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0.211.221.310

Convenzione europea sull’adozione dei minori Conchiusa a Strasburgo il 24 aprile 1967 Approvata dall’Assemblea federale il 27 aprile 1972 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 dicembre 1972 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1973

Traduzione1

(Stato 8 aprile 2014)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando ch’è scopo del Consiglio d’Europa attuare un’unione quanto più stretta fra i propri Membri, segnatamente per favorirne il progresso sociale,

Considerando che l’istituto dell’adozione, ancorché contemplato dalla legislazione di tutti gli Stati membri, lo è in modo divergente sia quanto ai principi sia quanto alle procedure ed agli effetti giuridici,

Considerando che l’accettazione di norme e prassi comuni varrebbe a levare le discordanze che difficoltano l’istituto e conseguentemente a promuovere il bene degli adottandi,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I Obblighi e campo applicativo

Art. 1

Ciascuna Parte Contraente si obbliga ad assicurare la conformità della propria legislazione ai disposti della Parte II, nonché a notificare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i provvedimenti all’uopo emanati.

Art. 2

Ciascuna Parte Contraente si obbliga a considerare i disposti della Parte III, nonché a notificare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa l’inizio, o la fine, dell’attuazione eventuale d’ognuno di essi.

Art. 3

La presente Convenzione concerne esclusivamente l’istituto giuridico dell’adozione dei giovani i quali, allorché l’adottante ne fa domanda, non abbiano compiuto i 18 anni, non siano o non siano stati coniugati e non siano reputati maggiorenni.

Parte II Disposizioni essenziali

Art. 4

L’adozione è valida solo se pronunciata da un’autorità giudiziaria o amministrativa (dappresso, «autorità competente»).

Art. 5

Con riserva dei paragrafi 2 a 4, l’adozione è pronunciata solo se sono stati dati e mantenuti almeno i consensi seguenti:

  1. il consenso della madre e, per i figli legittimi, del padre, oppure, mancando un genitore che possa darlo, il consenso di qualsiasi persona od organo facoltato ad esercitare in ciò i diritti parentali;
  2. il consenso dei coniuge dell’adottante.

L’autorità competente non può:

  1. esimersi dal ricevere il consenso d’una delle persone di cui al paragrafo 1, o
  2. preterire il diniego di consenso d’una delle persone o d’uno degli organi di cui al detto paragrafo, tranne che per motivi eccezionali determinati dalla legislazione.

La legislazione può esentare dal richiedere il consenso del padre o della madre, privi, rispetto al figlio, dei loro diritti parentali, o, comunque di quello di consentire all’adozione.

Il consenso della madre all’adozione del figlio è ricevibile solo ove sia dato dopo la nascita e scorso il termine legalmente prescritto d’almeno 6 settimane o, mancando tal termine, passato il tempo necessario, secondo l’autorità competente, affinché la madre si sia sufficientemente rimessa dal parto.

Il presente articolo intende per «padre» e «madre» le persone che legalmente risultano genitori del minore.

Art. 6

La legislazione può permettere l’adozione soltanto da parte di due persone unite in matrimonio, che vi procedono simultaneamente o successivamente, oppure da parte d’un unico adottante.

La legislazione può permettere una nuova adozione soltanto in uno o più dei casi seguenti:

  1. se trattasi d’un figlio adottivo del coniuge dell’adottante,
  2. se l’adottante precedente è deceduto,
  3. se la precedente adozione è stata annullata,
  4. se la precedente adozione è cessata.

Art. 7

Il minore può essere adottato soltanto se l’adottante ha raggiunto l’età minima all’uopo prescritta; tale età non può essere inferiore ai 21 né superiore al 35 anni.

La legislazione può nondimeno prevedere la possibilità di derogare all’età minima

  1. qualora l’adottante sia genitore del minore, oppure
  2. qualora sussistano circostanze eccezionali.

Art. 8

L’autorità competente pronuncia l’adozione soltanto ove sia convinta che questa assicurerà il bene dell’adottando.

L’autorità competente attribuisce, in ogni caso, una particolare importanza alla circostanza che l’adozione procuri all’adottando un ambiente familiare stabile ed armonioso.

L’autorità competente non può, di norma, ritenere soddisfatte le predette condizioni qualora il divario d’età tra i soggetti risulti inferiore a quello ordinariamente intercorrente tra genitori e figli.

Art. 9

L’autorità competente pronuncia l’adozione solo dopo adeguata istruttoria sull’adottante, l’adottando e la famiglia di questo.

L’istruttoria verte segnatamente, con accento appropriato al singolo caso, sui seguenti elementi:

  1. personalità, salute, situazione economica dell’adottante; sua vita di famiglia; sue condizioni d’alloggio; sua idoneità ad educare il minore;
  2. motivi dell’adottante per l’adozione del minore;
  3. se un solo coniuge chiede l’adozione, motivi dell’altro coniuge per non associarsi alla domanda;
  4. mutua confacenza dei due soggetti; tempo durante il quale il minore è rimasto affidato alle cure dell’adottante;
  5. personalità e salute dell’adottando; suoi antecedenti, riservato un divieto legale;
  6. reazione del minore alla prospettata adozione;
  7. eventualmente, religione dei soggetti.

L’istruttoria va affidata a persona o ente riconosciuti dalla legge o espressamente graditi dall’autorità giudiziaria o amministrativa. Essa deve essere quanto possibile condotta da assistenti sociali, qualificati per formazione ed esperienza.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano affatto il potere e l’obbligo dell’autorità competente di assumere tutte le informazioni e le prove che ritiene utili e che attengono o no all’oggetto dell’istruttoria.

Art. 10

L’adozione conferisce all’adottante, rispetto all’adottato, i diritti e gli obblighi d’ogni specie, propri d’un genitore verso un figlio legittimo. Essa conferisce all’adottato, rispetto all’adottante, i diritti e gli obblighi d’ogni specie, propri d’un figlio legittimo verso un genitore.

Nati che siano i predetti diritti ed obblighi, decadono quelli paralleli tra l’adottato e i parenti del sangue o qualsiasi altra persona od organismo. La legislazione può nondimeno prevedere che il coniuge dell’adottante conservi quei diritti ed obblighi se l’adottato è suo figlio legittimo, naturale o adottivo. Inoltre la legislazione può conservare ai genitori del sangue, rispetto all’adottato, l’obbligo degli alimenti, del mantenimento, della formazione e della dote, qualora l’adottante non lo soddisfaccia.

L’adottato deve, di norma, poter assumere il cognome dell’adottante od aggiungerlo al proprio.

La legislazione, nonostante il paragrafo 1, può limitare all’adottante il diritto di godimento dei beni dell’adottato, ove tal diritto spetti al genitore legittimo di questi.

L’adottato, in quanto la legislazione renda il figlio legittimo successibile del padre o della madre, è trattato, in materia successoria, come se fosse il figlio legittimo dell’adottante.

Art. 11

La Parte Contraente, di cui l’adottante, nell’adozione da parte d’una sola persona, o gli adottanti, nell’adozione in comune, sono cittadini, deve agevolare, all’adottato d’altra nazionalità, l’acquisto della propria.

La perdita di cittadinanza, eventualmente risultante dall’adozione, è subordinata al possesso o all’acquisto di un’altra nazionalità.

Art. 12

Il numero d’adottabili per adottante non dev’essere limitato dalla legislazione.

La legislazione non può vietare l’adozione perché l’adottante ha, o potrebbe avere, un figlio legittimo.

La legislazione, atteso che l’adozione migliori la situazione giuridica dell’adottando, non può vietare ad una persona di adottare il proprio figlio naturale.

Art. 13

L’adozione può, sino a maggiore età dell’adottato, essere revocata solo mediante decisione di un’autorità giudiziaria o amministrativa e per motivi gravi, ammessi dalla legislazione come legittimanti la revoca.

Il paragrafo precedente non concerne i casi in cui:

  1. l’adozione è nulla,
  2. l’adozione cessa per legittimazione dell’adottato da parte dell’adottante.

Art. 14

Allorché le inchieste esperite in applicazione degli articoli 8 e 9 concernono una persona che ha, o ebbe, residenza in altra Parte Contraente, questa Parte deve provvedere affinché le necessarie informazioni richiestele vengano fornite senza indugio. All’uopo, le autorità possono comunicare direttamente tra loro.

Art. 15

Disposizioni vanno prese per impedire qualsiasi ingiustificato lucro dalla consegna di un minore ai fini d’adozione.

Art. 16

Ogni Parte Contraente conserva la facoltà di prevedere disposizioni più favorevoli all’adottato.

Parte III Disposizioni suppletive

Art. 17

L’adozione può essere pronunciata soltanto ove l’adottando sia rimasto affidato agli adottanti durante un periodo sufficiente a consentire, all’autorità competente, di dare un apprezzamento ragionato sulle loro future relazioni nell’adozione.

Art. 18

I Pubblici Poteri promuovono lo sviluppo e il buon funzionamento delle istituzioni, pubbliche o private, cui può rivolgersi, per aiuto e consiglio, chi intenda adottare o far adottare un minore.

Art. 19

Gli aspetti sociali e giuridici dell’adozione devono figurare nei programmi di formazione degli assistenti sociali.

Art. 20

Disposizioni vanno prese affinché un’adozione possa eventualmente attuarsi senza che l’identità dell’adottante sia rilevata alla famiglia del sangue.

Disposizioni vanno prese onde prescrivere o permettere che la procedura d’adozione si svolga a porte chiuse.

L’adottante e l’adottato potranno ottenere degli estratti dei registri ufficiali, attestanti il fatto, la data e il luogo della nascita dell’adottato ma privi d’espressa indicazione dell’adozione del medesimo e dell’identità dei suoi genitori del sangue.

I registri ufficiali vanno tenuti, o, almeno, le loro indicazioni riprodotte, in modo tale che chi non abbia un legittimo interesse non possa aver notizia dell’adozione, o, se questa è conosciuta, dell’identità dei genitori del sangue dell’adottato.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 21

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa va ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o d’accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Essa entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o d’accettazione.

Essa entrerà in vigore, rispetto allo Stato firmatario che solo successivamente la ratificasse o accettasse, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o d’accettazione.

Art. 22

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, potrà invitare ad aderirvi gli Stati impartecipi del Consiglio.

L’adesione va attuata mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, d’uno strumento d’adesione che avrà effetto tre mesi dopo esser stato depositato.

Art. 23

Ogni Parte Contraente può, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, designare il o i territori cui s’applica la presente Convenzione.

Ogni Parte Contraente, all’atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, può, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio, designato nella dichiarazione, di cui Essa cura le relazioni internazionali e in nome del quale ha facoltà di stipulare.

La dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere revocata, per ciascun territorio in essa menzionato, rispettando le condizioni previste nell’articolo 27 della presente Convenzione.

Art. 24

La Parte Contraente la cui legislazione conosce più d’una forma d’adozione ha la facoltà di applicare ad una sola di, esse i disposti dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 12.

La Parte Contraente che si prevale dell’anzidetta facoltà deve notificarlo, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, all’atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o adesione, oppure all’atto della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 23; essa deve indicare nel contempo le modalità d’esercizio della detta facoltà.

Tale Parte Contraente può cessare l’esercizio della facoltà di cui al paragrafo 1, ma dovrà avvisarne il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 25

Ogni Parte Contraente può, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, oppure all’atto della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 23, formulare due riserve, al massimo, circa i disposti della Parte II della Convenzione. Riserve generali non sono permesse, ciascuna riserva dovendo vertere su una sola disposizione. Ogni riserva ha effetto durante cinque anni a contare dall’entrata in vigore, per la Parte in questione, della presente Convenzione. La riserva potrà venir rinnovata, quinquiennio per quinquiennio, mediante dichiarazione indirizzata, prima della fine del periodo, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Ogni riserva, giusta il paragrafo precedente, può essere ritirata, in tutto o in parte, mediante una dichiarazione della Parte autrice, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed entrante in vigore alla data della ricezione.

Art. 26

Ciascuna Parte Contraente deve comunicare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i nomi e gli indirizzi delle autorità cui possono venir rivolte le domande di cui all’articolo 14.

Art. 27

La presente Convenzione rimarrà in vigore con durata illimitata.

Ciascuna Parte Contraente potrà, quanto a sé, disdire la presente Convenzione indirizzando una pertinente notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La disdetta prende effetto sei mesi dopo che il Segretario Generale ne abbia ricevuto la notificazione.

Art. 28

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione o adesione;
  3. ogni data d’entrata in vigore della Convenzione, giusta il suo articolo 21;
  4. ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 1;
  5. ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 2;
  6. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23;
  7. ogni informazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 24;
  8. ogni riserva formulata in applicazione del paragrafo 1 articolo 25;
  9. ogni rinnovo di riserva attuato in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 25;
  10. ogni revoca di riserva fatta in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 25;
  11. ogni comunicazione data in applicazione dell’articolo 26;
  12. ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 27, con la data d’effetto della disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario od aderente.

(Seguono le firme)

Elenco delle autorità cui possono essere trasmesse le domande
previste dall’articolo 142

Austria

Per il territorio del Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Landhaus, 7000 Eisenstadt

Per il territorio della Carinzia

Amt der Kärntner Landesregierung

Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt

Per il territorio della Bassa Austria

Amt des Niederösterreichischen Landesregierung

Herrengasse 9‑13, 1010 Wien

Per il territorio dell’Alta Austria

Amt des Oberösterreichischen Landesregierung

Klosterstrasse 7, 4010 Linz

Per il territorio di Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung

Chiemseehof, 5010 Salzburg

Per il territorio della Stiria

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Hofgasse, 8011 Graz

Per il territorio del Tirolo

Amt der Tiroler Landesregierung

Maria Theresienstrasse 43, 6020 Insbruck

Per il territorio del Voralberg

Amt der Voralberger Landesregierung

Montfortstrasse 12, 6900 Bregenz

Per Vienna

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 11/Jugendamt

Schottenring 24, 1010 Wien.

Ceca, Repubblica

Office for International Legal Protection of Children
(Urad pro mezinárodneprávni ochranu deti)
Šilingrovo námesti 3 / 4
602 00 Brno
Czech Republic
Phone: +420 542 215 522, +420 542 215 443
Fax: +420 542 212 836, +420 542 217 900
Email: podatelna@umpod.cz

Danimarca

Civilretsdirektoratet

AEbeløgade 1

DK - 2100 København Ø

Danemark

Grecia

Ministère de la Santé et de la Prévoyance

Division de la Protection infantile

17, rue Aristotelous

10433 Athènes

Irlanda

In Irlanda, l’intera responsabilità per la legislazione in materia di adozione è affidata al Ministro della Sanità.

Ogni richiesta concernente le adozioni e il diritto in materia di adozione dev’essere indirizzata a:

Mr. J. Hurley

Principal Officer

Child Care Services Section

Department of Health

Hawkins House

Dublin 2 – Ireland

Telefono: (01) 71.47.11

La Commissione per l’Adozione (Adoption Board) è ordinariamente responsabile delle domande individuali e la sua sede è a:

65, Merrion Square

Dublin 2 – Ireland

Telefono: (01) 76.20.04

Il responsabile (Registrar) di questo organismo è M. J. W Cronin.

Italia

I rispettivi tribunali per minori, competenti nella loro giurisdizione territoriale.

Lettonia

Ministry of Welfare

28 Skolas Str.

Riga, LV-1331, Latvia

Phone: +371 67021600

Fax: +371 67276445

E-mail: lm@lm.gov.lv

Website: www.lm.gov.lv

Liechtenstein

Fürstlich-Liechtensteinisches Landgericht

FL-9490 Vaduz

Macedonia

Ministère du Travail et de la Politique Sociale

Malta

The Registrar of the Superior Courts

The Courts of Law

Republic Street

Valletta – Malta

Repubblica federale di Germania

Per il territorio della Renania-Palatinato

Landesamt für Jugend und Soziales

Rheinland-Pfalz

Zentrale Adoptionsstelle

Rheinallee 97–101

Postfach 2964

6500 Mainz

Per il territorio di Hesse

Landesjugendamt

Zentrale Adoptionsstelle

Bismarckring 9

6200 Wiesbaden

Per il territorio della Renania del Nord-Vestfalia

Landschaftsverband Rheinland

Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2

Postfach 21.07.20

5000 Köln

e

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Landesjugendamt

Warendorfer Strasse 25

Postfach 61.25

4400 Münster

Per il territorio di Berlino

Senator für Schule, Jugend und Sport

Zentrale Adoptionsstelle

Alte-Jakob-Strasse 12–13

1000 Berlin

Per il territorio della Sarre

Landesjugendamt des Saarlandes

Dudweiler Strasse 53

6600 Saarbrücken 3

Per il territorio del Baden-Würtemberg

Landeswohlfahrtsverband

Württemberg-Hohenzollern

– Landesjugendamt –

Lindenspürstrasse 39

Postfach 26.13

7000 Stuttgart 1

Per il territorio della città libera anseatica di Brema, della città libera e anseatica di Amburgo, della Bassa Sassonia e dello Schleswig-Holstein

Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachen und Schleswig-Holstein

Kaiser-Wilhelm-Strasse 100

2000 Hamburg 36

Per il territorio della Baviera

Zentrale Adoptionsstelle des Bayerischen Landesjugendamtes

Pilgersheimer Strasse 20

8000 München 90

Polonia

Ministère de la Justice

Aleje Ujazdowskie 11

00-950

Varsovie

Romania

  1. in lingua inglese:
    Ministry of Justice
    Department of International Law and Treaties
    Strada Apollodor 17
    Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
    Romania
  2. in lingua francese:
    Ministère de la Justice
    Direction du Droit International et des Traités
    Strada Apollodor 17
    Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
    Roumanie
  3. in lingua rumena:
    Ministerul Justitiei
    Directia Drept international si Tratate
    Strada Apollodor 17
    Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
    România

Svizzera

Ufficio federale di Giustizia

CH-3003 Berna

0.211.221.310

Campo d’applicazione 25 ottobre 20113

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria*

28 maggio

1980

29 agosto

1980

Ceca, Repubblica*

8 settembre

2000

9 dicembre

2000

Danimarca*

12 ottobre

1978

13 gennaio

1979

Germania

10 novembre

1980

11 febbraio

1981

Grecia*

23 luglio

1980

24 ottobre

1980

Irlanda*

25 gennaio

1968

26 aprile

1968

Italia*

25 maggio

1976

26 agosto

1976

Lettonia*

13 luglio

2000

14 ottobre

2000

Liechtenstein

25 settembre

1981

26 dicembre

1981

Macedonia*

15 gennaio

2003

16 aprile

2003

Malta

22 settembre

1967

26 aprile

1968

Polonia*

21 giugno

1996

22 settembre

1996

Portogallo*

23 aprile

1990

24 luglio

1990

Regno Unito

  1. Guernesey

1° settembre

1977 A

5 settembre

1977

  1. Jersey

1° settembre

1977 A

5 settembre

1977

Romania*

18 maggio

1993 A

19 agosto

1993

Svizzera

29 dicembre

1972

1° aprile

1973

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.