La presente Convenzione si applica al riconoscimento, in uno Stato contraente, dei divorzi e delle separazioni acquisiti in un altro Stato contraente per effetto di un procedimento giudiziario o di un’altra procedura ufficialmente riconosciuta in quest’ultimo Stato, e che vi hanno efficacia legale. La Convenzione non concerne le disposizioni relative alla colpa, né i provvedimenti o le condanne accessori pronunciati nella decisione di divorzio o di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l’assegnazione dei figli.
0.211.212.3
Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni Conchiusa all’Aia il 1° giugno 1970 Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 1976 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1976 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976
RU 1976 1546; FF 1975 II 1341
Traduzione
(Stato 25 maggio 2023)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderosi di agevolare il riconoscimento dei divorzi e delle separazioni acquisiti sui loro territori rispettivi,
hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno convenuto
le seguenti disposizioni :
Art. 1
Art. 2
I suddetti divorzi e separazioni sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente, riservate le altre disposizioni della presente Convenzione, se, al momento della domanda nello Stato del divorzio o della separazione (detto qui di seguito «Stato d’origine»):
- il convenuto vi aveva la propria dimora abituale; o
- l’attore vi aveva la propria dimora abituale ed era inoltre adempiuta una delle condizioni seguenti:a)questa dimora abituale era durata almeno un anno immediatamente prima della data della domanda;b)i coniugi vi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme; o
- ambo i coniugi erano cittadini di questo Stato; o
- l’attore era cittadino di questo Stato ed era inoltre adempiuta una delle condizioni seguenti:a)l’attore vi aveva la propria dimora abituale; ob)vi aveva dimorato abitualmente durante un periodo ininterrotto di un anno, compreso almeno parzialmente nei due anni precedenti la data della domanda; o
- l’attore nella causa di divorzio era cittadino di questo Stato ed erano inoltre adempiute le due condizioni seguenti:a)l’attore era presente in questo Stato al momento della domanda eb)i coniugi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme in uno Stato la cui legge non prevedeva il divorzio al momento della domanda.
Art. 3
Se, nello Stato d’origine, la competenza in materia di divorzio o di separazione può essere fondata sul domicilio, l’espressione «dimora abituale» di cui all’articolo 2 comprende anche il domicilio nel senso in cui questo termine è ammesso in questo Stato. Tuttavia, l’alinea precedente non concerne il domicilio della moglie qualora quest’ultimo sia legalmente connesso al domicilio del marito.
Art. 4
Se vi è stata una domanda riconvenzionale, il divorzio o la separazione pronunciati in base alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale sono riconosciuti se soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 2 o 3.
Art. 5
Qualora una separazione corrispondente alle disposizioni della presente Convenzione sia stata convertita in divorzio nello Stato d’origine, il riconoscimento del divorzio non può essere negato adducendo che le condizioni previste negli articoli 2 o 3 non erano più adempiute al momento della domanda di divorzio.
Art. 6
Qualora il convenuto sia comparso nel procedimento, le autorità dello Stato in cui è invocato il riconoscimento del divorzio o della separazione sono vincolate dagli accertamenti di fatto su cui è stata fondata la competenza. Riservato quanto fosse necessario per l’applicazione di altre disposizioni della presente Convenzione, le autorità dello Stato in cui è invocato il riconoscimento di un divorzio o di una separazione non possono procedere a nessun esame nel merito della decisione.
Il riconoscimento del divorzio o della separazione non può essere negato adducendo che:
- la legge interna dello Stato in cui è invocato il riconoscimento non permetterebbe, secondo i casi, il divorzio o la separazione per i medesimi fatti; o
- è stata applicata una legge diversa da quella che sarebbe stata applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato di questo Stato.
Art. 7
Ogni Stato contraente può negare il riconoscimento di un divorzio fra due coniugi che, al momento in cui questo è stato acquisito, erano esclusivamente cittadini di Stati la cui legge non prevede il divorzio.
Art. 8
Se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, non si è agito appropriatamente per informare il convenuto della domanda di divorzio o di separazione, o se il convenuto non è stato messo in grado di far valere i suoi diritti, il riconoscimento del divorzio o della separazione può essere negato.
Art. 9
Qualsiasi Stato contraente può negare il riconoscimento di un divorzio o di una separazione incompatibili con una decisione anteriore, vertente principalmente sullo stato matrimoniale dei coniugi, resa nello Stato in cui è invocato il riconoscimento ovvero riconosciuta o adempiente le condizioni del riconoscimento in questo Stato.
Art. 10
Ogni Stato contraente può negare il riconoscimento di un divorzio o di una separazione se manifestamente incompatibili con il suo ordine pubblico.
Art. 11
Uno Stato tenuto a riconoscere un divorzio in applicazione della presente Convenzione non può vietare all’uno o all’altro coniuge di passare a nuove nozze, adducendo che la legge di un altro Stato non riconosce il divorzio.
Art. 12
In qualsiasi Stato contraente, si può soprassedere alla pronuncia su qualsiasi domanda di divorzio o di separazione se lo stato matrimoniale dell’uno o dell’altro coniuge è oggetto d’istanza in un altro Stato contraente.
Art. 13
Riguardo ai divorzi o alle separazioni acquisiti o invocati negli Stati contraenti che, per queste materie, prevedono due o più sistemi di diritto applicabili in unità territoriali diverse:
- qualsiasi riferimento alla legge dello Stato d’origine concerne la legge del territorio in cui è stato acquisito il divorzio o la separazione;
- qualsiasi riferimento alla legge dello Stato di riconoscimento concerne la legge del foro; e
- qualsiasi riferimento al domicilio o alla dimora nello Stato d’origine concerne il domicilio o la dimora nel territorio in cui è stato acquisito il divorzio o la separazione.
Art. 14
Per l’applicazione degli articoli 2 e 3, qualora lo Stato d’origine preveda, in materia di divorzio o di separazione, due o più sistemi di diritto applicabili in unità territoriali diverse:
- l’articolo 2 numero 3 s’applica se ambo i coniugi erano cittadini dello Stato comprendente l’unità territoriale in cui il divorzio o la separazione sono stati acquisiti, indipendentemente dalla dimora abituale dei coniugi;
- l’articolo 2 numeri 4 e 5 s’applica se l’attore era cittadino dello Stato comprendente l’unità territoriale in cui il divorzio o la separazione è stato acquisito.
Art. 15
Riguardo a uno Stato contraente che, in materia di divorzio o di separazione, prevede due o più sistemi di diritto applicabili a diverse categorie di persone, qualsiasi riferimento alla legge di questo Stato concerne il sistema giuridico designato dal diritto di questo.
Art. 16
Se, per l’applicazione della presente Convenzione, si deve tener conto della legge di uno Stato contraente o no, che non sia quello d’origine o di riconoscimento e che, in materia di divorzio o separazione, prevede due o più sistemi di diritto d’applicazione territoriale o personale, occorre riferirsi al sistema designato dal diritto di detto Stato.
Art. 17
La presente Convenzione non ostacola in uno Stato contraente l’applicazione di norme di diritto più favorevoli al riconoscimento di divorzi e separazioni acquisiti all’estero.
Art. 18
La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione di altre convenzioni, di cui uno o più Stati contraenti sono o saranno partecipi, contenenti disposizioni sulle materie disciplinate nella presente Convenzione. Gli Stati contraenti veglieranno tuttavia a non concludere altre convenzioni in materia, incompatibili con i termini della presente Convenzione, salvo motivi particolari dovuti a legami regionali o d’altra natura; qualunque siano le disposizioni di tali convenzioni, gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere, in virtù della presente Convenzione, i divorzi e le separazioni acquisiti in Stati contraenti non partecipi di dette convenzioni.
Art. 19
Qualsiasi Stato contraente può, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, riservarsi il diritto di:
- non riconoscere un divorzio o una separazione fra due coniugi che, al momento in cui questo è stato acquisito, erano esclusivamente suoi cittadini, qualora una legge diversa da quella designata dal suo diritto internazionale privato sia stata applicata, salvo che questa applicazione non abbia portato al risultato che si sarebbe ottenuto se si avesse osservato quest’ultima legge;
- non riconoscere il divorzio fra due coniugi che, al momento in cui questo è stato acquisito, avevano ambedue la dimora abituale in Stati che non prevedevano il divorzio. Lo Stato che fa uso della riserva prevista nel presente paragrafo non può negare il riconoscimento in applicazione dell’articolo 7.
Art. 20
Qualsiasi Stato contraente la cui legge non prevede il divorzio può, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, riservarsi il diritto di non riconoscere un divorzio se, al momento in cui questo è stato acquisito, un coniuge era cittadino di uno Stato la cui legge non prevedeva il divorzio. Questa riserva avrà efficacia soltanto finché la legge dello Stato che ne ha fatto uso non prevederà il divorzio.
Art. 21
Qualsiasi Stato contraente la cui legge non prevede la separazione potrà, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, riservarsi il diritto di non riconoscere una separazione se, al momento in cui questa è stata acquisita, un coniuge era cittadino di uno Stato contraente la cui legge non prevedeva la separazione.
Art. 22
Qualsiasi Stato contraente può dichiarare in qualsiasi momento che certe categorie di persone sue cittadine potranno non essere considerate tali per l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 23
Qualsiasi Stato contraente che, in materia di divorzio o di separazione, comprende due o più sistemi di diritto, può, al momento della firma, ratificazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutti questi sistemi di diritto o soltanto a uno o più di essi e, in qualsiasi momento, può modificare questa dichiarazione facendone una nuova. Queste dichiarazioni sono notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicano esplicitamente i sistemi di diritto cui s’applica la Convenzione. Qualsiasi Stato contraente può negare il riconoscimento di un divorzio o di una separazione se, al momento in cui è invocato il riconoscimento, la Convenzione non è applicabile al sistema di diritto giusta il quale sono stati acquisiti.
Art. 24
La presente Convenzione s’applica indipendentemente dalla data in cui è stato acquisito il divorzio o la separazione. Tuttavia, qualsiasi Stato contraente può, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, riservarsi il diritto di non applicare la presente Convenzione a un divorzio o a una separazione acquisiti prima della data dell’entrata in vigore per questo Stato.
Art. 25
Qualsiasi Stato può, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, fare una o più delle riserve previste negli articoli 19, 20, 21 e 24 della presente Convenzione. Non è ammessa nessun’altra riserva. Parimente, qualsiasi Stato contraente può, notificando un’estensione della Convenzione conformemente all’articolo 29, fare una o più di queste riserve con effetto limitato ai territori o a certi territori compresi nell’estensione. Qualsiasi Stato contraente può, in qualsiasi momento, ritirare una riserva fatta. Questo ritiro è notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L’effetto della riserva cessa il sessantesimo giorno dopo la notificazione di cui all’alinea precedente.
Art. 26
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati nell’Undicesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 27
La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione previsto nell’articolo 26 alinea 2. La Convenzione entra in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione.
Art. 28
Qualsiasi Stato non rappresentato nell’Undicesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, se Membro di questa Conferenza o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione specializzata di quest’ultima o partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia 1 , potrà aderire alla presente Convenzione dopo ch’essa sarà entrata in vigore in virtù dell’articolo 27 alinea 1. Lo strumento d’adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entra in vigore, per lo Stato aderente, il sessantesimo giorno dopo il deposito dello strumento d’adesione. L’adesione avrà effetto soltanto nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettarla. Questa dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; quest’ultimo ne invierà, per via diplomatica, copia certificata conforme a ciascuno Stato contraente. La Convenzione entra in vigore tra lo Stato aderente e lo Stato che dichiara d’accettarne l’adesione sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione d’accettazione.
Art. 29
Qualsiasi Stato, al momento della firma, ratificazione o adesione, può dichiarare che la presente Convenzione si estende all’insieme dei territori da esso rappresentati sul piano internazionale, o a uno o più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato. Successivamente, ogni estensione di questa natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L’estensione avrà effetto soltanto nei rapporti con gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettarla. Questa dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; questo ne invierà, per via diplomatica, copia certificata conforme a ciascuno Stato contraente. L’estensione sarà efficace in ogni caso sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione d’accettazione.
Art. 30
La presente Convenzione vige per cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore conformemente all’articolo 27 alinea 1 anche per gli Stati che l’avranno ratificata o vi avranno successivamente aderito. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta. La disdetta sarà, almeno sei mesi prima dello spirare del termine quinquennale, notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà restringersi a certi territori cui s’applica la Convenzione. La disdetta avrà effetto soltanto riguardo allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Art. 31
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifica agli Stati previsti nell’articolo 26, come anche agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 28:
- le firme e ratificazioni di cui all’articolo 26;
- la data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 alinea 1;
- le adesioni previste nell’articolo 28 e la data in cui esse avranno efficacia;
- le estensioni previste nell’articolo 29 e la data in cui esse avranno efficacia;
- le disdette previste nell’articolo 30;
- le riserve e i ritiri di riserve di cui agli articoli 19, 20, 21, 24 e 25;
- le dichiarazioni di cui agli articoli 22, 23, 28 e 29.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto all’Aia, il primo giugno 1970, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato nell’Undicesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
(Seguono le firme)
0.211.212.3
Campo d’applicazione il 25 maggio 20232
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania* a | 7 marzo | 2013 A | 12 ottobre | 2013 |
Australia* a | 24 settembre | 1985 A | 13 aprile | 1986 |
Ceca, Repubblica* | 28 gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Cina | ||||
Hong Kong b | 16 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Cipro* a | 13 gennaio | 1983 A | 14 novembre | 1983 |
Danimarca* a | 25 giugno | 1975 | 24 agosto | 1975 |
Egitto | 21 aprile | 1980 | 20 giugno | 1980 |
Estonia a | 7 novembre | 2002 A | 29 marzo | 2008 |
Finlandia | 16 giugno | 1977 | 15 agosto | 1977 |
Italia* | 19 febbraio | 1986 | 20 aprile | 1986 |
Lussemburgo* | 13 febbraio | 1991 | 14 aprile | 1991 |
Moldova* a | 10 ottobre | 2011 A | 9 settembre | 2013 |
Norvegia | 15 agosto | 1978 | 14 ottobre | 1978 |
Paesi Bassi* | 23 giugno | 1981 | 22 agosto | 1981 |
Aruba a | 28 maggio | 1986 A | 29 marzo | 2008 |
Polonia* a | 25 aprile | 1996 A | 29 marzo | 2008 |
Portogallo | 10 maggio | 1985 | 9 luglio | 1985 |
Regno Unito* | 21 maggio | 1974 | 24 agosto | 1975 |
Bermuda* a | 13 dicembre | 1982 A | 11 febbraio | 1983 |
Gibilterra* a | 5 aprile | 1977 A | 4 giugno | 1977 |
Guernesey* a | 3 marzo | 1978 A | 2 maggio | 1978 |
Isola di Man* a | 3 marzo | 1978 A | 2 maggio | 1978 |
Jersey* a | 3 marzo | 1978 A | 2 maggio | 1978 |
Slovacchia* | 26 aprile | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Svezia | 25 giugno | 1975 | 24 agosto | 1975 |
Svizzera* | 18 maggio | 1976 | 17 luglio | 1976 |
| ||||
0.211.212.3
Riserva
Svizzera 3
Conformemente all’articolo 24 capoverso 2 della Convenzione, la Svizzera si riserva il diritto di non applicare la Convenzione a un divorzio o a una separazione acquisiti prima che la Convenzione sia entrata in vigore per la Svizzera.