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0.211.112.14

Convenzione concernente le decisioni di rettificazione degli atti dello stato civile Conchiusa a Parigi il 10 settembre 1964 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 marzo 1966 Entrata in vigore per la Svizzera il 6 aprile 1966

RU 1966 554

Traduzione

(Stato 17 agosto 2022)

La Repubblica d’Austria, il Regno di Belgio, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Grecia, la Repubblica Italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca, membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile,

desiderosi d’assicurare sul territorio dei loro Stati l’efficacia e l’esecuzione delle decisioni di rettificazione degli atti dello stato civile,

hanno conchiuso:

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, le parole «decisione di rettificazione» designano ogni decisione dell’autorità competente, che, senza statuire su una questione concernente lo stato civile delle persone o sul diritto d’una distinzione nobiliare od onorifica, ripara a un errore in un atto dello stato civile.

Art. 2

L’autorità d’uno degli Stati contraenti, competente ad emettere una decisione di rettificazione d’un atto dello stato civile compilato sul territorio di questo Stato e contenente un errore, è del pari competente a rettificare con tale decisione il medesimo errore che sia stato riprodotto in un atto concernente la stessa persona o i discendenti di questa, compilato ulteriormente sul territorio d’un altro Stato contraente. Questa decisione è esecutoria senza formalità sul territorio di quest’altro Stato. A tale scopo, l’autorità dello Stato dove la decisione fu emessa è tenuta a inviare un esemplare della decisione e dell’atto rettificato all’autorità competente dello Stato dove la detta decisione dev’essere parimente eseguita.

Art. 3

Allorché una decisione di rettificazione d’un atto dello stato civile sia emessa dall’autorità competente d’uno degli Stati contraenti, le trascrizioni o le menzioni di tale atto nei registri dello stato civile d’un altro Stato contraente sono rettificate alla semplice presentazione d’un esemplare della decisione di rettificazione e d’un esemplare dell’atto rettificato.

Art. 4

L’esecuzione d’una rettificazione che ecceda i limiti della presente Convenzione, oppure sia erronea, può, per deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3, essere negata con decisione motivata dell’autorità giudiziaria o dell’autorità amministrativa superiore, designata nell’allegato per ogni Stato contraente. Questo diniego è notificato all’autorità dello Stato dove fu emessa la decisione di rettificazione.

Art. 5

Le autorità competenti a inviare o a ricevere le decisioni di rettificazione o di diniego d’esecuzione sono indicate nell’allegato alla presente Convenzione. Queste autorità possono corrispondere direttamente.

Art. 6

Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio Federale Svizzero il compimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per rendere applicabile sul loro territorio la presente Convenzione. Il Consiglio Federale Svizzero avviserà d’ogni notificazione secondo il capoverso 1 gli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Art. 7

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito della seconda notificazione e, da quel momento, avrà effetto tra i due Stati che hanno compiuto tale formalità. Per ciascuno Stato firmatario che l’avrà ratificata più tardi, la presente Convenzione avrà effetto a contare dal trentesimo giorno successivo alla data del deposito della notificazione dello stesso.

Art. 8

La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ciascuno Stato contraente. Ogni Stato contraente potrà, all’atto della firma, della notificazione prevista nell’articolo 6, dell’adesione oppure successivamente, dichiarare, mediante notificazione al Consiglio Federale Svizzero, che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o a parecchi dei suoi territori extrametropolitani, degli Stati o dei territori di cui assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio Federale Svizzero avviserà di quest’ultima notificazione ciascuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Le disposizioni della presente Convenzione diverranno applicabili nel, o nei territori designati nella notificazione, il sessantesimo giorno successivo alla data in cui la notificazione sarà stata ricevuta dal Consiglio Federale Svizzero. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione, secondo le disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, potrà successivamente dichiarare, in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cesserà d’essere applicabile a uno o a parecchi degli Stati o territori designati nella dichiarazione. Il Consiglio Federale Svizzero avviserà della nuova notificazione ciascuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. La Convenzione cesserà d’essere applicabile al territorio considerato il sessantesimo giorno successivo alla data in cui la notificazione sarà stata ricevuta dal Consiglio Federale Svizzero.

Art. 9

Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa o della Commissione Internazionale dello Stato Civile potrà aderire alla presente Convenzione. Lo Stato che desideri aderirvi notificherà il suo intendimento, mediante un atto il quale sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. Questo avviserà d’ogni deposito d’atto d’adesione ciascuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che a essa aderisce, il trentesimo giorno dalla data del deposito dell’atto d’adesione. L’atto d’adesione potrà essere depositato soltanto dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente. Ciascuno degli Stati contraenti potrà nondimeno disdirla in qualsiasi tempo, mediante una notificazione scritta al Consiglio Federale Svizzero, che ne informerà gli altri Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Questa facoltà di disdetta non potrà essere esercitata prima del decorso d’un termine di cinque anni a contare dalla notificazione prevista nell’articolo 6 o dalla adesione. La disdetta avrà effetto a contare da un termine di sei mesi dalla data in cui la notificazione prevista nel capoverso 1 del presente articolo sarà stata ricevuta dal Consiglio Federale Svizzero.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il dieci settembre mille novecento sessantaquattro, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti e al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

(Seguono le firme)

Allegato I

Autorità competenti a inviare o a ricevere le decisioni di rettificazione o di diniego d’esecuzione

(articolo 5 della Convenzione)

Austria:

Belgio: il Ministero della Giustizia

Francia: il Ministero della Giustizia o il Procuratore della Repubblica del luogo in cui è stato emesso l’atto rettificato o da rettificare

Germania: Standesamt I Berlin (Ovest) Berlin‑Dahlem

Grecia:

Italia: il Ministero della Giustizia

Lussemburgo: il Ministero della Giustizia

Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia

Spagna: il Ministro della Giustizia 1

Svizzera: l’Ufficio federale di giustizia, Settore Infostar (SIS), a Berna 2

Turchia: il Ministero della Giustizia

Allegato II

Autorità designate nell’articolo 4 della Convenzione

Austria:

Belgio: le autorità giudiziarie

Francia: il Presidente del tribunale del luogo, dove è stato emesso l’atto da rettificare, statuente nelle condizioni di cui all’articolo 99 del Codice Civile

Germania: «Amtsgerichte» nel luogo del seggio d’un «Landgericht»

Grecia:

Italia: il tribunale

Lussemburgo: il tribunale di circondario

Paesi Bassi: il tribunale di circondario

Spagna: i Tribunali di prima istanza e la Direzione generale dei registri e del notariato 3

Svizzera: le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile

Turchia: il tribunale

0.211.112.14

Campo d’applicazione il 17 agosto 20224

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Francia

19 luglio

1983

18 agosto

1983

Germania

25 giugno

1969

25 luglio

1969

Lussemburgo

20 ottobre

1965

6 aprile

1966

Paesi Bassi a

21 aprile

1972

21 maggio

1972

Spagna

22 novembre

1976 A

22 dicembre

1976

Svizzera

7 marzo

1966

6 aprile

1966

Turchia

25 luglio

1967

24 agosto

1967

  1. Per il Regno in Europa.