Il presente accordo si prefigge di instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti affinché le adozioni internazionali siano rese possibili e rispettino l’interesse preminente del minore. L’accordo si applica allorché un minore con dimora abituale in uno Stato contraente («Stato di origine») è stato o dev’essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato di origine da parte di una coppia o persona con dimora abituale nello Stato di accoglienza, sia in vista di una tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
L’accordo contempla solo le adozioni che istituiscono un vincolo di filiazione.