e Politica, per approvazione.

Art. 15

Il presente Statuto è presentato per accettazione ai Governi degli Stati che hanno partecipato a una o più Sessioni della Conferenza. Entrerà in vigore non appena sarà stato accettato dalla maggioranza degli Stati rappresentati alla Settima sessione.

La dichiarazione di accettazione è depositata presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne informa i Governi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il Governo dei Paesi Bassi, in caso di ammissione di un nuovo Membro, notifica la dichiarazione di accettazione di questo nuovo Membro a tutti i Membri.

Art. 16

Ogni Membro potrà denunciare il presente Statuto decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.

La denuncia è notificata al Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza dell’esercizio finanziario della Conferenza e diventa effettiva allo scadere di quest’esercizio, ma unicamente per il Membro che l’avrà notificata. I testi in lingua francese e inglese del presente Statuto, modificato il primo gennaio 2007, fanno ugualmente fede.

Svizzera – Organo nazionale2

Ufficio federale di giustizia (UFG)
Bundesrain 20
3003 Berna
Svizzera
Tel.: +41 (58) 463 8864
fax: +41 (58) 462 7864
e-mail: ipr@bj.admin.ch

0.201

Campo d’applicazione il 17 maggio 20233

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

4 giugno

2002

4 giugno

2002

Andorra

11 giugno

2015

11 giugno

2015

Arabia Saudita

19 ottobre

2016

19 ottobre

2016

Argentina

28 aprile

1972

28 aprile

1972

Armenia

28 aprile

2015

28 aprile

2015

Australia

1° novembre

1973

1° novembre

1973

Austria

16 settembre

1954

15 luglio

1955

Azerbaigian

29 luglio

2014

29 luglio

2014

Belarus

12 luglio

2001

12 luglio

2001

Belgio

1° settembre

1953

15 luglio

1955

Bosnia e Erzegovina

7 giugno

2001

7 giugno

2001

Brasile

23 febbraio

2001

23 febbraio

2001

Bulgaria

22 aprile

1999

22 aprile

1999

Burkina Faso

16 ottobre

2013

16 ottobre

2013

Canada

7 ottobre

1968

7 ottobre

1968

Ceca, Repubblica

1° aprile

1993 S

28 gennaio

1993

Cile

25 aprile

1986

25 aprile

1986

Cina

3 luglio

1987

3 luglio

1987

Macao

18 agosto

1999

20 dicembre

1999

Cipro

8 ottobre

1984

8 ottobre

1984

Corea (Sud)

20 agosto

1997

20 agosto

1997

Costa Rica

27 gennaio

2011

27 gennaio

2011

Croazia

1° ottobre

1995 S

12 giugno

1995

Danimarca

26 febbraio

1954

15 luglio

1955

Dominicana, Repubblica

4 marzo

2020

4 marzo

2020

Ecuador

2 novembre

2007

2 novembre

2007

Egitto

24 aprile

1961

24 aprile

1961

El Salvador

2 marzo

2022

2 marzo

2022

Estonia

13 maggio

1998

13 maggio

1998

Filippine

14 luglio

2010

14 luglio

2010

Finlandia

2 dicembre

1955

2 dicembre

1955

Francia

20 aprile

1964

20 aprile

1964

Georgia

28 maggio

2001

28 maggio

2001

Germania

14 dicembre

1955

14 dicembre

1955

Giappone

27 giugno

1957

27 giugno

1957

Giordania

13 giugno

2001

13 giugno

2001

Grecia

26 agosto

1955

26 agosto

1955

Honduras

9 settembre

2021

9 settembre

2021

India

13 marzo

2008

13 marzo

2008

Irlanda

26 agosto

1955

26 agosto

1955

Islanda

14 novembre

2003

14 novembre

2003

Israele

24 settembre

1964

24 settembre

1964

Italia

26 giugno

1957

26 giugno

1957

Kazakistan

14 giugno

2017

14 giugno

2017

Lettonia

11 agosto

1992

11 agosto

1992

Lituania

23 ottobre

2001

23 ottobre

2001

Lussemburgo

12 marzo

1956

12 marzo

1956

Macedonia del Nord

1° dicembre

1993 S

20 settembre

1993

Malaysia

2 ottobre

2002

2 ottobre

2002

Malta

30 gennaio

1995

30 gennaio

1995

Marocco

6 settembre

1993

6 settembre

1993

Maurizio

19 gennaio

2011

19 gennaio

2011

Messico

18 marzo

1986

18 marzo

1986

Moldova

16 marzo

2016

16 marzo

2016

Monaco

8 agosto

1996

8 agosto

1996

Montenegro

1° marzo

2007 S

3 giugno

2006

Norvegia

15 luglio

1955

15 luglio

1955

Nuova Zelanda a

5 febbraio

2002

5 febbraio

2002

Paesi Bassi

25 settembre

1954

15 luglio

1955

Aruba

25 settembre

1954

15 luglio

1955

Curaçao

25 settembre

1954

15 luglio

1955

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

25 settembre

1954

15 luglio

1955

Sint Marteen

25 settembre

1954

15 luglio

1955

Panama

29 maggio

2002

29 maggio

2002

Paraguay

28 giugno

2005

28 giugno

2005

Perù

29 gennaio

2001

29 gennaio

2001

Polonia

29 maggio

1984

29 maggio

1984

Portogallo

8 dicembre

1953

15 luglio

1955

Regno Unito

3 gennaio

1955

15 luglio

1955

Romania

10 aprile

1991

10 aprile

1991

Russia

6 dicembre

2001

6 dicembre

2001

Serbia

1° giugno

2001 S

26 aprile

2001

Singapore

9 aprile

2014

9 aprile

2014

Slovacchia

1° giugno

1993 S

26 aprile

1993

Slovenia

15 novembre

1992 S

18 giugno

1992

Mongolia

1° luglio

2021

1° luglio

2021

Namibia

19 gennaio

2021

19 gennaio

2021

Nicaragua

21 ottobre

2020

21 ottobre

2020

Spagna

8 dicembre

1953

15 luglio

1955

Sri Lanka

27 settembre

2001

27 settembre

2001

Stati Uniti

15 ottobre

1964

15 ottobre

1964

Sudafrica

14 febbraio

2002

14 febbraio

2002

Suriname

7 ottobre

1977

7 ottobre

1977

Svezia

9 dicembre

1953

15 luglio

1955

Svizzera

6 maggio

1957

6 maggio

1957

Thailandia

3 marzo

2021

3 marzo

2021

Tunisia

4 novembre

2014

4 novembre

2014

Turchia

26 agosto

1955

26 agosto

1955

Ucraina

3 dicembre

2003

3 dicembre

2003

Ungheria

6 gennaio

1987

6 gennaio

1987

Unione europea*

3 aprile

2007

3 aprile

2007

Uruguay

27 luglio

1983

27 luglio

1983

Uzbekistan

4 marzo

2020

4 marzo

2020

Venezuela

25 luglio

1979

25 luglio

1979

Vietnam

10 aprile

2013

10 aprile

2013

Zambia

17 maggio

2013

17 maggio

2013

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Governo Paesi Bassi: www.overheid.nl > English > Treaty Database, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Lo statuto non vale per Tokelau.