Essa s’applica pure alle transazioni fatte in tal materia dinanzi a queste autorità e fra queste persone.
La presente convenzione s’applica alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli non legittimi, rese dalle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente fra:
- un creditore e un debitore di alimenti; o
- un debitore di alimenti e un’istituzione pubblica che persegue il rimborso della prestazione fornita a un creditore di alimenti.