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0.211.221.319.789

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
Socialista del Vietnam sulla cooperazione in materia
di adozione di minori

RU 2006 1767

Traduzione1

Concluso il 20 dicembre 2005
Strumenti di ratifica scambiati il 22 dicembre 2005/10 marzo 2006
Entrato in vigore il 9 aprile 2006

(Stato 9 aprile 2006)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Socialista del Vietnam,

qui di seguito: «Stati contraenti»,

consapevoli che per lo sviluppo armonioso della sua personalità il minore deve crescere in un ambiente familiare caratterizzato da felicità, amore e comprensione;

consapevoli che ogni Stato contraente deve adottare misure atte a consentire la permanenza del minore nel suo ambiente familiare e a garantire al minore che ne sia privato una protezione sostitutiva;

consapevoli che l’adozione internazionale costituisce una soluzione adeguata con cui offrire una famiglia durevole al minore per il quale non può essere trovata una famiglia idonea nel Paese di origine;

consapevoli che, in ogni Stato contraente, i diritti e gli interessi del minore adottato in virtù del presente accordo devono essere uguali a quelli di un minore con nazionalità di tale Stato o dimora abituale sul suo territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente accordo si prefigge di instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti affinché le adozioni internazionali siano rese possibili e rispettino l’interesse preminente del minore. L’accordo si applica allorché un minore con dimora abituale in uno Stato contraente («Stato di origine») è stato o dev’essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato di origine da parte di una coppia o persona con dimora abituale nello Stato di accoglienza, sia in vista di una tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.

L’accordo contempla solo le adozioni che istituiscono un vincolo di filiazione.

Art. 2 Principi applicabili all’adozione

Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare al fine di garantire che le adozioni di minori con dimora abituale sul territorio di uno dei due Stati contraenti («Stato di origine») da parte di persone con dimora abituale sul territorio dell’altro Stato contraente («Stato di accoglienza») riflettano un impegno volontario assunto con spirito umanitario e finalizzato a tutelare l’interesse preminente del minore a norma della legislazione di ogni Stato contraente e nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 2 sui diritti del fanciullo.

Art. 3 Protezione del minore

Gli Stati contraenti adottano tutte le misure conformi alla loro legislazione nazionale per prevenire e punire gli abusi correlati all’adozione, quali lo sfruttamento della manodopera minorile, gli abusi sessuali su minori, il rapimento, la sostituzione fraudolenta e il traffico di minori sotto il pretesto dell’adozione, come pure i profitti indebiti tratti dall’adozione e ogni altra violazione dei diritti e degli interessi del minore. Nessuno deve trarre indebiti profitti materiali dalle attività inerenti all’adozione internazionale. Gli enti pubblici o privati coinvolti nell’adozione mettono in conto soltanto spese professionali di ragionevoli entità.

Mossi da spirito umanitario e dal desiderio di tutelare i minori, gli Stati contraenti creano le premesse per incoraggiare l’adozione di orfani, di minori affetti da malattia o disabilità nonché di fratelli e sorelle che vivono insieme.

Art. 4 Esenzione dalla legalizzazione

Gli atti e i documenti allestiti e autenticati dalle autorità competenti di uno Stato contraente ai fini di una procedura di adozione in virtù del presente accordo non necessitano di legalizzazione consolare.

Art. 5 Lingue e spese

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le autorità centrali corrispondono in francese. Ogni Stato contraente si assume le spese cagionate sul proprio territorio nazionale.

Capitolo II Autorità e organismi incaricati di attuare l’accordo

Art. 6 Autorità centrali

Ai fini dell’applicazione del presente accordo, gli Stati contraenti designano le seguenti autorità centrali:

  1. per la Confederazione Svizzera: Servizio di protezione internazionale dei minori presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia;
  2. per la Repubblica Socialista del Vietnam: Dipartimento dell’adozione internazionale presso il Ministero di giustizia.

Art. 7 Cooperazione ai fini dell’applicazione del presente accordo

Ai fini dell’applicazione del presente accordo, le autorità centrali degli Stati contraenti possono cooperare con altre pubbliche autorità competenti del loro Stato nonché con organismi debitamente abilitati in materia di adozione in conformità alla loro legislazione nazionale.

Art. 8 Organismi abilitati

Una volta ottenuta l’abilitazione da parte dello Stato di origine, un organismo operante giusta la legislazione dello Stato di accoglienza è autorizzato a svolgere attività umanitarie senza scopo di lucro sul territorio dello Stato di origine, al fine di assistere i futuri genitori adottivi con dimora abituale sul territorio dello Stato di accoglienza nelle procedure di adozione di minori con dimora abituale sul territorio dello Stato di origine, in conformità con il presente accordo.

Per ottenere l’abilitazione, un organismo deve adempiere tutti i requisiti sanciti nella legislazione nazionale dei due Stati contraenti. Nella misura delle proprie capacità, l’organismo appoggia progetti umanitari riguardanti attività correlate all’adozione.

I diritti e gli obblighi dell’organismo abilitato che opera sul territorio dello Stato di origine sono retti dalla legislazione di tale Stato.

Capitolo III Legge applicabile, competenze e riconoscimento

Art. 9 Requisiti degli adottandi

I requisiti di adottabilità dei minori sono rette dalla legislazione dello Stato di origine e dall’articolo 17. La designazione delle persone e degli istituti autorizzati ad acconsentire all’adozione nonché le forme in cui tale consenso va raccolto sono rette dalla legislazione dello Stato di origine.

Art. 10 Requisiti dei futuri genitori adottivi

I futuri genitori adottivi devono rispondere ai requisiti posti dalla legislazione dello Stato di accoglienza e di quello di origine.

Art. 11 Competenza decisionale in materia di adozioni

La decisione di dare in adozione il minore compete alle autorità dello Stato di origine.

Art. 12 Riconoscimento dell’adozione

Le decisioni in merito all’adozione emanate dalle autorità competenti dello Stato di origine in virtù della sua legislazione e del presente accordo sono riconosciute di pieno diritto sul territorio dello Stato di accoglienza se l’autorità centrale dello Stato di origine o la pubblica autorità competente certifica che l’adozione ha avuto luogo nel rispetto di quanto sancito all’articolo 19. Il riconoscimento può essere rifiutato dallo Stato di accoglienza soltanto se l’adozione è manifestamente contraria al suo ordine pubblico, conto tenuto dell’interesse preminente del minore.

Art. 13 Effetti giuridici dell’adozione

Gli effetti giuridici dell’adozione svolta in conformità al presente accordo sono determinati dalla legislazione dello Stato contraente in cui si espletano le procedure di adozione.

Capitolo IV Procedure di adozione

Art. 14 Incartamento

L’incartamento sui genitori adottivi va allestito conformemente alla legislazione dello Stato di accoglienza e di quello di origine, e dev’essere autenticato dall’autorità centrale dello Stato di accoglienza nel rispetto di quanto sancito all’articolo 15.

L’incartamento sui genitori adottivi va corredato di una traduzione nella lingua dello Stato di origine; le spese di traduzione sono a carico dei futuri genitori adottivi.

Art. 15 Responsabilità dell’autorità centrale dello Stato di accoglienza

L’autorità centrale dello Stato di accoglienza accerta che:

  1. i futuri genitori adottivi adempiano i requisiti necessari all’adozione di cui all’articolo 10;
  2. i futuri genitori adottivi abbiano ricevuto le informazioni e la preparazione necessarie all’adozione, in particolare quelle relative all’ambiente familiare e sociale del minore;
  3. il minore venga autorizzato a entrare e risiedere in permanenza sul territorio dello Stato di accoglienza.

Art. 16 Trasmissione dell’incartamento

L’autorità centrale del Paese di accoglienza o l’organismo abilitato trasmette all’autorità centrale dello Stato di origine, mediante una nota a verbale, un incartamento contenente i dati seguenti in merito agli aspiranti genitori adottivi:

  1. cognome, nome, data di nascita, sesso, numero del passaporto o della carta d’identità, domicilio, professione, indirizzo;
  2. idoneità all’adozione (situazione economica, reddito annuo, situazione personale e familiare, relazione medica e psicologica, ambiente sociale);
  3. motivazioni che li inducono all’adozione;
  4. caratteristiche dei minori che sarebbero in grado di adottare.

Art. 17 Responsabilità dell’autorità centrale dello Stato di origine

L’autorità centrale dello Stato di origine accerta che:

  1. il minore sia adottabile ai sensi della legislazione dello Stato di origine;
  2. vagliate tutte le possibilità di collocare il minore nello Stato di origine, l’adozione internazionale rappresenti la soluzione più conforme ai suoi interessi;
  3. un consenso scritto all’adozione sia stato espressamente fornito dalle persone o istituzioni autorizzate ad acconsentirvi, compreso il consenso rilasciato dal minore che abbia raggiunto l’età prevista dalla legge a lui applicabile in materia;
  4. tali persone o istituzioni siano state debitamente informate delle differenti forme di adozione previste dalla legislazione dello Stato di accoglienza, e in particolare dei loro effetti giuridici;
  5. il consenso della madre, qualora abbia potuto essere raccolto, sia stato prestato soltanto dopo la nascita del minore;
  6. il consenso non sia stato rilasciato in cambio di profitti materiali indebiti.

Art. 18 Procedura per il collocamento in adozione

L’autorità centrale dello Stato di origine o l’organismo abilitato trasmette all’autorità centrale dello Stato di accoglienza una relazione contenente i dati seguenti sul minore proposto in adozione:

  1. cognome, nome, sesso, data di nascita, domicilio;
  2. adottabilità;
  3. situazione personale, familiare, ambiente sociale;
  4. stato di salute;
  5. per quanto possibile, necessità e gusti particolari.

La decisione di affidamento di un minore ai futuri genitori adottivi può essere emanata nello Stato di origine soltanto se l’autorità competente nello Stato di accoglienza accetta la continuazione della procedura di adozione e ha accertato l’avvenuto rilascio del consenso scritto da parte dei futuri genitori adottivi.

Non è autorizzato nessun contatto fra i genitori adottivi e i genitori del minore o qualsiasi altra persona o istituzione che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 15 e 17, salvo se si tratta di un’adozione intrafamiliare o se le autorità competenti degli Stati contraenti hanno autorizzato un tale contatto.

Art. 19 Procedura per la consegna del minore

La consegna ufficiale del minore adottato va effettuata in conformità alla legislazione dello Stato di origine.

L’autorità centrale dello Stato di origine certifica che l’adozione è avvenuta in conformità alla sua legislazione nazionale e al presente accordo.

Le autorità centrali degli Stati contraenti accertano che al minore siano concesse tutte le agevolazioni per lasciare il suo Paese di origine e per entrare e risiedere in permanenza sul territorio dello Stato di accoglienza.

Art. 20 Espletamento delle procedure di adozione nello Stato di accoglienza

Una volta espletata la procedura di adozione in conformità alla legislazione dello Stato di accoglienza, l’autorità centrale o l’organismo abilitato informa per scritto l’autorità centrale dello Stato di origine.

Capitolo V Cooperazione

Art. 21 Cooperazione in materia di protezione di minori

Gli Stati contraenti si impegnano a prendere misure atte a proteggere i minori adottati in base alle disposizioni del presente accordo.

Gli Stati contraenti accertano che il minore proveniente da uno Stato contraente e adottato sul territorio dell’altro Stato contraente benefici della protezione e dei diritti concessi ai minori con nazionalità di tale Stato o dimora abituale sul suo territorio.

Se la permanenza del minore nella famiglia adottiva non è più conforme al suo interesse preminente, l’autorità centrale dello Stato di accoglienza deve adottare senza indugio tutte le misure necessarie alla sua protezione. Lo Stato di accoglienza veglia affinché il minore venga collocato in un altro ambiente favorevole al suo sviluppo, e informa l’autorità centrale dello Stato di origine.

Gli Stati contraenti devono adottare le misure adeguate per far rientrare il minore nel suo Stato di origine se questa è l’unica soluzione atta a garantire il suo interesse preminente.

Art. 22 Scambio di informazioni

Le autorità centrali degli Stati contraenti si scambiano i loro testi giuridici in merito all’adozione, in particolare quelli riguardanti i requisiti dei futuri genitori adottivi, i dati statistici e altre informazioni necessarie all’adozione.

Le autorità centrali si informano a vicenda sul funzionamento dell’accordo e adottano le disposizioni necessarie a eliminare gli ostacoli alla sua applicazione.

Su richiesta dell’autorità centrale dello Stato di origine e nel rispetto della sua legislazione nazionale, l’organismo abilitato s’impegna a fornire all’autorità centrale dello Stato di origine informazioni sullo sviluppo del minore adottato. L’autorità centrale dello Stato di origine s’impegna a mantenere il carattere confidenziale di tali informazioni in conformità alla sua legislazione nazionale, al fine di proteggere l’interesse preminente del minore. Non può fare di tali informazioni altro uso che quello indicato nella richiesta d’informazione.

Art. 23 Assistenza tecnica per l’attuazione dell’accordo

Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, gli Stati contraenti si impegnano a scambiarsi le informazioni e le esperienze raccolte nell’ambito dell’adozione internazionale e a promuovere la cooperazione internazionale in materia di protezione dei minori.

Art. 24 Comitato paritetico

Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le autorità centrali si riuniscono, all’occorrenza, su richiesta di un’autorità centrale. Col comune accordo degli Stati contraenti, i rappresentanti degli organismi abilitati sono autorizzati, all’occorrenza, ad assistere in qualità di osservatori alle sedute del comitato paritetico.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 25 Entrata in vigore e validità

Il presente accordo è sottoposto a ratifica in conformità alla legislazione degli Stati contraenti ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente accordo è concluso per la durata di cinque anni e rinnovato tacitamente per periodi di cinque anni, sempreché nessuno dei due Stati contraenti notifichi all’altro per iscritto, almeno sei mesi prima di ogni scadenza, la sua intenzione di denunciare l’accordo.

Art. 26 Modifiche ed emendamenti

Il presente accordo può essere modificato ed emendato con il comune accordo degli Stati contraenti. Tutte le modifiche vengono proposte per via diplomatica. Il presente accordo è emendato o denunciato qualora la Repubblica Socialista del Vietnam ratifichi la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi degli Stati contraenti hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in due esemplari, a Hanoi, il 20 dicembre 2005, in lingua vietnamita e in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Bénédict de Cerjat

Per la
Repubblica Socialista del Vietnam:

Uong Chu Luu