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0.211.312.1

Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie Conchiusa all’Aia il 5 ottobre 1961 Approvata dall’Assemblea federale l’8 giugno 1971 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 agosto 1971 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1971

RU 1971 1366; FF 1970 II 897

Traduzione

(Stato 31 maggio 2023)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

animati dal desiderio di stabilire regole comuni di soluzione dei conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie,

hanno risolto di conchiudere a tale scopo una Convenzione e concordato
le disposizioni seguenti:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, se la legge nazionale consiste in un sistema non unificato, la legge applicabile è determinata dalle regole vigenti in tale sistema e, in loro mancanza, dal vincolo più effettivo avuto dal testatore con una delle leggi componenti il sistema. La questione se il testatore aveva domicilio in un luogo determinato è disciplinata dalla legge di questo stesso luogo.

Una disposizione testamentaria è valida quanto alla forma, se questa soddisfa al diritto interno:

  1. del luogo, ove il testatore ha disposto, o
  2. di uno Stato, di cui il testatore possedeva la cittadinanza quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
  3. di un luogo, ove il testatore aveva il domicilio quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
  4. del luogo, ove il testatore aveva la dimora abituale quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
  5. per gli immobili, del luogo, ove essi sono siti.

Art. 2

L’articolo 1 è applicabile alle disposizioni testamentarie revocanti una disposizione testamentaria anteriore. La revoca è parimente valida quanto alla forma, se essa soddisfa a una delle leggi, in virtù della quale, conformemente all’articolo 1, la disposizione testamentaria revocata era valida.

Art. 3

La presente Convenzione non viola le norme attuali o future degli Stati contraenti che riconoscono disposizioni testamentarie fatte nella forma di una legge non prevista negli articoli precedenti.

Art. 4

La presente Convenzione è parimente applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie fatte in uno stesso atto da due o più persone.

Art. 5

Ai fini della presente Convenzione, le prescrizioni limitanti, quanto all’età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore, le forme di disposizioni testamentarie ammesse sono considerate come appartenenti al disciplinamento della forma. Lo stesso vale per le qualità che i testimoni richiesti per la validità di una disposizione testamentaria devono possedere.

Art. 6

L’applicazione delle norme di collisione stabilite nella presente Convenzione è indipendente da qualsiasi condizione di reciprocità. La Convenzione è attuabile anche se la cittadinanza degli interessati o la legge applicabile in virtù degli articoli precedenti non è quella di uno Stato contraente.

Art. 7

L’applicazione di una delle leggi dichiarate determinanti dalla presente Convenzione può essere esclusa soltanto se essa è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico.

Art. 8

La presente Convenzione è applicabile a tutti i casi, in cui il testatore è morto dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 9

Ciascun Stato contraente può riservarsi, derogando all’articolo 1 capoverso 3, di determinare, secondo la legge del foro, il luogo ove il testatore aveva il domicilio.

Art. 10

Ciascun Stato contraente può riservarsi di non riconoscere le disposizioni testamentarie fatte, salvo in circostanze straordinarie, nella forma orale da un suo cittadino non avente alcuna altra cittadinanza.

Art. 11

Questa riserva ha effetto soltanto per i beni situati nello Stato, che l’ha espressa.

Ciascun Stato contraente può riservarsi di non riconoscere, in virtù di relative prescrizioni della sua legge, talune forme di disposizioni testamentarie fatte all’estero, se le condizioni seguenti sono riunite:

  1. la disposizione testamentaria è valida quanto alla forma soltanto secondo una legge applicabile unicamente a motivo del luogo ove il testatore ha disposto;
  2. il testatore era cittadino dello Stato, che ha espresso la riserva;
  3. il testatore aveva il domicilio o la dimora abituale nel detto Stato e
  4. il testatore è morto in uno Stato diverso da quello dove aveva disposto.

Art. 12

Ciascun Stato contraente può riservarsi di escludere l’applicazione della presente Convenzione alle clausole testamentarie, che, secondo il suo diritto, non hanno natura successoria.

Art. 13

Ciascun Stato contraente può riservarsi, derogando all’articolo 8, di applicare la presente Convenzione soltanto alle disposizioni posteriori all’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 14

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 15

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del terzo strumento di ratificazione, previsto nell’articolo 14 capoverso 2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione.

Art. 16

Ogni Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo che essa è entrata in vigore in virtù dell’articolo 15 capoverso 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Per lo Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di adesione.

Art. 17

Ogni Stato, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all’insieme dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali, o a uno o più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato. Successivamente, qualsiasi estensione di questa natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Per i territori cui l’estensione si riferisce, la Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dalla notificazione menzionata nel capoverso precedente.

Art. 18

Ogni Stato potrà, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, esprimere una o più delle riserve previste negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione. Non è ammessa alcun’altra riserva. Ciascun Stato contraente potrà parimente, notificando una estensione della Convenzione giusta l’articolo 17, esprimere una o più di queste riserve, con effetto limitato ai territori o a taluni dei territori, cui l’estensione si riferisce. Ciascun Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva da esso espressa. Questo ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L’effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno a contare dalla notificazione menzionata nel capoverso precedente.

Art. 19

La presente Convenzione durerà cinque anni a contare dal giorno della sua entrata in vigore, conformemente all’articolo 15 capoverso 1, anche per gli Stati che l’avranno ratificata o vi avranno aderito posteriormente. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo disdetta. La disdetta sarà notificata, almeno sei mesi prima del decorso del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà essere ristretta a taluni dei territori, ai quali la Convenzione è applicabile. La disdetta produrrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 20

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati designati nell’articolo 14 e a quelli che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 16:

  1. le firme e le ratificazioni conformemente all’articolo 14;
  2. la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 capoverso 1;
  3. le adesioni, conformemente all’articolo 16 e la data alla quale avranno effetto;
  4. le estensioni, conformemente all’articolo 17 e la data alla quale avranno effetto;
  5. le riserve e i ritiri di riserve, conformemente all’articolo 18;
  6. le disdette, conformemente all’articolo 19 capoverso 3.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aia, il 5 ottobre 1961, nelle lingue francese e inglese, il testo francese facendo fede in caso di divergenza fra i testi, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e del quale sarà consegnata per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

(Seguono le firme)

0.211.312.1

Campo d’applicazione il 31 maggio 20231

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania*

25 ottobre

2013 A

24 dicembre

2013

Antigua e Barbuda

17 maggio

1985 S

1° novembre

1981

Armenia*

1° marzo

2007 A

30 aprile

2007

Australia*

22 settembre

1986 A

21 novembre

1986

Stati australiani e territori
continentali australiani

22 settembre

1986 A

21 novembre

1986

Territorio australiano
dell'Antartico

22 settembre

1986 A

21 novembre

1986

Territorio delle Isole del mare
di Corallo

22 settembre

1986 A

21 novembre

1986

Territorio dell’Isola di Heard e
delle Isole McDonald

22 settembre

1986 A

21 novembre

1986

Austria*

28 ottobre

1963

5 gennaio

1964

Belgio*

20 ottobre

1971

19 dicembre

1971

Bosnia e Erzegovina

1° ottobre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana*

18 novembre

1968 A

17 gennaio

1969

Brunei

10 maggio

1988 A

9 luglio

1988

Cina

Hong Kong a

16 giugno

1997

1° luglio

1997

Croazia

23 aprile

1993 S

8 ottobre

1991

Danimarca

21 luglio

1976

19 settembre

1976

Estonia*

13 maggio

1998 A

12 luglio

1998

Eswatini*

23 novembre

1970 A

22 gennaio

1971

Figi*

19 luglio

1971 S

10 ottobre

1970

Finlandia

24 giugno

1976

23 agosto

1976

Francia*

20 settembre

1967

19 novembre

1967

Dipartimenti europei e
d’oltremare e territori
d’oltremare

20 settembre

1967 A

19 novembre

1967

Germania

2 novembre

1965

1° gennaio

1966

Giappone

3 giugno

1964

2 agosto

1964

Grecia

3 giugno

1983

2 agosto

1983

Grenada

3 giugno

1985 S

7 febbraio

1974

Irlanda

3 agosto

1967 A

2 ottobre

1967

Israele

11 novembre

1977 A

10 gennaio

1978

Lesotho

1° giugno

1977 S

4 ottobre

1966

Lussemburgo*

7 dicembre

1978

5 febbraio

1979

Macedonia del Nord

23 settembre

1993 S

8 settembre

1991

Maurizio

24 agosto

1970 S

12 marzo

1968

Moldova*

11 agosto

2011 A

10 ottobre

2011

Montenegro

1° marzo

2007 S

3 giugno

2006

Norvegia

2 novembre

1972

1° gennaio

1973

Paesi Bassi*

2 giugno

1982

1° agosto

1982

Aruba

1° gennaio

1986

2 marzo

1986

Polonia*

3 settembre

1969 A

2 novembre

1969

Regno Unito*

6 novembre

1963

5 gennaio

1964

Anguilla*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Bermuda*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Cayman, Isole*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Falkland, Isole*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Gibilterra*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Man, Isola di*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Montserrat*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Sant’Elena*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Turks e Caicos, Isole*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Vergini Britanniche, Isole*

16 dicembre

1964

14 febbraio

1965

Serbia

26 aprile

2001 S

5 gennaio

1964

Slovenia

8 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

11 aprile

1988

10 giugno

1988

Sudafrica*

5 ottobre

1970 A

4 dicembre

1970

Svezia

9 luglio

1976

7 settembre

1976

Ucraina*

15 marzo

2011 A

14 maggio

2011

Svizzera*

18 agosto

1971

10 ottobre

1971

Tonga*

10 agosto

1978 S

4 giugno

1970

Turchia*

23 agosto

1983 A

22 ottobre

1983

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi: www.overheid.nl > English > Treaty Database > 009050 oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 23 ago. 1968 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 16 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

0.211.312.1

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 2

Al momento della ratificazione, la Svizzera ha fatto uso della riserva prevista nell’articolo 10. Pertanto, essa non riconoscerà le disposizioni testamentarie fatte, salvo in circostanze straordinarie, nella forma orale da un suo cittadino non avente alcuna altra cittadinanza.