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Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli Conchiusa all’Aia il 24 ottobre 1956 Approvata dall’Assemblea federale il lo ottobre 1964 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 novembre 1964 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 1965

RU 1964 1319; FF 1964 I 425

Traduzione1

(Stato 23 aprile 2002)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

nel desiderio di stabilire delle disposizioni comuni sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli;

hanno risolto di conchiudere a tale scopo una Convenzione e concordato le disposizioni seguenti,

Art. 1

La legge della dimora abituale del figlio determina se, in quale misura e a chi il figlio può richiedere gli alimenti. Se il figlio cambia la dimora abituale, la legge della nuova dimora abituale è applicabile da quel momento. Tale legge determina parimente chi ha facoltà di promuovere l’azione alimentare e i termini entro i quali può proporla. Per «figlio» secondo la presente Convenzione, s’intende ogni figlio legittimo, non legittimo e adottivo, celibe e d’età inferiore a 21 anni compiti.

Art. 2

In derogazione alle disposizioni dell’articolo 1, ogni Stato contraente può dichiarare applicabile la sua legge, qualora:

  1. la domanda sia proposta davanti a un’autorità di tale Stato;
  2. la persona a cui sono richiesti gli alimenti, e il figlio abbiano la cittadinanza di tale Stato;
  3. la persona a cui sono richiesti gli alimenti dimori abitualmente in tale Stato.

Art. 3

Contrariamente alle disposizioni che precedono, è applicata la legge designata dalle regole nazionali di conflitto dell’autorità adita, qualora la legge della dimora abituale del figlio gli neghi il diritto agli alimenti.

Art. 4

La legge dichiarata applicabile dalla Convenzione può essere esclusa soltanto qualora l’applicazione sia palesemente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato da cui dipende l’autorità adita.

Art. 5

La presente Convenzione non è applicabile ai rapporti di natura alimentare tra collaterali. Essa disciplina solamente i conflitti di leggi in materia d’obbligazioni alimentari. Le decisioni pronunciate in applicazione della stessa non potranno pregiudicare le questioni circa la filiazione né i rapporti di famiglia tra debitore e creditore.

Art. 6

La Convenzione è applicabile solamente ai casi in cui la legge designata dall’articolo 1 è quella di uno degli Stati contraenti.

Art. 7

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati all’Ottava Sessione della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Di ciascun deposito degli strumenti di ratificazione sarà compilato un processo verbale, di cui una copia, certificata conforme, sarà trasmessa per via diplomatica a ogni Stato firmatario.

Art. 8

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del quarto strumento di ratificazione, previsto dall’articolo 7, capoverso 2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione.

Art. 9

La presente Convenzione è applicabile di pieno diritto ai territori metropolitani degli Stati contraenti. Lo Stato contraente che desidera sia messa in vigore in tutti o in taluni altri territori di cui assicura le relazioni internazionali, deve notificare a tale scopo la sua intenzione, mediante un atto da depositarsi al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Questo ne invierà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato contraente. 2 La Convenzione entrerà in vigore nei rapporti tra gli Stati, che non abbiano mosso obiezione nel termine di sei mesi da tale comunicazione, e il territorio o i territori le cui relazioni diplomatiche sono assicurate dallo Stato considerato, per il quale o i quali sarà stata fatta la notificazione.

Art. 10

Ogni Stato non rappresentato all’Ottava Sessione della Conferenza è ammesso ad aderire alla presente Convenzione, salvo che uno o parecchi Stati i quali l’abbiano ratificata, non muovano opposizione nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell’adesione, fatta dal Governo olandese. L’adesione avverrà nella maniera indicata nell’articolo 7, capoverso 2. È inteso che le adesioni potranno essere fatte soltanto dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell’articolo 8, capoverso I.

Art. 11

Ogni Stato contraente, firmando o ratificando la presente Convenzione, può riservarsi di non applicarla ai figli adottivi.

Art. 12

La presente Convenzione durerà cinque anni a contare dal giorno indicato nell’articolo 8, capoverso I. Questo termine decorrerà da tale giorno anche per gli Stati che l’avranno ratificata o vi avranno aderito successivamente. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo disdetta. La disdetta dovrà essere notificata almeno sei mesi prima del decorso del termine al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, che la comunicherà a tutti gli altri Stati contraenti. La disdetta può essere ristretta ai territori o a taluni territori indicati nella notificazione di cui all’articolo 9, capoverso 2. La disdetta produrrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aia, il 24 ottobre 1956, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e del quale sarà consegnata per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato rappresentato all’Ottava Sessione della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato e agli Stati che avranno aderito successivamente.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 1° ottobre 1990

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

24 giugno

1959

1° gennaio

1962

Belgio*

26 agosto

1970

24 ottobre

1970

  1. Cina*
  1. Macao

30 settembre

1999

20 dicembre

1999

Francia

2 maggio

1963

1° luglio

1963

  1. Comore

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

  1. Guadalupa

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

  1. Guayana francese

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

  1. Isole Wallis e Futuna

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

  1. Martinica

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

  1. Nuova Caledonia

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

  1. Polinesia francese

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

  1. St. Pierre e Miquelon

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

  1. Territori Australi e Antartici Francesi

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

  1. Territori della Costa francese dei Somali (anche territori francesi degli Afari e degli Issa o
    Gibuti)

1° giugno

1966 A

1° dicembre

1966

Germania*

2 novembre

1961

1° gennaio

1962

Giappone

22 luglio

1977

19 settembre

1977

Italia*

22 febbraio

1961

1° gennaio

1962

Liechtenstein*

21 dicembre

1972 A

18 febbraio

1973

Lussemburgo*

27 agosto

1958

1° gennaio

1962

Paesi Bassi*

15 ottobre

1962

14 dicembre

1962

  1. Aruba

13 luglio

1986**

13 gennaio

1987

Portogallo*

6 dicembre

1968

3 febbraio

1969

Spagna

27 marzo

1974

25 maggio

1974

Svizzera*

18 novembre

1964

17 gennaio

1965

Turchia*

28 febbraio

1972

27 aprile

1972

*

Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

**

Data della notificazione del Governo olandese agli Stati partecipanti concernente l’applicazione della convenzione ad Aruba.

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Riserve e dichiarazioni

Belgio

La legge belga, nell’attuazione dell’articolo 2 della convenzione, è dichiarata applicabile anche se il figlio risieda abitualmente all’estero, purché della richiesta d’alimenti sia adito un tribunale belga, il figlio e la persona richiesta siano cittadini belgi e detta ultima persona abbia residenza abituale in Belgio.

Cina

Fino al 19 dicembre 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dicembre 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare di Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 30 settembre 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dicembre 1999.

Germania

La convenzione s’applica parimenti a Berlino (Ovest).

Per le domande d’alimenti per figli di nazionalità germanica, si applica il diritto germanico sempre che siano adempiute le condizioni dell’articolo 2 della Convenzione.

Italia

Per quanto concerne la convenzione del 24 ottobre 1956, il Governo italiano, avvalendosi della facoltà prevista nell’articolo 2, dichiara di considerare applicabile la legge italiana, nei casi previsti alle lettere a, b e c dell’articolo 2 suddetto.

Liechtenstein

La legge liechtensteinese sarà applicabile allorquando la richiesta d’alimenti è presentata a un’autorità del Liechtenstein, il figlio e la persona richiesta siano cittadini liechtensteinesi e detta ultima persona abbia residenza abituale nel Liechtenstein.

Lussemburgo

Giusta l’articolo 2 della convenzione, la legge lussemburghese è dichiarata applicabile anche se il figlio risiede abitualmente all’estero, allorquando la richiesta d’alimenti è presentata a un tribunale del Lussemburgo, il figlio e la persona richiesta sono cittadini lussemburghesi, e detta ultima persona abbia residenza abituale nel Gran Ducato del Lussemburgo.

Svizzera3

La legge svizzera è applicabile qualora la domanda di alimenti sia presentata a un’autorità svizzera, la persona a cui sono richiesti gli alimenti e il figlio siano cittadini svizzeri e la persona suddetta dimori abitualmente in Svizzera.

Turchia

Giusta l’articolo 2 della convenzione, la legge turca è applicabile anche se il figlio risiede abitualmente all’estero purché della richiesta d’alimenti sia adito un tribunale turco, il figlio e la persona richiesta siano cittadini turchi e detta ultima persona abbia residenza abituale in Turchia.