Nessuna legalizzazione è necessaria per gli estratti o copie degli atti di stato civile rilasciati nell’uno dei due Paesi perché facciano fede nell’altro, a condizione che questi estratti o copie siano certificati conformi dall’ufficiale dei registri o dal suo delegato o supplente e muniti del bollo dei suo ufficio, o portino il bollo e la firma dell’ufficiale di stato civile che li ha rilasciati.
0.211.112.417.2
Dichiarazione fra la Svizzera ed il Belgio relativa alla legalizzazione degli atti di stato civile Firmata il 3 settembre 1925 Entrata in vigore il 1° novembre 1925
CS 11 811
(Stato 1° novembre 1925)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
ed
il Governo di S. M. il Re dei Belgi,
desiderando di sopprimere la legalizzazione degli estratti o delle copie degli atti di stato civile rilasciati in Svizzera o nel Belgio e destinati ad essere prodotti ad uno scopo qualunque, nel Belgio o nella Svizzera, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
La presente Dichiarazione entrerà in vigore il 1° novembre 1925.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato e munito del loro sigillo la presente Dichiarazione.
Stesa a Berna, in doppio esemplare, il 3 settembre 1925.
Motta | Fernand Peltzer |