Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d’un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso.
0.211.231.01
Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni Conchiusa all’Aia il 5 ottobre 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 1966 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 dicembre 1966
RU 1969 191; FF 1966 I 317
Traduzione
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 febbraio 1969
(Stato 3 febbraio 2014)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
animati dal desiderio di stabilire delle disposizioni comuni circa la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni,
hanno risolto di conchiudere a tale scopo una Convenzione e convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
Le autorità competenti secondo l’articolo 1 prendono le misure previste dalla loro legge interna. Questa legge determina le condizioni d’istituzione, modificazione e cessazione di tali misure. Essa ne regola parimente gli effetti quanto ai rapporti tra il minorenne e le persone o istituzioni che ne hanno la cura, e rispetto ai terzi.
Art. 3
I rapporti d’autorità derivanti di pieno diritto dalla legge interna dello Stato, di cui il minorenne è cittadino, sono riconosciuti in tutti gli Stati contraenti.
Art. 4
Le autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino, ove lo giudichino necessario al suo interesse, possono, dopo averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale, prendere, secondo la loro legge interna, delle misure intese a proteggerne la persona o i beni. Questa legge determina le condizioni d’istituzione, modificazione e cessazione di tali misure. Essa ne regola parimente gli effetti quanto ai rapporti tra il minorenne e le persone o istituzioni che ne hanno la cura, e rispetto ai terzi. L’applicazione delle misure prese è assicurata dalle autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino. Le misure prese in virtù dei capoversi che precedono sono sostituite a quelle che fossero state prese dalle autorità dello Stato in cui il minorenne ha la dimora abituale.
Art. 5
Nel caso di trasferimento della dimora abituale d’un minorenne da uno a un altro Stato contraente, le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale rimangono in vigore fintanto che le autorità della nuova dimora abituale non le revochino o non ne sostituiscano altre. Le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale sono revocate e sostituite soltanto dopo che quelle autorità ne siano state avvisate. Nel caso di trasferimento d’un minorenne, che era sotto la protezione delle autorità dello Stato di cui è cittadino, le misure prese da queste secondo la loro legge interna rimangono in vigore nello Stato della nuova dimora abituale.
Art. 6
Le autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino possono, d’accordo con quelle dello Stato in cui esso ha la dimora abituale o possiede dei beni, affidare a queste l’attuazione delle misure prese. La medesima facoltà spetta alle autorità dello Stato della dimora abituale del minorenne rispetto alle autorità dello Stato in cui il minorenne possiede dei beni.
Art. 7
Le misure prese dalle autorità competenti in virtù degli articoli che precedono della presente Convenzione sono riconosciute in tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, ove implichino degli atti d’esecuzione in uno Stato diverso da quello che le ha prese, il riconoscimento e l’esecuzione sono regolati dal diritto interno dello Stato in cui l’esecuzione è domandata oppure dalle convenzioni internazionali.
Art. 8
Nonostante le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, le autorità dello Stato della dimora abituale d’un minorenne possono prendere delle misure di protezione, qualora il minorenne sia minacciato da serio pericolo nella persona o nei beni. Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere queste misure.
Art. 9
In ogni caso d’urgenza, le autorità di ciascuno Stato contraente, sul cui territorio si trovino il minorenne o dei beni che gli appartengono, prendono le misure di protezione necessarie. Le misure prese in applicazione del capoverso che precede cessano, con riserva dei loro effetti definitivi, non appena le autorità competenti secondo la presente Convenzione abbiano preso le misure richieste dalle circostanze.
Art. 10
Al fine d’assicurare la continuità dell’ordinamento applicato al minorenne, le autorità d’uno Stato contraente eviteranno, per quanto sia possibile, di prendere delle misure a suo riguardo, prima d’uno scambio di vedute con le autorità degli altri Stati contraenti le cui decisioni siano ancora in vigore.
Art. 11
Tutte le autorità che hanno preso delle misure in virtù delle disposizioni della presente Convenzione ne informano senz’indugio le autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino e, occorrendo, quelle dello Stato della sua dimora abituale. Ogni Stato contraente designerà le autorità che possono dare e ricevere direttamente le informazioni indicate nel capoverso che precede. Esso notificherà questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 12
Ai fini della presente Convenzione, è «minorenne» ogni persona che abbia tale qualità, tanto secondo la legge interna dello Stato di cui è cittadina, come secondo la legge interna della sua dimora abituale.
Art. 13
La presente Convenzione si applica a tutti i minorenni che hanno la dimora abituale in uno degli Stati contraenti. Rimangono nondimeno riservate agli Stati contraenti le competenze conferite dalla presente Convenzione alle autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino. Ogni Stato contraente può riservarsi di restringere l’applicazione della presente Convenzione ai minorenni che siano cittadini d’uno degli Stati contraenti.
Art. 14
Ai fini della presente Convenzione, se la legge interna dello Stato di cui il minorenne è cittadino consiste in un sistema non unificato, per «legge interna dello Stato di cui il minorenne è cittadino» e per «autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino» s’intendono la legge e le autorità determinate dalle regole vigenti in tale sistema e, in difetto di queste, dal vincolo più effettivo che il minorenne ha con una delle legislazioni componenti il sistema.
Art. 15
Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a decidere d’una domanda di nullità, scioglimento o allentamento del vincolo coniugale tra i genitori d’un minorenne, per prendere delle misure di protezione della persona o dei beni dello stesso. Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere queste misure.
Art. 16
Le disposizioni della presente Convenzione possono essere escluse negli Stati contraenti, solo qualora la loro applicazione sia palesemente incompatibile con l’ordine pubblico.
Art. 17
La presente Convenzione si applica soltanto alle misure prese dopo la sua entrata in vigore. I rapporti d’autorità derivanti di pieno diritto dalla legge interna dello Stato di cui il minorenne è cittadino sono riconosciuti a contare dall’entrata in vigore della Convenzione.
Art. 18
Nei rapporti tra gli Stati contraenti, la presente Convenzione è sostituita alla Convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata all’Aia il 12 giugno 1902 1 . Essa non tocca le disposizioni d’altre convenzioni vincolanti gli Stati contraenti al momento della sua entrata in vigore.
Art. 19
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 20
La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno da quello del deposito del terzo strumento di ratificazione previsto nell’articolo 19, capoverso 2. La Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratificazione.
Art. 21
Ogni Stato non rappresentato nella Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo che sia entrata in vigore in virtù dell’articolo 20, capoverso 1. Lo strumento d’adesione sarà depositato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L’adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato d’accettarla. L’accettazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore tra lo Stato aderente e lo Stato che ha dichiarato d’accettarne l’adesione, il sessantesimo giorno dopo la notificazione menzionata nel capoverso precedente.
Art. 22
Ogni Stato potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che la presente Convenzione s’allargherà a tutti i territori che esso rappresenta nell’ambito internazionale, oppure a uno o a parecchi di essi. Questa dichiarazione avrà effetto a contare dall’entrata in vigore della Convenzione per tale Stato. Successivamente, ogni allargamento di questa natura sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Se la dichiarazione d’allargamento sarà fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, questa entrerà in vigore, per i territori considerati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 20. Se la dichiarazione è fatta da uno Stato che abbia aderito alla Convenzione, questa entrerà in vigore, per i territori considerati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21.
Art. 23
Fino al momento della ratificazione o dell’adesione, al più tardi, ogni Stato potrà fare le riserve previste negli articoli 13, capoverso 3, e 15, capoverso 1, della presente Convenzione. Non sarà ammessa alcun’altra riserva. Del pari, ogni Stato contraente potrà, notificando un allargamento della Convenzione secondo l’articolo 22, fare queste riserve con effetto ristretto ai territori o a taluni territori considerati nell’allargamento. Ogni Stato contraente potrà, in ogni momento, revocare una riserva che abbia fatto. La revoca sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L’effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno dopo la notificazione menzionata nel capoverso precedente.
Art. 24
La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 20, capoverso 1, anche per gli Stati che l’abbiano ratificata o vi abbiano aderito successivamente. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo disdetta. La disdetta sarà notificata almeno sei mesi prima del decorso del termine di cinque anni al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà essere ristretta a determinati territori cui sia applicabile la Convenzione. La disdetta avrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Art. 25
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati indicati nell’articolo 19 e a quelli che avranno aderito conformemente all’articolo 21:
- le notificazioni, di cui all’articolo 11, capoverso 2;
- le firme e le ratificazioni, di cui all’articolo 19;
- il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 20, capoverso 1;
- le adesioni e accettazioni, di cui all’articolo 21, e il giorno a contare dal quale avranno effetto;
- gli allargamenti, di cui all’articolo 22, e il giorno a contare dal quale avranno effetto;
- le riserve e revoche di riserve, di cui all’articolo 23;
- le disdette, di cui all’articolo 24, capoverso 3.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto all’Aia, il 5 ottobre 1961, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia, certificata conforme, sarà comunicata, per via diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
(Seguono le firme)
Svizzera – autorità competente2
L’Ufficio federale di giustizia
Dipartimento federale di giustizia e polizia
3003 Berna
0.211.231.01
Campo d’applicazione il 3 febbraio 20143
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Austria | 12 marzo | 1975 | 11 maggio | 1975 |
Cina | ||||
Macao a | 30 settembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
Francia | 11 settembre | 1972 | 10 novembre | 1972 |
Germania | 19 luglio | 1971 | 17 settembre | 1971 |
Italia | 22 febbraio | 1995 | 23 aprile | 1995 |
Lussemburgo* | 13 ottobre | 1967 | 4 febbraio | 1969 |
Paesi Bassi | 20 luglio | 1971 | 18 settembre | 1971 |
Aruba | 20 luglio | 1971 | 18 settembre | 1971 |
Curaçao | 20 luglio | 1971 | 18 settembre | 1971 |
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 20 luglio | 1971 | 18 settembre | 1971 |
Sint Maarten | 20 luglio | 1971 | 18 settembre | 1971 |
Polonia* b | 26 maggio | 1993 A | 25 luglio | 1993 |
Portogallo | 6 dicembre | 1968 | 4 febbraio | 1969 |
Territori portoghesi | 31 gennaio | 1969 A | 1° aprile | 1969 |
Spagna | 22 maggio | 1987 | 21 luglio | 1987 |
Svizzera | 9 dicembre | 1966 | 4 febbraio | 1969 |
Turchia* b | 25 agosto | 1983 A | 24 ottobre | 1983 |
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